LEGGE REGIONALE  15 Dicembre 2000, n. 19
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione (Legge Finanziaria).
(Pubbl. in Boll. Uff. 20 dicembre 2000, n.121 )

 

Art. 1

1.  Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative alle prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti alle attività della Giunta regionale, effettuate nel periodo 1997-1998 per il tramite della società Pubblikompass Spa ed accertati con la deliberazione della Giunta regionale n.3495 del 22.11.1999, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.001.127.200, con allocazione al capitolo 1008108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 Art. 2

  1.           Per le finalità di cui all’art. 6, comma 7, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l’anno 2000 ulteriori contributi per lire 7.700.000.000, con allocazione al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.


  2.           La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni di Longobucco, Fabrizia, S.Demetrio Corone e Casabona un contributo straordinario complessivo di lire 1.140.000.000 per il finanziamento di progetti a sostegno dell’occupazione,con allocazione al capitolo 2323203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 

  3.           Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato ai comuni di Fabrizia, S. Demetrio Corone e Casabona per lire 250.000.000 ciascuno e al comune di Longobucco per lire 390.000.000. 

Art. 3

   1.           Per gli adempimenti previsti dall’art. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 ed ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37 bis, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 5123202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. 

Art. 4

 1.           Il comma 7 dell’art. 22 della Legge regionale 11.6.1999, n. 17 è sostituto dal seguente:

  “7. Nell’esame delle istanze relative alle domande di autorizzazione di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, trasmesse alla Giunta regionale entro il 16 gennaio 1998, corredate a norma secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 114/98, non si applicano gli indirizzi ed i provvedimenti di cui ai precedenti commi 5 e 6.”.
 

  2.           Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative ai contributi già concessi ai sensi della legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 – i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 ed è stata rispettata l’intensità del relativo regime di aiuto, vigente per il periodo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 1994/1999 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 450.000.000, con allocazione al capitolo 5223227 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
 

  3.           Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative ai contributi già concessi ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni – i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 ed è stata rispettata l’intensità del relativo regime di aiuto, vigente per il periodo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 1994/1999 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 5223228 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.

 Art. 5

  1.           Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

                       -    all’art. 41, comma 4, la parola “tre” è sostituita dalla parola “cinque”;

                -    all’art. 41, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

                “5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:

                1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;

                2. indire i concorsi per l’attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31.12.2001”.

Art. 6

  1.           All’art. 10, comma 1, della legge regionale 13.5.1996, n. 8 – così come modificato ed integrato dall’art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale 13.9.1999, n. 27 e dall’art. 1, comma 7, della legge regionale 28.8.2000, n. 14 – dopo le parole “Gruppi Consiliari” sono inserite le parole: “ il Presidente della Commissione per il Piano”.

  2.           Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2000.

     Art. 7

             1.         La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione