LEGGE REGIONALE 3 Marzo 2000, n. 7
Interventi urgenti a favore dei produttori agricoli della provincia di Crotone.
(Pubbl. in Boll. Uff. 11 marzo 2000, n. 15)

 

Art. 1

1. Per far fronte alle perdite di produzioni conseguenti all'avverso andamento climatico e alla difficoltà di collocamento sul mercato del finocchio, verificatesi nei Comuni di Cutro, Isola Capo Rizzuto, Crotone e Strongoli, non compensabili attraverso le ordinarie provvidenze legislative, la Regione interviene a favore degli imprenditori agricoli attraverso un sostegno "una tantum" per ettaro pari al 50 per cento del parametro riconosciuto dal Ministero per le Politiche agricole e forestali per la ricostituzione dei capitali di conduzione e sulla base degli accertamenti effettuati dal Servizio Provinciale dell'Agricoltura per la Provincia di Crotone.

Art. 2

1. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvederà attraverso lo stanziamento di lire 3.000.000.000 da prelevare dal capitolo 7001201 fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del Bilancio.