LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1997, n. 6
Disposizioni per la determinazione del contributo per le concessioni in sanatoria
(Pubbl. in Boll. Uff. 20 marzo 1997, n.31)
Art. 1
1. I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 che possono, ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
conseguire la concessione in sanatoria di costruzioni o di altre opere abusivamente
eseguite ed ultimate alla data del 31 dicembre 1993 sono tenuti a corrispondere al Comune,
ai fini della concessione stessa, per effetto dell'articolo 39 della citata legge 23
dicembre 1994, n. 724, i contributi previsti dagli articoli 3 e 10 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, ove dovuti, nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.
Art. 2
1. Gli oneri di urbanizzazione così come già determinati, ai sensi dell'articolo 5
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio Comunale ed il
contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 10/1977,
anch'esso così come già determinato con deliberazione del Consiglio regionale n. 348 del
20 luglio 1977, sono ridotti del 30 per cento per le opere costituenti prima abitazione
del richiedente, che non superino la superficie complessiva di mq. 200, e per le opere
destinate ad attività sportive, culturali, religiose.
Art. 3
1. Gli oneri di urbanizzazione così come già determinati, ai sensi dell'articolo 5
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con deliberazione del Consiglio Comunale ed il
contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 10/1977,
anch'esso così come già determinato con deliberazione del Consiglio regionale n. 348 del
20 luglio 1977, sono ridotti del 20 per cento per tutte le opere oggetto di sanatoria che
non superino la superficie di mq. 400.
Art. 4
1. I contributi di concessione relativi ad opere di cui all'articolo 1, così come già
individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, relativi ad opere od impianti non
destinati alla residenza e di cui all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono
corrisposti con la riduzione del 30 per cento fino a mq. 500, e con la
riduzione del 20 per cento da 500 a 1000 mq.
Art. 5
1. Il punto b) del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 23/90 è
così sostituito:
- b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali comunali in zone C, D, F, ai
sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, purché comprese in programmi
pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
ovvero qualora esistano all'interno della stessa zona tutte le opere di urbanizzazione
primaria e risultino legittimamente edificate per almeno l'80% della superficie.
2. Le modalità di esecuzione restano comunque disciplinate dalla normativa prevista dai
vigenti strumenti urbanistici.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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