LEGGE REGIONALE 17 maggio 1996, n. 10
Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991 sul volontariato.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 gennaio, n. 52)

Articolo unico

1. In aderenza alla norma di cui all'articolo 6 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, l'espressione "Albo regionale delle organizzazioni di volontariato" di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 è sostituito dall'espressione: "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato".