LEGGE REGIONALE 12
APRILE 1999, n. 9
Collaborazione coordinata ed articolata tra Regione Calabria e la Lega per la lotta contro
i tumori della Calabria
(Pubb.in Boll.Uff. n.42 del 19 aprile 1999)
Art. 1
1. La Regione Calabria, nel quadro
delle iniziative volte alla valorizzazione delle realtà regionali nonché per
l'ampliamento, il potenziamento e il miglioramento dei servizi a disposizione dei
cittadini, considerato che nel territorio opera da anni la Lega italiana per la lotta
contro i tumori, articolata con una sede Centrale e un Coordinamento regionale - nel quale
è componente l'Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato -, nonché con una
Sezione in ciascun capoluogo di provincia, avvia una collaborazione coordinata ed
articolata col suddetto Ente.
Art. 2
1. La Lega per la lotta contro i
Tumori opera negli ambiti e secondo le modalità previste nel suo Statuto Nazionale,
approvato con Decreto Ministeriale del 24 marzo 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 16 aprile 1994.
Art. 3
1. La Regione Calabria -
prevalentemente attraverso i suoi Assessorati alla Sicurezza Sociale, alla Formazione ed
alla Sanità - e la Lega per la lotta contro i Tumori, programmano ed attuano sul
territorio, attraverso le Sezioni Provinciali della Lega iniziative annuali e pluriennali,
nei settori della Sicurezza Sociale e della Sanità, con particolare riferimento a:
1) Iniziative di studi e ricerche;
2) Attività di informazione e di
educazione alla salute;
3) Realizzazione di programmi per
la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari;
4) Attività di prevenzione
oncologica e di diagnosi precoce, di assistenza psicosociale, di riabilitazione e di
assistenza domiciliare anche attraverso espressioni di volontariato, nel rispetto della
normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;
5) Programmazione oncologica
elaborata in sede centrale e periferica, curando un costante collegamento con le varie
Istituzioni pubbliche e private qualificate che si interessano di problemi oncologici e
correlati all'oncologia;
6) Interscambio di informazioni e
collaborazioni con organismi similari a livello nazionale ed internazionale;
7) Raccolta del supporto economico
pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;
8) Iniziative per il miglioramento
della qualità dell'assistenza oncologica.
Art. 4
1. La Lega italiana contro i
Tumori può usufruire della normativa, dei contributi e degli incentivi connessi al
volontariato ed alla Comunità Europea.
Art. 5
1. Ai fini della concessione dei
contributi ciascuna sezione deve inoltrare alla Regione Calabria, tramite il Comitato di
Coordinamento regionale, unitamente all'istanza: il bilancio consuntivo dell'anno
precedente, il bilancio annuale preventivo, una nota informativa sull'attività svolta
nonché le modalità di utilizzo dei contributi e una dichiarazione resa nei termini di
legge dal legale rappresentante di non aver chiesto e/o ottenuto beneficio da altri
soggetti pubblici o privati per la realizzazione delle attività per le quali si chiede il
contributo.
2. Il mancato invio della
documentazione chiesta potrà comportare la perdita del contributo per l'esercizio
finanziario relativo, qualora il Coordinamento Regionale della Lega, di concerto con il
Comitato sezionale inadempiente non avrà presentato dei progetti preferibilmente per la
stessa sezione provinciale.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dalla
presente legge valutati per lanno 1999 in lire 574.000.000 si provvede con la
disponibilità esistente sul capitolo 7001201 "Fondo occorrente per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo lapprovazione
del bilancio recanti: Spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n.
3)" dello stato di previsione della spesa di bilancio per lanno 1998, che viene
ridotto del medesimo importo, ai sensi dellart. 33 della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5.
2. La predetta disponibilità di
bilancio è utilizzata nellesercizio in corso ponendone la competenza della spesa a
carico del capitolo 4231108 che si istituisce nello stato di previsione della spesa
nellesercizio 1999 con la denominazione: "Contributo alle sezioni provinciali
della Lega per la lotta contro i tumori" e lo stanziamento in termini di competenza e
di cassa di lire 574.000.000.
3. Per gli anni successivi ed a
partire dallesercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con
le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.