w - il testo pubblicato riporta erroneamente la dicitura: ' art. 1' ) della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6 sono così sostituiti: «3. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali: Lire 3.000.000.000 in caso di morte; Lire 3.000.000.000 in caso di invalidità permanente; Lire 500.000 per ogni giorno di invalidità temporanea». «4. Al bando di gara e alla stipula della convenzione, di durata quinquennale con idoneo istituto assicurativo di comprovata solidità, si provvede secondo le norme del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale. Alle successive rideterminazioni dei massimali provvede lUfficio di Presidenza con propria deliberazione». Art. 2 Larticolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6, è così sostituito: «Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consiglieri regionali sino alla data di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale rinnovato e agli assessori non consiglieri fino alla durata della carica. Per i consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura si applicano fino alla data della cessazione». Art. 3 Larticolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 6 è così sostituito: «Le disposizioni della presente legge hanno effetto dall1 aprile 2001». Art. 4 Larticolo 6 della legge regionale 26 gennaio 1987 n. 6 è così costituito: «Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. E con i corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi». Art. 5 E ` abrogata la legge regionale 17 gennaio 1994, n. 1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E ` fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
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