LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1998, n. 4
Cessazione effetti articolo unico legge regionale n. 6 del 15 aprile 1996. Modifica legge regionale n. 5 del 15 aprile 1996.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 febbraio 1998, n. 10)
Art. 1
(Finalità)1. La presente legge ha lo scopo di adeguare le disposizioni regionali contenute nella legge regionale n. 5 del 1 aprile 1996, alla determinazione della U.E. - Decisione n. C (96) 2610 del 10/10/1996 della Commissione delle Comunità Europee.
Art. 2
(Abrogazione legge regionale n. 6 del 15 aprile 1996)1. La legge regionale n. 6 del 15 aprile 1996, avente ad oggetto "Integrazione alla legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 84 del 14 marzo 1996, recante: Recepimento del Regolamento CEE 2328/91 e successivi Regolamenti n.3669/93 e n. 2843/94", per effetto della decisione C (96) 2610 del 10/10/1996 della Commissione delle Comunità europee è abrogata.
Art. 3
(Soppressione parziale paragrafo art. 8 legge regionale n.5 del 15 aprile 1996)1. L'ultima frase dell'articolo 8 comma 13 della legge regionale n. 5 del 15 aprile 1996, da "Eccezionalmente" a "produttiva", è soppressa.