LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1999, n. 3
Interpretazione autentica dell’art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.
(Pubbl. in Boll. Uff. 12 febbraio 1999, n.10)

Articolo unico

1. Il Presidente, i componenti dell’Ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle Commissioni consiliari possono individuare il responsabile amministrativo anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche.

2. Nell’ipotesi in cui l’individuazione del responsabile sia esterna agli addetti al Consiglio regionale, tale unità non può essere computata per il completamento del numero massimo consentito dall’art.  10, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.