LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 20
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria -
A.R.P.A.C.A.L..
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 agosto 1999, n.79)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle
disposizioni dell'art. 7 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del
DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61 e
della normativa vigente in materia ambientale a livello sia statale, sia regionale,
istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria, di seguito
denominata ARPACAL.
2. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero
dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo
l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la
massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo,
per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico.
3. Con la presente legge, nell'ambito di un sistema complessivo
di prevenzione, sono disciplinati altresì:
a) il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai
controlli ambientali;
b) le modalità di coordinamento dell'ARPACAL con la Regione,
le Province, i Comuni, le Comunità Montane, il Sistema Sanitario Regionale e gli altri
enti pubblici e privati.
4. Al completamento del riassetto legislativo in materia
ambientale, anche ai fini del riordino delle competenze amministrative ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Funzioni della Regione
1. Spettano al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le
rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e
la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue:
a) definire gli obiettivi generali delle attività di
prevenzione e di controllo ambientale;
b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla
definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di
controllo ambientale;
c) assumere atti di indirizzo e coordinamento mediante
emanazione delle direttive necessarie per lo svolgimento delle attività di prevenzione e
dei controlli ambientali;
d) esercitare poteri sostitutivi necessari;
e) approvare i piani regionali di intervento per la protezione
dell'ambiente;
f) approvare i programmi comunali e provinciali di intervento
di protezione ambientale, elaborati in coerenza con il piano regionale di cui alla lettera
e);
g) svolgere l'attività di controllo sull'ARPACAL, di cui al
successivo articolo 8;
h) nominare gli organi necessari al funzionamento dell'ARPACAL;
i) stipulare con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, di cui al
Regolamento CEE 1210/90; con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA),
di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio
1994, n. 61, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e
regionali, sia pubblici, sia privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento
dei compiti e delle attività dell'ARPACAL;
l) definire annualmente - tramite la Giunta - sentito il
Direttore Generale dell'ARPACAL, con apposito atto, le prestazioni che questa è tenuta ad
espletare in riferimento alle competenze e alle dotazioni finanziarie trasferitele ai
sensi della presente legge;
m) stabilire il contributo necessario all'ARPACAL per
l'espletamento delle attività ordinarie affidatele dalla Regione;
n) stabilire la percentuale del Fondo Sanitario Regionale
spettante all'ARPACAL;
o) stabilire, su predisposizione del Direttore Generale, un
tariffario per i servizi erogati dall'ARPACAL a terzi.
Art 3.
Funzioni e rapporti con le autonomie locali
1. I Comuni, le Province e le Comunità Montane, per
l'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva
competenza, si avvalgono dell'ARPACAL.
2. L'ARPACAL assicura agli Enti locali e ai dipartimenti di
prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) della Regione, attività di consulenza
e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi
di programmi.
3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi
dell'articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, così come previsto dall'articolo 2
della legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni con le province, con le
quali vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali
dell'ARPACAL per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e
delegate alle province stesse in materia ambientale.
4. Per la definizione delle attività tecnico-scientifiche e
analitiche dell'ARPACAL di cui ai commi 2 e 3, la regione promuove la definizione di un
apposito accordo di programma con i soggetti interessati. In tale accordo di programma
sarà prevista, tra l'altro, l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi,
nonché dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPACAL stessa. A tal fine,
il Presidente dalla Giunta regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i
rappresentanti delle autonomie locali e delle A.S.L., e con la partecipazione del
Direttore Generale dellARPACAL, per la valutazione degli elementi e delle condizioni
dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni.
5. Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere
o istituire servizi, uffici, settori operativi e strutture tecniche e di laboratori con
compiti uguali a quelli attribuiti allARPACAL ai sensi dellart. 7 della
presente legge.
Art. 4
Rapporti con le Associazioni no profit
1. L'ARPACAL può promuovere scambi relazionali, incontri,
convegni, meetings coinvolgendo Università, Enti culturali e scientifici.
2. LARPACAL promuove forme periodiche di consultazione
con le organizzazioni di volontariato, nonché associazioni ed organizzazioni
ambientaliste, sindacali ed imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
3. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma
precedente, possono formulare proposte che lARPACAL potrà prendere in esame con
provvedimento del Direttore Generale, sentiti il Direttore Scientifico ed il Direttore
Amministrativo.
Art. 5
Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'ANPA e
altri istituti operanti nel settore
1. L'ARPACAL collabora stabilmente, per il coordinamento
dell'attività di prevenzione e di controllo ambientale con l'Agenzia Europea per
l'Ambiente, l'ANPA, enti ed istituti di ricerca in materia ambientale, anche in base alle
convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett. i) della
presente legge.
2. Collabora, altresì, con l'UNIONCAMERE, attraverso le Camere
di Commercio della Calabria- utilizzando gli aggiornamenti del Comitato regionale di
indirizzo.
TITOLO II
ARPACAL: FUNZIONE, COOPERAZIONE CON GLI ENTI LOCALI
Art. 6
Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPACAL
1. E' istituita con la presente legge regionale l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - ARPACAL., con sede in
Catanzaro.
2. L'ARPACAL é Ente strumentale della Regione Calabria,
preposto all'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e
controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia
ambientale sia sanitario, ivi incluso attività di studi, ricerche e di verifiche
tecnico-impiantistiche.
3. L'ARPACAL è dotata di personalità giuridica pubblica, di
autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
4. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata al fine di perseguire
i rispettivi scopi istituzionali, fermo restando le rispettive competenze. LARPACAL
svolge, altresì, le attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre
attività utili alla Regione, alle Province, alle Comunità Montane, ai Comuni singoli od
associati, nonché alle A.S.L., per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla
legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire
l'ARPACAL, nominandone contestualmente gli organi di cui allarticolo 9, su proposta
dell'Assessore regionale all'Ambiente.
Art. 7
Funzioni, attività e compiti
1. L'ARPACAL svolge le attività e i compiti di interesse
regionale di cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in
Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:
a) attività di accertamento tecnico e di controllo,
campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni
tecniche connesse allesercizio delle funzioni di protezione ambientale;
b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla
costituzione della mappa dei rischi della regione, da costruire entro 6 mesi dalla sua
costituzione;
c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per la
messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che
presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante di cui al
DPR 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.
d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla
Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato
all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione e di interventi destinati alla
tutela ed al recupero dell'ambiente;
e) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli
Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di
risarcimento del danno ambientale;
f) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla
Regione e agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di
gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della
diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a
ridotto impatto ambientale;
g) collaborare, con le proprie strutture alle ricerche, studi
ed indagini nell'attività di prevenzione, riguardo la protezione civile, di cui all'art.
23, primo comma, legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4.
h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di
protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza,
tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo
comma legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4.
i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed
elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, Province e
Comuni, di cui agli artt. 19-21 D. Lgs. 22/97, all'uopo promuovendo, con ciclicità
semestrale, apposite Conferenze di servizi, convocate dal Presidente della Giunta
regionale, che diano concreta applicazione ai dispositivi normativi dell'art. 19, comma 2,
dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 22/97, nonché - ove l'apporto dell'ARPACAL. venga
richiesto - rendere parere puramente consultivo circa l'art. 21, comma 3, D. Lgs. 22/97;
l) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio
parere non vincolante riguardo le proposte avanzate dai Comuni ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15, comma 1, lett. a), L. 142/90;
m) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici
concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente, privilegiando gli
aspetti che plusvalorizzino le connotazioni socio-turistiche del territorio calabrese;
n) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale
finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione
tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche
relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di
gestione, l'attivazione di una banca dati;
o) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed
istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni
dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di
rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;
p) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione
delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di
prevenzione e di controllo ambientale richiesta dalle Amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
q) collaborare con i competenti organi per l'individuazione
delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;
r) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli
organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti
connessi ad attività produttive;
s) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse
all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni;
t) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie
connesse allapprovazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia
ambientale;
u) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni,
informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
v) svolgere attività di studio, ricerca e controllo
dell'ambiente marino e costiero;
z) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni
ionizzanti di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenente:
"Attuazione direttive Euratom 80/836; 84/467; 84/466; 89/618; 90/641; 92/3; in
materia di radiazioni ionizzanti".
aa) favorire iniziative di ecogestione in imprese pubbliche e
private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le
rappresentano, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli
comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed
attività di formazione.
2. Oltre a quanto previsto al primo comma del presente
articolo, in riferimento agli adempimenti ed al rispetto da parte della Regione della
normativa comunitaria inerente le procedure di programmazione e gestione dei Fondi
Strutturali, lARPACAL svolge i compiti dellAutorità Regionale Ambientale,
inclusi i compiti di:
a) collaborazione con i responsabili dei Sottoprogrammi in
tutte le fasi tecnico-amministrative preventive lattuazione degli interventi, al
fine di garantire la rispondenza ottimale degli interventi stessi alle direttive di
politica comunitaria di tutela dellambiente e di promozione dello sviluppo
sostenibile, per come delineata nel "V° Programma politico e dazione della
Comunità europea a favore di uno sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio
93/C 138/01 del 1° febbraio 1993);
b) collaborazione alla preparazione dei rapporti semestrali ed
annuali sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, fornendo informazioni
concernenti laspetto ambientale delle misure attuate;
c) contributo, ai diversi livelli richiesti, alla definizione
di indicatori ambientali qualitativi/quantitativi ed al monitoraggio dei dati necessari al
fine della valutazione dellincidenza degli interventi sullo stato
dellambiente;
d) coordinazione e collaborazione con tutte le realtà
regionali, nazionali ed europee, parimenti operanti nellambito dei Fondi
Strutturali.
3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e
compiti, l'ARPACAL può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e
privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza
ad essa affidata, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, o che abbiano
precipua competenza in tali materie, in particolare per quanto concerne la raccolta dei
dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento e di telerilevamento e può
confrontarsi con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art. 26 al D.Lgs. 5
febbraio 1997, n.22. Le tipologie e le modalità di erogazione di tali prestazioni saranno
definite dagli organismi di Gestione e dal Regolamento dell'ARPACAL.
4. Restano ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., ai
sensi dellarticolo 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dallarticolo 8 del D.L. 7 dicembre 1993, n.517, le funzioni relative a:
a) igiene e sanità pubblica:
a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica
a2) igiene edilizia
a3) medicina legale
a4) igiene delle strutture ad uso collettivo
a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria
a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per
il consumo umano
b) attività veterinarie:
b1) sanità animale
b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati
b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
b4) controllo e profilassi delle zooinfestazioni rilevanti per
la salute pubblica
c) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro:
c1) tutela della salute dei lavoratori
c2) controlli impiantistici
5. Per lesercizio delle funzioni di cui al precedente
comma, i dipartimenti di prevenzione svolgono le relative attività laboratoristiche
presso lARPACAL, con le modalità di integrazione e coordinamento previste
dallarticolo 6, comma 4. Con le stesse modalità si avvalgono dellARPACAL per
i controlli impiantistici.
6. L'Assessore regionale all'Ambiente assicura la più ampia
informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando annualmente i dati
relativi all'anno precedente dell'attività dell'ARPACAL e delle Autonomie Locali.
Art. 8
Controllo
1. Le funzioni di controllo sull'attività dell'ARPACAL sono
esercitate dalla Giunta regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo
della Giunta regionale, i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
b) gli impegni di spesa poliennali;
c) il conto consuntivo;
d) il programma annuale di attività;
e) il regolamento;
f) la dotazione organica.
Art. 9
Gli Organi
1. Sono organi dell'ARPACAL:
a) il Comitato regionale di indirizzo;
b) il Direttore Generale;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 10
Comitato regionale di indirizzo
1. Il Comitato regionale di indirizzo è un organo di indirizzo
e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti
generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di
cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela
ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
2. Il Comitato regionale di indirizzo é nominato dal
Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa ed é
così composto:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che
lo presiede;
b) l'Assessore all'Ambiente;
c) l'Assessore alla Sanità;
d) l'Assessore all'Industria;
e) i Presidenti delle province o, gli Assessori provinciali del
settore appositamente delegati;
f) i Sindaci dei comuni capoluogo calabresi;
g) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste
maggiormente rappresentative espressi dalle stesse;
h) il Presidente dell'UNCEM Calabria.
i) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
Nazionali.
3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un
periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della
presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se
non il rimborso delle spese di viaggio.
5. Il Comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte
l'anno su invito del suo Presidente.
Art. 11
Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato, a seguito di avviso
pubblico, con le modalità di cui all'art. 6, comma 5 dal Presidente della Giunta
regionale, su delibera della stessa. E' scelto tra persone laureate in possesso di
comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore,
maturate per un periodo superiore al quinquennio.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal
contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa
relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale.
L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.
3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale
dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle
funzioni del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.
4. Il Direttore Generale provvede, in particolare, ai seguenti
compiti inerenti a:
a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13;
b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle
strutture centrali e di quelle periferiche;
c) la predisposizione del bilancio di previsione del conto
consuntivo;
d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di
intervento proposti dalle strutture centrali;
e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali
alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei
servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su
tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale
relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
i) la stipula di contratti e convenzioni;
l) le relazioni sindacali;
m) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
5. Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato:
a) il Direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del
diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque
anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica
in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano
svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
b) il Direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso
del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a
sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in
materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano
svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il
Direttore generale e il Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo, si rimanda,
in via generale, agli artt. 4, 5 e 6 della LR. 22 gennaio 1996, n. 2 riguardanti le figure
del Direttore generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle A.S.L. della
Calabria.
7. Il Direttore Generale nomina, inoltre, con proprio
provvedimento, entro 180 giorni dal suo insediamento, il responsabile per i compiti
previsti dallarticolo 7, comma 2, con il corrispettivo organigramma.
8. Spetta, altresì, al Direttore Generale definire i compiti
specifici di ciascuno nel regolamento generale.
9. Il trattamento economico e il trattamento
giuridico-normativo del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore
Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale
per il trattamento delle paritetiche figure di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996,
n. 2, le cui norme valgono altresì per il regime della decadenza, della revoca, della
cessazione dal servizio e sull'incompatibilità.
Art. 12
Collegio dei revisori
1. Presso l'ARPACAL é istituito il collegio dei revisori dei
conti.
2. Il collegio dei revisori dei conti é composto da tre membri
iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente.
Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale. Il
collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati solo per un
altro triennio.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del
conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti
hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.
4. Ai componenti del collegio spettano il rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale,
ed i compensi e le indennità previsti dalla L.R. 10 aprile 1995, n. 15.
5. La nomina del collegio dei revisori dei conti in
sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionari o deceduti, deve essere
effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle
dimissioni o del decesso.
Art. 13
Regolamento
1. Entro 60 giorni dalla sua nomina, il Direttore Generale,
sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo e le Organizzazioni
Sindacali adotta il regolamento, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale.
2. Il regolamento é approvato dalla Giunta regionale,
acquisito il parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10 della presente
legge.
3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPACAL e in
particolare definisce:
a) i procedimenti amministrativi in materia ambientale e
sanitaria e le modalità di accesso agli atti in base alle disposizioni generali della
legge 8 luglio 1986, n. 346, e legge 8 agosto 1990, n. 241 e disposizioni connesse, e al
D.L.gvo 24 febbraio 1997, n. 39;
b) la dotazione organica;
c) l'organizzazione e gestione;
d) le disposizioni relative al personale;
e) la contabilità e la gestione dell'ARPACAL;
f) le modalità di consultazione da parte dell'ARPACAL delle
strutture pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e del controllo
ambientale, delle associazioni imprenditoriali di categoria, e delle organizzazioni
sindacali, nonché del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, e del Consorzio
per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di cui agli artt. 41, 47 e 48,
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
4. Eventuali modifiche del Regolamento che il Direttore
Generale ritenesse necessarie nel corso del funzionamento dellARPACAL, sono
sottoposte allapprovazione della Giunta regionale.
Art. 14
Programma annuale di attività
1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui alle
convenzioni ed agli accordi di programma del precedente art. 3, il Direttore Generale
dell'ARPACAL redige il programma annuale di attività sulla base del parere del Comitato
regionale di indirizzo.
Art. 15
Dotazioni per il funzionamento dell'ARPACAL
1. Il Presidente della Giunta regionale, contemporaneamente
allatto di costituzione dellARPACAL, con proprio decreto, previa delibera
della Giunta, provvede all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPACAL del
personale che ha svolto e che svolge le funzioni nelle materie previste dallARPACAL,
dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei
Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) e dei Servizi delle A.S.L. adibite alle attività
e compiti assegnati all'ARPACAL.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento allARPACAL del
personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione,
di Enti finanziati con risorse regionali destinati allesercizio delle funzioni
assegnate allARPACAL.
3. Il Direttore Generale, le AA.SS.LL. e gli Enti locali,
dintesa, individuano, entro novanta giorni dalla costituzione dellARPACAL, il
personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature e le relative dotazioni finanziarie
necessarie al funzionamento dellARPACAL. Alla loro assegnazione e il definitivo
trasferimento allARPACAL si provvede con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa delibera della Giunta.
4. Qualora lintesa, di cui al comma precedente, non si
realizza, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede in via sostitutiva
agli adempimenti di cui al presente articolo.
5. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono
altresì stabilite le attività e prestazioni assicurate dall'ARPACAL agli enti
trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente
all'ARPACAL stessa.
6. All'atto del trasferimento del personale di cui ai commi 2 e
3, gli Enti di provenienza provvedono alla corrispondente soppressione nei propri organici
di un eguale numero di posti nelle qualifiche e nei profili corrispondenti.
Art. 16
Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL
1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro per la definizione
dei comparti di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra l'Agenzia per la
Rappresentanza Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni e i rappresentanti delle
firmatarie Confederazioni sindacali, sino all'inquadramento definitivo, al personale
assegnato e trasferito all'ARPACAL si applicano i contratti collettivi di provenienza, per
cui conservano la posizione giuridica, economica e quanto connesso all'anzianità e al
salario accessorio.
2. E inquadrato, a domanda, nellorganico
dellARPACAL, secondo scelte effettuate dal Direttore Generale dellARPACAL,
conformemente alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale e
degli Enti Locali, tenuto conto della specifica professionalità posseduta e/o acquisita,
in ragione anche delle assegnazioni di servizio.
3. Entro un anno dallapplicazione del Regolamento il
Direttore Generale dovrà fare alla Giunta regionale una proposta per linquadramento
definitivo del personale, che dovrà essere deliberato entro 120 giorni, con le eventuali
modifiche ritenute necessarie, tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni dei
comparti di contrattazione sottoscritto tra ARAN e Confederazioni Sindacali il 2. 6. 1998
e pubblicato sulla G.U. n. 145 del 24.6.1998, con le dovute specificità.
Art. 17
Articolazione organizzativa dell'ARPACAL
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla
presente legge, l'ARPACAL si articola in struttura centrale ed in dipartimenti
provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i
servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici.
2. La struttura centrale dell'ARPACAL svolge le attività
connesse alla programmazione e progettazione, alla gestione del personale, del bilancio,
del patrimonio, alla formazione del personale, nonché ad ogni altra attività di
carattere unitario. Tali attività vanno svolte, tenuto conto delle valutazioni e proposte
espresse dalle strutture provinciali, di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera
c).
3. Ogni dipartimento provinciale é una struttura unitaria
diretta da un direttore, le cui modalità di nomina saranno previste nel regolamento di
cui all'articolo 13 della presente legge.
4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia
centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di attività dell'ARPACAL.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 21 gennaio
1994, n. 61, i dipartimenti provinciali sono articolati in dipartimenti tecnici e in
servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di norma, coincidenti con gli ambiti
territoriali delle A.S.L..
6. I dipartimenti provinciali e le articolazioni di cui al
precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia
gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore Generale.
7. I singoli dipartimenti provinciali e le loro articolazioni
possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o
regionale.
8. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL, i compiti, le
dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle strutture sono definite nel
relativo regolamento di cui al precedente articolo 13. Lo stesso regolamento definisce la
struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici.
9. Il coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti
provinciali, con i rispettivi servizi degli Enti locali, nonché con i dipartimenti di
prevenzione delle A.S.L., é svolto dai comitati tecnici provinciali di coordinamento di
cui al successivo articolo 18.
Art. 18
Comitati provinciali di coordinamento
1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle
prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli
accordi di programma, di cui al precedente articolo 3, ed al fine di garantire il
coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPACAL, di cui al
precedente articolo 17, comma 3, con le attività delle competenti strutture delle
province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., é istituito,
presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale di coordinamento, con il
compito di:
a) elaborare proposte relative al programma annuale di
attività del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione;
b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di
programma e delle convenzioni, di cui al precedente articolo 3, ed al loro aggiornamento;
c) verificare l'andamento ed i risultati delle attività
programmate e svolte dal dipartimento provinciale, esprimendo al Direttore Generale
dell'ARPACAL valutazioni e proposte.
2. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento é composto
da:
a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo
presiede;
b) il responsabile del settore ambiente del comune capoluogo di
provincia;
c) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPACAL;
d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.
della provincia.
3. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento é
convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno; esso può essere altresì convocato su
motivata richiesta della Provincia, del Direttore generale dell'ARPACAL e dei responsabili
dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L..
Art. 19
Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPACAL e i
Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.
1. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.
esercitano in materia coordinata e complementare le funzioni e le attività di controllo
ambientale e di prevenzione collettiva che hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria.
2. Le modalità per l'esercizio delle relative competenze di
cui all'art. 7 della presente legge, vengono definite dagli Accordi di Programma di cui
all'art. 3, comma 4, così da effettuare un riparto che definisca a chi spettano le
responsabilità primarie riguardo ciascun procedimento che si svolge con il concorso
dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
3. Al fine di garantire la continuità dellattività di
controllo ambientale, le A.S.L. trasferiscono la documentazione di archivio, relativo agli
ambiti di competenza dellARPACAL, ai rispettivi Servizi Territoriali.
4. Ai fini di un esercizio coordinato, cooperante e sinergico,
finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare inutili duplicazioni di
compiti, i Comitati provinciali di coordinamento, in base alle funzioni loro attribuite
all'art. 18, comma 1, lett. c), verificano la corrispondenza dello svolgimento delle
attività comuni all'ARPACAL e ai Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. a standards di
programmaticità, buon andamento ed efficienza.
Art. 20
Accesso alle informazioni ed ai documenti.
1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 349 dell'8 luglio 1986 e
della Direttiva CEE n. 313 del 7 giugno 1990, nonché della legge 8 agosto 1990, n. 241,
qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi
relativi alle materie ambientali di competenza dell'ARPACAL, senza che debba dimostrare un
proprio specifico interesse.
2. L'informazione deve essere resa secondo principi di
veridicità, esattezza e completezza dei suoi contenuti e, comunque, assicurando l'accesso
in forma chiara e comprensibile per il richiedente.
3. I responsabili dei settori dell'ARPACAL adottano, per le
materie di competenza, i mezzi idonei di pubblicità e, in ogni caso, favoriscono
l'accesso al pubblico alle informazioni mediante le strutture territoriali.
4. La trasmissione di dati, informazioni e documenti, nonchè
ogni altro rapporto tra l'ARPACAL e la Regione, le Province e i Comuni é disciplinata
dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
dall'articolo 3 del D.L.gvo 12 febbraio 1993, n. 31.
Art. 21
Attività di ispezione, controllo e vigilanza
1. Al personale dell' ARPACAL, incaricato dell'espletamento
delle funzioni di ispezione e controllo, ai sensi del Regolamento di cui allarticolo
13, si applicano le disposizioni del personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis, comma
1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per
tale personale può essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia
giudiziaria.
2. Il personale di cui al precedente comma 1 é munito di
documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPACAL.
3. Lattività di controllo verrà programmata sulla base
di un approccio integrato che definisca la tipologia degli accertamenti da eseguire,
partendo dallanalisi delle realtà territoriali e produttive e verificando il loro
impatto sul complesso delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
4. Al fine di promuovere, razionalizzare e pianificare
lattività di controllo ambientale, è istituito, presso lAssessorato
allAmbiente della Regione, il Coordinamento delle strutture che svolgono attività
in campo ambientale, al quale è demandata la formulazione di linee di indirizzo e piani
di vigilanza integrati tra le diverse componenti del Coordinamento stesso e per il cui
funzionamento si demanda al regolamento di cui allarticolo 13.
5. Al coordinamento di cui al precedente comma, partecipano:
a) lARPACAL;
b) il Nucleo Operativo Ecologico (NOE)
c) il Corpo Forestale dello Stato
d) la Guardia di Finanza
Art. 22
Attività di consulenza e collaborazione
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme
deliberazione della Giunta, delega l'Assessore all'Ambiente alla stipula di convenzioni
con l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (ANPA), per l'esercizio, da parte
dell'ARPACAL, delle attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 della Legge 21
gennaio 1994, n. 61.
2. Secondo le modalità previste dal regolamento, di cui
all'articolo 13, l'ARPACAL stabilisce rapporti con altri enti e strutture operanti nel
campo della ricerca ambientale ovvero con enti e strutture specializzate in possesso di
particolari competenze tecniche.
TITOLO III
NORME FINANZIARIE
Art. 23
Dotazione finanziaria
1. Le entrate dell'ARPACAL sono costituite da:
a) contributi erogati dalla Regione;
b) percentuale del Fondo Sanitario Regionale determinata in
base ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione al numero dei posti delle
dotazioni dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei servizi dalle A.S.L. trasferiti
all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni
tecnico-laboratoristiche erogate;
c) finanziamenti stabiliti dalle Province e dagli altri Enti
Locali per le attività assegnate all'ARPACAL dagli Enti stessi;
d) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti
commissionati dagli Enti locali;
e) proventi derivanti dalle convenzioni della Regione con
province, con lAgenzia Nazionale per la Protezione Ambientale ed altri Enti di cui
allarticolo 3 della presente legge;
f) proventi derivanti da specifici progetti statali e
comunitari;
g) proventi derivanti dalle convenzioni dellARPACAL con
le A.S.L., in riferimento ad ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nella precedente
lettera b);
h) proventi derivanti dalle prestazioni rese a terzi, sia
pubblici che privati, di cui allarticolo 7, comma 2, della presente legge;
i) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi
in base al tariffario predisposto dal Direttore Generale ed approvato dalla Giunta
regionale.
2. Le entrate dell'ARPACAL possono altresì essere costituite
dai contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e
comunitarie.
Art. 24
Gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per la
gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL, informate ai principi del
Codice Civile e del D.L.gvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e
prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni e dei decreti del
Direttore Generale;
b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione, nonchè
del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e del conto
economico consuntivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di
copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo,
che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle
proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo.
Art. 25
Disposizioni finanziarie
1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale
in base ai parametri di cui all'art. 23 lett. B del Fondo sanitario regionale di cui agli
artt. 2, lett.n) e 23, lett. b) così da far fronte agli oneri derivanti dal numero dei
posti delle dotazioni dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei servizi delle A.S.L.
trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle
prestazioni tecnico- laboratoristiche erogate.
2. La Regione fa altresì fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella
parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
3. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e),
dellarticolo 23, comma 1, sono trasferite allARPACAL entro 20 giorni dalla
data di approvazione del bilancio dellARPACAL da parte della Giunta regionale.
4. I proventi di cui alle lettere b), e), dellarticolo 23
comma 1, limitatamente agli Enti Locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati
alle stesse per le attività nel settore ambientale.
5. I proventi delle convenzioni di cui alla lettera g),
dellarticolo 23, comma 1,vengono trasferiti allARPACAL secondo le modalità
previste dalle convenzioni stesse.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 26
Norme transitorie
1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i
Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) di cui alla L. R. 24 aprile 1985, n. 24, recante
"Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di Presidi
Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1978, n.
883".
2. Fino alla costituzione dellARPACAL ed alla sua
funzionalità, il trattamento economico, ivi compresi gli accessori, del personale
trasferito ed assegnato allARPACAL, viene assicurato dagli enti di provenienza.
3. Il personale appartenente ai Presidi Multizonali di
Prevenzione delle AA.SS.LL. che svolge attività che restano assegnate al Servizio
Sanitario Nazionale, come previsto dal D.L. 4 dicembre 1993, n°496 convertito con
modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n°61, art. 1, comma 2, ha facoltà di opzione
previa presentazione di motivata istanza all'A.S.L. di provenienza.
4. Fino alla costituzione dei dipartimenti provinciali
dellARPACAL delle province di Crotone e Vibo Valentia che devono essere attivate
entro 180 giorni dallapprovazione della presente legge, con un organico minimo di 40
persone di professionalità utile e compatibile con i ruoli assegnati allARPACAL, le
funzioni verranno assicurate dal dipartimento provinciale di Catanzaro.
5. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle
funzioni di tutela ambientale fino allemanazione del decreto di costituzione
dellARPACAL valgono le disposizioni contenute nellart. 5 del D.L. 496/93 così
come convertito dalla legge 61/94.
6. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle
funzioni di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in attesa di successivi
provvedimenti di legge, valgono le disposizioni contenute nellart. 5 della legge
regionale 24 aprile 1985, n. 24.
Art. 27
Dotazione organica
1. In fase di prima attuazione della presente legge, alla
dotazione organica dell'ARPACAL si provvede esclusivamente mediante quanto disposto
all'art. 15.
2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle
dotazioni organiche dell'ARPACAL può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le
Pubbliche Amministrazioni secondo le norme vigenti.
3. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura
dei posti vacanti nellorganico dellARPACAL, si procede mediante concorsi
pubblici.
Art. 28
Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL
1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la Giunta
regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficienza ed
efficacia, le prestazioni erogate dall'ARPACAL a favore degli Enti istituzionali e dei
Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.. Su tale presupposto la Giunta regionale, sentito
il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10, decide di ridefinire le dotazioni
organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPACAL.
Art. 29
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le norme, di cui alla L. R. 24 aprile 1985, n.
24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei
Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1978, n.
883", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.
2. A far data dalla nomina di cui allarticolo 11, comma
7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 1997, n.
2862, recante, "Istituzione dellAutorità Regionale Ambientale
A.R.A.-", in quanto non compatibile con quanto disposto dalla presente legge e
contestualmente, verrà trasferita allARPACAL tutta la documentazione relativa alla
precedente gestione dellA.R.A.
3. Con successiva delibera della Giunta regionale, sono
definite le forme di collaborazione ed interazione tra ARPACAL, Assessorato alla
Programmazione e Assessorato allAmbiente.
4. Curerà il necessario coordinamento lAssessorato
allAmbiente, per unazione sinergica nei vari settori dintervento nelle
fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di finanziamento con Fondi
Strutturali, al fine di seguirne gli aspetti ambientali, per prevedere e rimuovere, a
monte, i possibili ostacoli di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida
attuazione degli interventi.