LEGGE REGIONALE 15 Dicembre 2000, n. 19
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione (Legge Finanziaria).
(Pubbl. in Boll. Uff. 20 dicembre 2000, n.121 )
Art. 1
1. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative alle prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti alle attività della Giunta regionale, effettuate nel periodo 1997-1998 per il tramite della società Pubblikompass Spa ed accertati con la deliberazione della Giunta regionale n.3495 del 22.11.1999, è autorizzata per lesercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.001.127.200, con allocazione al capitolo 1008108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
Art. 2
1. Per le finalità di cui allart. 6, comma 7, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per lanno 2000 ulteriori contributi per lire 7.700.000.000, con allocazione al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni di Longobucco, Fabrizia, S.Demetrio Corone e Casabona un contributo straordinario complessivo di lire 1.140.000.000 per il finanziamento di progetti a sostegno delloccupazione,con allocazione al capitolo 2323203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
3. Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato ai comuni di Fabrizia, S. Demetrio Corone e Casabona per lire 250.000.000 ciascuno e al comune di Longobucco per lire 390.000.000.
Art. 3
1. Per gli adempimenti previsti dallart. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 ed ai sensi di quanto stabilito dallart. 37 bis, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, è autorizzata per lesercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 5123202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
Art. 4
1. Il comma 7 dellart. 22 della Legge regionale 11.6.1999, n. 17 è sostituto dal seguente:
7. Nellesame delle istanze relative alle domande di autorizzazione di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, trasmesse alla Giunta regionale entro il 16 gennaio 1998, corredate a norma secondo quanto previsto dallart. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 114/98, non si applicano gli indirizzi ed i provvedimenti di cui ai precedenti commi 5 e 6..
2. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative ai contributi già concessi ai sensi della legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 ed è stata rispettata lintensità del relativo regime di aiuto, vigente per il periodo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 1994/1999 è autorizzata per lesercizio finanziario 2000 la spesa di lire 450.000.000, con allocazione al capitolo 5223227 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
3. Al fine di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese relative ai contributi già concessi ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 ed è stata rispettata lintensità del relativo regime di aiuto, vigente per il periodo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 1994/1999 è autorizzata per lesercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 5223228 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
Art. 5
1. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- allart. 41, comma 4, la parola tre è sostituita dalla parola cinque;
- allart. 41, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
5. In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:
1. determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;
2. indire i concorsi per lattribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31.12.2001.
Art. 6
1. Allart. 10, comma 1, della legge regionale 13.5.1996, n. 8 così come modificato ed integrato dallart. 13, commi 1 e 2, della legge regionale 13.9.1999, n. 27 e dallart. 1, comma 7, della legge regionale 28.8.2000, n. 14 dopo le parole Gruppi Consiliari sono inserite le parole: il Presidente della Commissione per il Piano.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede con lo stanziamento di cui al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per lesercizio finanziario 2000.
Art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione