LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 21
Recupero del patrimonio olivicolo dell'areale tirrenico-reggino.
(Pubbl. in Boll.Uff. 9 agosto 1999, n. 80)

 

Art. 1

(Obiettivi)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle proprie competenze promuove il recupero ed il miglioramento del patrimonio olivicolo della Piana di Gioia Tauro, per favorire lo sviluppo economico - sociale delle popolazioni interessate.

2. A tal fine persegue:

a) il recupero dell'inestimabile patrimonio olivicolo, unico al mondo, nella sua imponente manifestazione arborea e territoriale;

b) la tutela dell'ambiente ed il miglioramento del paesaggio dell'area interessata;

c) la valorizzazione delle funzioni produttive della coltura e delle attività connesse e conseguenti;

d) il miglioramento degli aspetti colturali e gestionali aziendali delle imprese olivicole;

e) le sinergie, ai fini produttivi, degli interventi cesorei con la lotta alle crittogame;

f) la qualificazione del prodotto olivicolo;

g) l'agevolazione del lavoro delle macchine scuotitrici.

3. La Regione Calabria persegue le dette finalità in un quadro di compatibilità con gli indirizzi e gli interventi stabiliti in materia dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, in particolare con gli incentivi previsti dal Programma Operativo Monofondo Agricoltura Calabria, Regolamento CEE n. 2081/93, Misura 1.2.8. Olivo.

Art. 2

(Territorio interessato)

1. L'ambito di applicazione della presente legge è circoscritto ai Comuni di Anoia, Candidoni, Cosoleto, Cinquefrondi, Cittanova, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Santa Cristina D'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, San Procopio, Sinopoli.

Art. 3

(Interventi)

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 sono previsti i seguenti interventi:

a) operazioni di potatura;

b) impiego di macchine potatrici semoventi;

c) impiego di motoseghe;

d) esecuzione di trattamenti fitosanitari con mezzi aerei e prodotti ecocompatibili e senza soluzione di continuità su tutto il territorio interessato;

e) effettuazione di corsi professionali finalizzati alla formazione di potatori specializzati per quella tipologia di piante arboree in termini anatomici e fisiologici e con l'utilizzo più appropriato ed al massimo rendimento delle macchine operatrici.

2. Gli interventi di cui alla lettera e), del comma 1 sono programmati ed effettuati a cura dell'Assessorato alla Formazione Professionale, d'intesa con l'Assessorato all'Agricoltura.

Art. 4

(Contributi)

1. A favore di enti, cooperative e loro consorzi, di produttori agricoli singoli ed associati, le cui aziende risiedono nel territorio interessato e presentano i requisiti necessari per l'effettuazione di interventi cesorei e trattamenti antiparassitari, la Regione Calabria può concedere un contributo in conto capitale fino al 70 per cento della somma necessaria all'acquisto di macchine cesoree ad alta tecnologia, nonché per operazioni di potatura da effettuare comunque, anche con altri mezzi, ovvero per coprire il costo medio per ettaro del trattamento antiparassitario, calcolato dai competenti uffici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Servizio n. 134 per la provincia di Reggio Calabria.

2. Il contributo può essere elevato fino al massimo del 80 per cento per iniziative assunte da cooperative costituite, prevalentemente, da giovani di età non superiore a ventinove anni.

Art. 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono essere indirizzate all'Assessorato regionale all'Agricoltura, Servizio n.134 per la provincia di Reggio Calabria, e devono essere corredate:

a) da una relazione descrittiva dell'iniziativa;

b) dal piano economico produttivo;

c) dal preventivo di spesa;

d) dal computo metrico - estimativo;

e) dalla documentazione idonea ad attestare il titolo ed i requisiti del soggetto richiedente.

Art. 6

(Concessione dei contributi)

1. La Regione Calabria provvede annualmente all'esame delle domande pervenute entro il termini del 31 agosto di ogni anno ed alla concessione dei relativi contributi, sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici competenti corredata da regolare documentazione di spesa entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. La liquidazione ed erogazione dei contributi avviene previo accertamento dell'attuazione delle iniziative finanziate.

Art. 7

(Integrazione dei benefici

divieto di cumulo, credito di esercizio)

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche ad integrazione di incentivi concessi per la stessa finalità dalla CE, dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. In tali casi, la misura del contributo regionale viene determinata in conformità con le normative nazionali o comunitarie relative alla materia.

3. Non è consentito il cumulo dei contributi regionali con altre provvidenze erogate per gli stessi scopi che comporti il superamento dei massimali di aiuto consentiti dalla regolamentazione comunitaria, dalle leggi nazionali o dalla presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1999 si fa fronte con l'istituzione dell'apposito capitolo di spesa n. 5223211 denominato "Interventi per il recupero del patrimonio olivicolo dell'areale tirrenico reggino", mediante prelevamento di pari somma dal fondo globale di cui al capitolo 7001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1999.
2. Per gli anni successivi la somma necessaria sarà determinata in ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.