LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2000, n.1
Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto.
(Pubbl. in Boll. Uff. 21
febbraio 2000, n. 10)
Art. 1
(Natura del Consorzio)
1. Il Consorzio del Bergamotto è
un ente di diritto pubblico che riunisce tutti i produttori di bergamotto. Sono
considerati tali esclusivamente i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati a
bergamotto.
2. La regione disciplina
l'attività del Consorzio del Bergamotto, istituito con D.M. 29 maggio 1946 e riordinato
dalla legge 29 novembre 1973, n. 835.
3. Le leggi regionali 5 febbraio
1977, n. 7 e 3 dicembre 1977, n. 31 sono abrogate.
Art. 2
(Finalità del Consorzio)
1. Il Consorzio del Bergamotto, di
seguito nominato Consorzio, ha come finalità la tutela e la valorizzazione della
produzione dell'essenza e di ogni altro derivato del bergamotto.
2. Tale finalità viene perseguita
attraverso:
- il conferimento dei frutti del
bergamotto al Consorzio;
- la concentrazione dell'offerta
attraverso la gestione dell'ammasso dell'essenza e di ogni altro derivato;
- l'attuazione del sistema di
certificazione della qualità di filiera secondo le norme vigenti in materia;
- l'emanazione di disciplinari di
produzione finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla razionalizzazione dei processi
produttivi di ottenimento della materia prima (frutti di bergamotto) e dei prodotti di
trasformazione;
- la lavorazione collettiva dei
frutti di bergamotto attraverso gli impianti consortili;
- la collocazione del prodotto sui
mercati di consumo anche attraverso accordi interprofessionali;
- la promozione del consumo di
essenza e derivati di bergamotto attraverso l'attuazione di adeguate politiche di
marketing;
- la riqualificazione del
personale del Consorzio;
- la formazione professionale per
addetti al settore;
- l'assistenza tecnica alle
aziende di produzione;
- la promozione di studi e
ricerche finalizzate all'innovazione dei processi tecnologici di ottenimento dei prodotti
tradizionali ed alternativi;
- la realizzazione di progetti
settoriali ed intersettoriali di sviluppo utilizzando i fondi all'uopo erogati per gli
enti di diritto pubblico dallo Stato, dagli Enti Locali e tutti gli strumenti finanziari
della CE;
- il sostegno e la partecipazione
ad iniziative mirate al recupero del valore aggiunto proveniente dall'impiego dell'essenza
e di tutti gli altri derivati nell'industria di seconda trasformazione (profumeria,
cosmesi, farmaceutica, agroalimentare, ecc.);
- il Consorzio promuove ed assiste
i consorziati nell'utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla
CE.
3. Nel perseguimento delle
elencate finalità il Consorzio potrà avvalersi dei servizi di assistenza tecnica,
divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnico scientifica
delle strutture di ricerca (Università, Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati
agrumari, Stazione Sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale Sez. di RC, Centri
regionali di Ricerca, CNR, ecc.) e di esperti del settore.
Art. 3
(Funzioni)
1. Il Consorzio collabora alla
programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale attraverso
l'elaborazione di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per
l'elaborazione dei programmi regionali.
2. La Regione affida al Consorzio
la funzione di coordinamento e controllo in materia di attuazione dei provvedimenti
riguardanti il settore del bergamotto.
3. Pertanto, qualunque nuova
iniziativa riguardante il settore in parola deve essere corredata del nullaosta rilasciato
dal Consorzio.
Art. 4
(Catasto del Bergamotto)
1. Allo scopo di costituire il
Catasto del Bergamotto, tutti i produttori di bergamotto hanno l'obbligo, entro il termine
perentorio di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di denunciare al
Consorzio le superfici coltivate a bergamotto e, per ciascuna particella, il numero di
piante, la data della messa a dimora, la cultivar, i sesti di impianto, il tipo di
impianto di irrigazione e le fonti di approvvigionamento idrico.
2. I produttori di bergamotto
aderiscono al Consorzio e ne divengono soci previa istanza e con la denuncia delle
superfici coltivate.
3. L'omissione dell'obbligo
enunciato al precedente comma, oltre che soggetto alle sanzioni previste dall'art. 18
della legge 29 febbraio 1973, n. 835, costituirà, di per sé, motivo di esclusione dalle
incentivazioni previste dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.
4. Inoltre, l'iscrizione nel
Catasto obbliga i soci produttori alla denuncia tempestiva al Consorzio di qualsiasi
successiva modificazione della consistenza aziendale.
Art. 5
(Organi del Consorzio del Bergamotto)
1. Sono organi del Consorzio del
Bergamotto:
1) l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio di
Amministrazione;
3) il Presidente;
4) il Collegio Sindacale.
Art. 6
(Assemblea dei Soci)
1. L'Assemblea dei soci è
costituita dai soggetti di cui al precedente art. 1, inseriti nel Catasto del Bergamotto.
2. Hanno diritto all'elettorato
attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all'art. 4 che
abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.
3. Per le persone giuridiche, il
diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o
dal soggetto a ciò appositamente disposto dall'organo competente, per i minori e gli
interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria dal
curatore o dall'amministrazione.
4. L'Assemblea elegge i componenti
il Consiglio di Amministrazione, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva
il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
5. Le modalità di funzionamento
saranno fissate dallo Statuto.
Art. 7
(Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione
è preposto alla gestione del Consorzio ed è composto da:
a) sei componenti individuati tra
i soci del Consorzio;
b) un componente nominato dal
Consiglio regionale in rappresentanza della Regione Calabria;
c) quattro rappresentanti delle
Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative.
2. I poteri gli sono conferiti
dall'Assemblea dei soci.
3. Ogni socio ha diritto ad un
voto col quale può esprimere un massimo di sei preferenze libere.
4. L'elezione dei rappresentanti
dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto su candidati in regola con i conferimenti.
5. Saranno eletti i sei candidati
che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
6. Non possono essere eletti quali
Consiglieri:
- i funzionari dello Stato o della
Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull'amministrazione del
Consorzio;
- i falliti, per un quinquennio
dalla data di dichiarazione del fallimento;
- coloro che siano interdetti dai
pubblici uffici, per la durata della interdizione;
- coloro che abbiano riportato
condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli
effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di
sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un
anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;
- i dipendenti del Consorzio;
- coloro che hanno liti pendenti
con il Consorzio;
- coloro che hanno in appalto
lavori e forniture consorziali;
- tutti i soci produttori titolari
di impianti di trasformazione.
7. Alle sedute del Consiglio di
Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di
segretario, ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di
Amministrazione, con voto consultivo.
8. Il Consiglio di Amministrazione
è convalidato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre
anni.
9. Al Consiglio di Amministrazione
è affidata la cura dell'esecuzione della presente legge.
10. Il Consiglio di
Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo
dei Consiglieri.
11. Le modalità di funzionamento
del Consiglio di Amministrazione sono fissate dallo Statuto.
Art. 8
(Presidente)
1. Il Presidente viene eletto dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento che deve essere convocata dal
Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale pro-tempore del Consorzio
stesso, a mezzo raccomandata entro quindi giorni dalla costituzione dell'organo.
2. La prima riunione del Consiglio
di Amministrazione viene presieduta dal Consigliere anziano.
3. Nella stessa seduta viene
eletto un Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di
impedimento.
4. Il Presidente ed il
Vice-Presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza
assoluta, con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri; in seconda convocazione,
sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà più uno dei
Consiglieri.
5. Il Presidente ha la
rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 9
(Collegio Sindacale)
1. Il Collegio sindacale è
composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Due dei membri effettivi sono eletti
dal Consiglio regionale ed uno di essi ha la funzione di Presidente, gli altri sono
designati dal Consiglio di Amministrazione fra le persone estranee al Consorzio.
2. Tutti i componenti devono
essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili.
3. Il Collegio Sindacale esercita
il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente e redige la relazione
annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed
economico, che dopo l'approvazione dell'Assemblea dei consorziati, è trasmesso
all'Assessorato all'Agricoltura per la ratificata da parte della Giunta regionale.
Art. 10
(Statuto)
1. I compiti e le attribuzioni
degli Organi, ove non contemplati dalla presente legge, sono fissati dallo Statuto del
Consorzio.
Art. 11
(Vigilanza)
1. Il Consorzio del Bergamotto è
sottoposto alla vigilanza della Regione, Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca che,
pertanto, ha facoltà di effettuare ispezioni.
2. Quando dalle ispezioni
risultino irregolarità nell'amministrazione o si riscontrino violazioni alla legge e allo
Statuto, la Giunta regionale provvederà allo scioglimento del Consiglio di
Amministrazione ed alla nomina di un Commissario, previa comunicazione dell'Assessorato
all'Agricoltura Caccia e Pesca.
3. Il Commissario nel termine di
tre mesi deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione.
Art. 12
(Norme per il funzionamento del Consorzio)
1. Tutti i produttori iscritti nel
Catasto del Bergamotto con la qualifica di soci del Consorzio, devono osservare le
disposizioni seguenti:
- conferire tutta la produzione di
frutti di bergamotto al Consorzio;
- applicare i disciplinari di
produzione emanati dal Consorzio per il miglioramento della qualità del prodotto e per
adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato;
- fornire tutte le informazioni
richieste dal Consorzio in materia di raccolti e disponibilità.
2. I soci produttori, al fine di
consentire al Consorzio l'elaborazione dei programmi annuali di lavoro, devono comunicare,
almeno un mese prima dell'inizio della raccolta, la presumibile quantità di frutti che
potranno raccogliere salvo i casi in cui la produzione stimata non si discosti
sostanzialmente dalle medie annuali previste dal Consorzio.
3. Il conduttore di bergamotto che
denunci il falso è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 18 della legge 29 novembre
1973, n. 835 che il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di applicare.
Art. 13
(Regolamento dei Conferimenti)
1. Entro il termine di quindici
giorni prima della data di inizio della lavorazione, il Consiglio di Amministrazione deve
stabilire le norme relative ai conferimenti dei frutti di bergamotto attraverso
l'emanazione di un "Regolamento dei Conferimenti" contenente l'indicazione delle
diverse categorie merceologiche.
2. Il Consiglio di Amministrazione
stabilisce, inoltre, le date di inizio e di termine dei conferimenti e l'eventuale
ammontare degli acconti da corrispondere ai conferenti in base a un prezzo minimo da
assegnare a ciascuna categoria merceologica individuata.
Art. 14
(Laboratorio merceologico e Centro di ricerca applicata)
1. Per il conseguimento delle
finalità generali della presente legge, presso il Consorzio è attrezzato un laboratorio
per le analisi di base a servizio delle aziende agricole, per effettuare il controllo
della materia prima all'atto del conferimento, del prodotto trasformato e dei
sottoprodotti.
2. A tal fine il Consorzio
procederà al recupero di tutte le attrezzature di sua proprietà, cedute in comodato
d'uso ad Enti diversi.
3. Per il funzionamento di detto
laboratorio, il Consorzio procederà alla stipula di contratti di consulenza con esperti
della materia.
4. Inoltre il Consorzio potrà
promuovere e sostenere l'istituzione di un Centro di studi e ricerche applicate sul
bergamotto.
5. Le spese relative
all'attivazione ed al funzionamento del laboratorio ed, eventualmente, del centro di studi
e ricerche, saranno coperte dal contributo finanziario di cui all'art. 31.
Art. 15
(Regolamento per la Trasformazione)
1. Nel caso in cui il Consorzio
non possa provvedere alla lavorazione di tutta la produzione dei frutti di bergamotto
dell'annata o per particolari motivi legati alla gestione economica, può autorizzare la
lavorazione di parte dei frutti presso altri opifici. Le modalità di cessione dei frutti
verranno stabiliti attraverso la stipula di precisi accordi.
2. Il Consorzio stabilirà i
requisiti minimi che uno stabilimento di trasformazione deve possedere, attraverso
l'emanazione di un "Regolamento per la Trasformazione" al quale ogni
trasformatore dovrà uniformarsi.
3. Potranno svolgere l'attività
di trasformazione e fruire della valutazione di qualità del Consorzio soltanto gli
imprenditori che, previa presentazione di una scheda contenente tutte le caratteristiche
relative ai locali, agli impianti utilizzati per la produzione di essenza e derivati ed ai
depuratori per il trattamento delle acque di scarico, seguita dalla verifica da parte
degli addetti del Consorzio, hanno ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente stesso.
4. L'industriale trasformatore
deve inviare al Consorzio tutte le notizie necessarie alla valutazione delle strutture
impiegate ed accettare Il controllo dello stesso.
5. Il socio produttore titolare di
propri impianti di trasformazione, può, se regolarmente autorizzato secondo il comma
precedente, trasformare in proprio i suoi frutti previa comunicazione al Consorzio.
Art. 16
(Vigilanza e controlli)
1. Oltre alla Regione, anche il
Consorzio ha il diritto-dovere di vigilanza e controllo. Ad esso è, pertanto, demandato
il compito di effettuare verifiche casuali e periodiche presso i produttori e le imprese
di trasformazione autorizzate anche con l'intervento di altre istituzioni a ciò preposte.
2. Tali controlli sono orientati
sulla verifica della corretta applicazione dei disciplinari di produzione, per le aziende
agricole, sulla verifica del rispetto dei contratti, dei regolamenti di trasformazione,
sulla qualità, commercializzazione del prodotto finito, rispettivamente per i
trasformatori autorizzati e gli agenti di commercio.
Art. 17
(Ammasso)
1. Tutta l'essenza di bergamotto
prodotta da quanti aderiscono va ammassata al Consorzio.
2. L'inadempimento dell'obbligo di
conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è soggetto alle sanzioni previste dall'art.
18 della legge 29 novembre 1973, n. 835.
3. Inoltre, il Consiglio di
Amministrazione provvede alla revoca dell'autorizzazione alle imprese di trasformazione
inadempienti.
Art. 18
(Controllo di qualità delle essenze)
1. Il controllo di qualità
dell'essenza di bergamotto ammassata è effettuato dalla Stazione Sperimentale per le
Essenze ed i Derivati Agrumari di Reggio Calabria, di seguito denominata Stazione
Sperimentale, che attesta la conformità delle stesse ai parametri definiti dalle Norme
ISO sia per ciò che attiene le caratteristiche organolettiche che quelle chimico-fisiche.
2. inoltre, al fine di giungere ad
un giudizio completo sulla qualità dell'essenza si effettuano alcune determinazioni
strumentali per eseguire l'esame compositivo dell'essenza e svelare eventuali
adulterazioni e contaminazioni.
3. La Stazione Sperimentale di
Reggio Calabria, in collaborazione con il Consorzio, procederà all'emanazione di precise
norme di riferimento che, in base al dati analitici ed organolettici, permettano di
effettuare la classificazione delle essenze e conseguentemente gli usi consentiti.
Art. 19
(Conferimento Essenze)
1. Le partite di essenza di
bergamotto prodotte presso gli impianti di trasformazione autorizzati, consegnate
all'ammasso, saranno classificate secondo le norme di cui all'articolo precedente.
2. All'atto del conferimento, il
Consorzio procede al prelevamento di cinque campioni per ogni conferente. Di questi, due
campioni vengono chiusi col sigillo del Consorzio e consegnati al conferente, tre campioni
chiusi col sigillo del conferente sono trattenuti dal Consorzio.
3. Uno dei tre campioni trattenuti
dal Consorzio è sottoposto dalla Stazione Sperimentale a tutte le analisi chimiche
necessarie a stabilire la conformità dell'essenza naturale di bergamotto ai parametri di
cui al precedente articolo.
4. Il risultato dell'indagine
analitica sarà notificato, a cura del Consorzio, al conferente, il quale provvederà a
versare la somma per le spese delle analisi.
Art. 20
(Essenze conformi)
1. Tutte le essenze conformi ai
requisiti di qualità sono commercializzate con il marchio del Consorzio del Bergamotto di
Reggio Calabria.
Art. 21
(Essenze non conformi)
1. Le essenze non conformi ai
requisiti di qualità dichiarate manifestamente non genuine sono confiscate e distrutte a
cura del Consorzio che provvederà alla revoca dell'autorizzazione alla trasformazione al
titolare della partita.
2. Il costo dell'operazione, che
sarà quantificato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sarà a carico del
trasformatore.
3. Le essenze che presentino
alterazioni attribuibili alla tecnologia di lavorazione e conservazione e/o difetti
attribuibili all'andamento stagionale, possono essere ammassate solo se le anormalità non
sono di entità tale da escludere l'utilizzazione.
4. In tal caso il Consorzio ha
l'obbligo di revocare l'autorizzazione alla trasformazione al fine di giungere all'esatta
determinazione delle cause della cattiva qualità dell'essenza prodotta.
5. Allo scopo di evitare
adulterazioni delle essenze, eventuali partite di miscele di olio essenziale, i miscugli
per profumeria ed il nero di bergamotto, corredate di certificazione rilasciata dalla
Stazione Sperimentale sono ammassate al Consorzio, che ne decide, a seguito di
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il più opportuno impiego ed il valore.
Art. 22
(Responsabilità del Consorzio)
1. Il Consorzio risponde del
prodotto ammassato, della sua conservazione e a tal fine ricorre a forme assicurative che
prevedano anche casi di forza maggiore.
Art. 23
(Prezzi di vendita)
1. Gli acconti da corrispondere ai
soci conferitori sono determinati all'inizio dell'annata dal Consiglio di Amministrazione.
2. I prezzi e le variazioni dei
prezzi di vendita dell'essenza nel corso dell'annata, stabiliti sulla base dei costi di
produzione e dell'andamento del mercato, vanno deliberati dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 24
(Norme per la vendita)
1. Tutta l'essenza posta in
vendita con il marchio del Consorzio del Bergamotto deve essere confezionata secondo le
norme del D.M. 18.11.1970 e del D.M. 13.11.1974.
2. Per ogni partita posta in
vendita si provvederà a sigillare i recipienti e, quindi, ad apporre il marchio.
3. E' vietato ai rivenditori
rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.
4. Il commerciante che acquista
essenza di bergamotto non confezionata a norma del precedente comma 1 del presente
articolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 29 novembre 1973, n. 835.
5. Tutta l'essenza destinata
all'esportazione deve rispondere ai requisiti richiesti dalla Legge 4 maggio 1982, n. 170,
dalla presente legge e dalla normativa comunitaria.
6. In base al tipo di domanda
espressa dagli acquirenti nazionali, europei ed extra-europei, il Consorzio provvederà a
diversificare l'offerta di essenza attraverso l'ottenimento di prodotti derivati quali:
essenza di bergamotto deterpenata, essenza di bergamotto desesquiterpenata, essenza di
bergamotto defurocumarinizzata, essenza di bergamotto distillata, distillato di feccia,
succhi e ogni altro derivato. Ogni tipologia può essere posta in commercio solo se
corredata da attestazione di conformità rilasciata dalla Stazione Sperimentale e secondo
quanto specificato dalla presente legge.
7. La Regione prenderà tutte le
iniziative necessarie per assicurare l'intervento delle autorità dello Stato al fine di
impedire l'immissione sul mercato e l'esportazione clandestina dell'essenza di bergamotto
in attuazione delle sanzioni amministrative già previste dalla legge 29 novembre 1973, n.
835, dalle norme del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dalla legge 17 luglio 1942, n. 907,
modificata con la legge 2 gennaio 1951, n. 27 e dalle altre leggi nazionali e comunitarie
vigenti.
Art. 25
(Organizzazione commerciale)
1. Per la collocazione
dell'essenza sul mercato di consumo, il Consorzio utilizza l'esistente organizzazione
commerciale, altre agenzie di commercio e stipula accordi commerciali con gli esportatori
ed i trasformatori iscritti all'albo degli esportatori.
2. Utilizza, attraverso accordi di
filiera mirati a rafforzare la capacità commerciale, gli strumenti finanziari regionali,
statali e comunitari previsti per aumentare la capacità di penetrazione sui mercati.
Art. 26
(Gestione amministrativa)
1. Il ricavato delle vendite
dell'essenza di bergamotto effettuate dal Consorzio, al netto delle spese di gestione non
coperte dalle quote del contributo regionale, sarà distribuito dal Consorzio ai
conferenti.
2. Le spese di lavorazione, al
netto del ricavo della vendita dei sottoprodotti e di una quota del contributo regionale
deliberato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, saranno attribuite ai soci che
utilizzano gli impianti consortili per la trasformazione e trattenute in fase di
liquidazione.
3. Il riparto finale dell'essenza
venduta in ciascuna annata si effettua mediante rendiconto generale approvato dal
Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
4. Alla fine di ciascuna annata
l'essenza rimasta eventualmente invenduta sarà considerata come conferita nell'annata
successiva.
5. Il Consiglio di
Amministrazione, a chiusura dell'esercizio di competenza e dopo la vendita dell'essenza
ammassata, provvederà alla determinazione della somma da liquidare ai soci conferenti
della campagna precedente in base ai prezzi di vendita.
Art. 27
(Gestione lavorazione e ammasso)
1. Per la lavorazione dei frutti
di bergamotto presso gli impianti consortili, il Consorzio mantiene gestione separata da
quella dell'ammasso.
2. Il Consiglio di Amministrazione
fissa anno per anno le norme per la lavorazione dei frutti.
3. La spesa di lavorazione dei
frutti, comprensiva della quota di ammortamento degli impianti di estrazione, sarà
coperta dalla vendita dei sottoprodotti della lavorazione, da una quota del contributo
regionale deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dalle quote a carico dei soci, in
misura proporzionale alla quantità di frutti conferita.
Art. 28
(Contributo dei soci)
1. Il Consorzio, su delibera del
Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, può imporre ai soci produttori un
prelevamento sul ricavato della vendita, non superiore al 5%, ad integrazione dei fondi da
utilizzarsi ai fini istituzionali di cui all'art. 2.
Art. 29
(Patrimonio)
1. Il patrimonio del Consorzio è
costituito dal netto risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1997.
Art. 30
(Risanamento)
1. La Regione Calabria, sulla base
delle conclusioni e dei piani predisposti annualmente dal Consorzio, stabilirà gli
interventi di natura sia strutturale che finanziaria per consentire il superamento di
situazioni di crisi e l'eliminazione di eventuali passività onerose attraverso tutti gli
strumenti previsti per gli enti di diritto pubblico.
Art. 31
(Norma finanziaria)
1. Al fine di conseguire le
finalità generali previste dalla presente legge è autorizzata a carico dello stato di
previsione della spesa della Regione la concessione di un contributo ordinario annuale a
favore del Consorzio, di lire due miliardi da inserire nella legge finanziaria, da
iscriversi nel capitolo 5122202 denominato: "Contributo al Consorzio del Bergamotto
di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi
derivati".
2. La Giunta regionale è
autorizzata a corrispondere al Consorzio, per l'anno di competenza, il contributo in tre
rate uguali.
3. L'erogazione della terza rata
del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto economico relativo
all'esercizio precedente.
Art. 32
(Comitato di settore)
1. E' istituito un Comitato di
settore che ha come scopo principale quello di stabilire criteri e condizioni per
procedere alla stipula di accordi interprofessionali tra tutti gli attori della filiera
del bergamotto e di orientamento per la contrattazione di settore per la trasformazione e
la commercializzazione dell'essenza.
2. Esso è costituito:
- da un esperto nominato dal
Consiglio regionale;
- dal Capo dell'Ispettorato
Provinciale Agricoltura;
- dal Presidente e/o Direttore del
Consorzio del Bergamotto;
- dal Presidente e/o Direttore
della Stazione Sperimentale;
- dal Presidente della Camera di
Commercio di Reggio Calabria;
- da un rappresentante dell'ICE;
- da un rappresentante degli
industriali;
- da un rappresentante dei
commercianti esportatori;
- da tre rappresentanti delle
organizzazioni professionali.
3. Il suddetto Comitato potrà,
inoltre, esprimere pareri ed avanzare proposte in materia di:
1) programmazione economica del
settore e fungere in tal modo da supporto agli organi preposti per ciò che attiene i
programmi regionali e nazionali di sviluppo;
2) produzione agricola ed
agro-industriale in rapporto all'evoluzione del mercato legato ai prodotti e sottoprodotti
della trasformazione del bergamotto;
3) iniziative da intraprendere per
migliorare, valorizzare e tutelare il bergamotto ed i suoi derivati.
Art. 33
(Norme transitorie)
1. Entro sei mesi dalla
pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e
comunque dopo la redazione del Catasto del Bergamotto, si dovrà procedere
all'insediamento del Consiglio di Amministrazione secondo le norme previste dalla presente
legge.
2. Il Presidente della Giunta
regionale convocherà le elezioni per le nomine dei rappresentanti dei produttori di
bergamotto e fisserà la data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.
Art. 34
(Rendiconto patrimoniale)
1. Alla prima riunione successiva
all'elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di
una relazione del Presidente dell'Ente, predisporrà il rendiconto patrimoniale ed
amministrativo, una relazione sulla situazione del Consorzio, un piano di riorganizzazione
e ristrutturazione del settore alla luce dei nuovi obiettivi posti.
2. Tali atti dovranno essere
presentati alla Regione per l'esame e l'approvazione.
3. Sulla base degli stessi la
Regione stabilirà, di concerto con il Consorzio, gli interventi, di qualsivoglia natura,
finalizzati all'eventuale risanamento con l'eliminazione delle passività pregresse,
affinché il Consorzio possa assolvere ai compiti istituzionali previsti dall'art. 2 della
presente legge.
Art. 35
(Statuto e Regolamenti)
1. Entro il termine perentorio di
sei mesi dall'insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione procederà alla stesura
dello Statuto, del Regolamento dei conferimenti e del Regolamento della trasformazione.
2. Lo Statuto ed i Regolamenti
dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ed alla ratifica della Regione
Calabria.
3. Fino all'approvazione del nuovo
Statuto varranno le norme dello Statuto vigente purché non in contrasto con la presente
legge.
Art. 36
(Fondo di rotazione)
1. E' costituito a favore del
Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria un Fondo di Rotazione finalizzato alle
anticipazioni ai soci conferenti dei frutti di bergamotto ed alle spese di gestione del
Consorzio stesso.
2. L'ammontare iniziale del
suddetto fondo di rotazione denominato "Contributo speciale al Consorzio del
Bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei
suoi derivati", sarà determinato per ciascun esercizio finanziario con la legge di
approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagno.
3. Il Fondo di Rotazione sarà
ricostituito annualmente per un verso dalla vendita di essenza e dei sottoprodotti, per
altro verso, dal contributo annuale regionale di cui al precedente art. 31.
Art. 37
(Pubblicazione)
1. La presente legge regionale
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.