LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1997, n. 11
Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 - Modifiche ed integrazioni
(Pubbl. in Boll.Uff. del 9 ottobre 1997, n. 103)Art. 1
1. All'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, dopo il primo comma si aggiunge il seguente:
"2. La partecipazione ad una delle sedute degli Organi di cui al comma precedente - in tutto o in parte contemporanea - non comporta alcuna detrazione".
2. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, é sostituito dal seguente:
"1. Ai Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso per spese di trasporto, per venti accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e la sede del Consiglio regionale per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di 17 cavalli fiscali per una percorrenza media annuale di 30.000 chilometri in riferimento alle tabelle dell'Automobil Club Italiano. Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 Km., per la parte eccedente i 120 Km. il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Per ogni giornata di assenza, anche se per congedo, dai lavori del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, della Conferenza dei Capigruppo sarà operata una trattenuta pari ad un ventesimo dell'importo mensile determinato. Si considera presente il Consigliere che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di cui é componente o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Consiglio".
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, é sostituito dal seguente: "1. Il servizio di ragioneria é delegato ad operare una trattenuta pari ad un ventesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo. La preventiva richiesta di congedo non comporta alcuna detrazione. La trattenuta non viene operata nel caso in cui il Consigliere regionale abbia partecipato ad altre riunioni - in tutto o in parte contemporanee - degli Organi di cui al presente comma o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente del Consiglio o della Giunta".
2. All'articolo 5, secondo comma, sesto rigo, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, la parola "quindici" é sostituita dalla parola "venti".
3. All'articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, il primo comma é sostituito dal seguente:
"1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f ),é disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 20 per cento di cui:
a) il 17 per cento quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio;
b) il 3 per cento quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.
4. All'articolo 29 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, dopo il terzo comma é aggiunto il seguente comma:
"4. I Consiglieri che al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio di cui al primo comma del precedente articolo 14 e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà é riconosciuta ai Consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio. La facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio:
a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla data di cessazione della carica;
b) per i Consiglieri non in carica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, a decorrere dalla entrata in vigore della stessa, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.
Art. 4
1. La presente legge é dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.