LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, n. 8  
      Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale 
      (Pubbl. in Boll. Uff. 17 maggio 1996, n. 49) 
        
     
      
      Capo I 
      Principi generali 
     
    
      Art. 1 
      Finalità 
     
    
      1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture
      amministrative monche il rapporto di lavoro e le funzioni del personale dirigente del
      ruolo del Consiglio regionale di cui alla legge regionale n. /91. 
       
      2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito delle competenze allo
      stesso attribuite dall'articolo 11 dello Statuto, definisce gli obiettivi ed i programmi
      da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
      direttive generali impartite. 
       
      3. Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
      l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
      autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di
      controllo.
       
     
      
      Art. 2 
      Indirizzo politico-amministrativo 
     
    
      1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio di
      Presidenza del Consiglio regionale, con appositi provvedimenti assunti anche sulla base
      delle proposte dei dirigenti preposti al Segretariato generale ed ai dipartimenti,
      periodicamente e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: 
      a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le
      conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 
      b) assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale quota parte del
      bilancio del Consiglio regionale, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai
      procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità degli stessi ed agli oneri
      per il personale e perle risorse strumentali ai medesimi assegnati; 
      c) L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, 
      anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, dell'apporto delle
      conferenze di cui al successivo articolo 16.
       
     
      
      Art. 3 
      Responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa 
     
    
      
      1. I dirigenti del Consiglio regionale sono responsabili del risultato dell'attività
      svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei
      progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e
      amministrativa. Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti presentano all'Ufficio di
      Presidenza del Consiglio regionale, tramite il segretariato generale e di capi
      dipartimento, una relazione sull'attività svolta. 
       
      2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza si avvale di
      un nucleo di valutazione dallo stesso nominato, composto anche da esperti in tecniche di
      valutazione e nel controllo di gestione esterni al Consiglio, con il compito di
      verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione
      degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il
      buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche
      su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, i parametri di riferimento per il controllo. 
       
      3. Il nucleo opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e
      può richiedere, verbalmente o per iscritto, informazioni agli uffici. Riferisce
      annualmente sui risultati della attività all'Ufficio di Presidenza. 
       
      4. Il dirigente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in
      relazione alla gravità dei fatti contestati, all'applicazione delle sanzioni disciplinari
      dell'ammonizione o della censura. 
      L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono
      comportare, previa formale contestazione dei fatti stessi e conseguenti contro deduzioni
      degli interessati, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di
      un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle
      funzioni. Tale provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza. Per effetto del
      collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche
      dirigenziali. 
      Nei confronti dei dirigenti a contratto si può anche adottare il provvedimento di formale
      risoluzione del contratto e, di conseguenza, gli stessi sono retribuiti solo in relazione
      alle effettive funzioni svolte. In caso di responsabilità particolarmente grave o
      reiterata, nei confronti dei dirigenti può essere disposto, in contraddittorio, il
      collocamento a riposo per ragioni di servizio anche se non sia mai stato in precedenza
      disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le
      disposizioni del Codice Civile. 
       
      5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere accertate tenendo conto delle condizioni
      organizzative ed ambientali, a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della
      disponibilità di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati. 
       
      6. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile,
      amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni
      pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546/93.
       
     
      
      Art. 4 
      mobilità dei dirigenti 
     
    
      
      1. La mobilità dei dirigenti è assunta come generale criterio organizzatore ed è
      applicata ai fini di una migliore funzionalità della struttura e di una più confacente
      utilizzazione delle risorse. 
       
      2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è
      disposta con provvedimento motivato dall'Ufficio di Presidenza.
       
     
      
      Art. 5 
      Avocazione e controllo sostitutivo 
     
    
      
      1. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte
      dell'Ufficio di Presidenza se non per particolari motivi di necessità ed urgenza
      specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. 
       
      2. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che
      determini pregiudizio per l'interesse pubblico, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà,
      previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe
      dovuto compiere. In tal caso l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle
      relative responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.
       
     
      
      Capo II 
      Ordinamento della struttura amministrativa 
      Art. 6 
      Articolazione della struttura del Consiglio regionale 
     
    
      
      1. La struttura operativa del Consiglio regionale è articolata in Segretariato generale,
      Dipartimenti, Settori, Servizi ed Uffici: 
      a) il Segretariato generale cura il raccordo tra organi politico-istituzionali ed organi
      amministrativi;  
      b) i Dipartimenti sono istituti per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del
      Consiglio stesso; 
      c) i Settori sono articolazioni funzionali dei Dipartimenti e sono istituiti per lo
      svolgimento, in rapporto ad un ampio comparto amministrativo, di prevalenti attività di
      programmazione, indirizzo e controllo; elaborazione tecnica; studio, ricerca e consulenza;
      ispezione amministrativa; 
      d) i Servizi sono articolazioni funzionali dei Settori e sono istituiti per lo svolgimento
      di prevalenti attività di gestione amministrativa riferite ad un complesso omogeneo di
      competenze del Consiglio regionale;  
      e) gli uffici - istituiti nell'ambito dei servizi - sono unità operative organiche con
      competenza più delimitata rispetto alle strutture di cui fanno parte e sono affidate alla
      responsabilità di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale. 
       
      2. Nell'ambito dei dipartimenti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono
      essere configurate posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di
      elaborazione tecnica, studio, ricerca di livello dirigenziale. Tali posizioni sono
      equiparate ai settori o ai servizi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse
      affidati.
       
     
      
      Art. 7 
     
    
      Compiti dei dirigenti preposti al Segretariato generale e ai Dipartimenti
       
      
      1. Il dirigente preposto al Segretariato generale o ai Dipartimenti: 
      a) formula proposte all'Ufficio di Presidenza anche al fine della elaborazione di
      programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti amministrativi; 
      b) cura l'attuazione dei programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, ed a tale fine
      adotta progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, con l'indicazione e
      l'attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione; 
      c) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definendo i
      limiti della spesa che i dirigenti possono impegnare; 
      d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
      secondo i principi e le direttive dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i
      criteri generali di organizzazione degli uffici definendo, in particolare, l'orario di
      servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di
      lavoro, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è
      preposto; 
      e) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti
      economici accessori spettanti al personale nel rispetto di quanto stabilito dai contratti
      collettivi; 
      f) promuove la resistenza alle liti, la negoziazione e la stipula di contratti, la
      conciliazione e la transazione; 
      g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge
      7 agosto 1990, n. 241; 
      h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso
      di inerzia degli stessi; 
      i) chiede pareri agli organi consultivi dell'amministrazione; 
      l) propone nei confronti dei dirigenti, le misure sanzionatorie e ripristinatorie in caso
      di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare; 
      m) esprime parere all'Ufficio di presidenza per l'attribuzione delle funzioni ai
      dirigenti.
       
     
      
      Art. 8 
      Compiti e responsabilità dei dirigenti 
     
    
      
      1. Ai dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 1
      compete: 
      a) la direzione dei settori e dei servizi; 
      b) l'esercizio dei poteri di spesa, inerenti alla realizzazione dei programmi predisposti
      dai dirigenti di cui all'articolo precedente che, per quanto riguarda i dirigenti preposti
      a struttura superiore, si realizza mediante la definizione dei limiti della spesa che i
      dirigenti preposti a struttura inferiore possono impegnare;  
      c) la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organica
      cui è preposto, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali; l'impiego e la
      gestione del personale comprese, in caso di insufficiente rendimento o per situazione di
      esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in
      mobilità; 
      d) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti e la verifica del rispetto dei
      termini e della regolarità dei vari adempimenti; 
      e)l'attribuzione al personale dipendente, per quanto di competenza, dei trattamenti
      economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;  
      f) la organizzazione e la direzione di strutture organizzative, lo studio dei problemi di
      natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle
      materie di competenza regionale; 
      g) la elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti
      legislativi e regolamentari; 
      h) la rappresentazione, per il tramite dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati, agli
      organi politico istituzionali, degli elementi di conoscenza e di valutazione necessari per
      l'analisi del grado di efficacia dell'azione e degli interventi, nonché la formulazione
      di proposte organiche ed articolate, anche con soluzioni alternative in termini di
      rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi; 
      i)l'effettuazione di studi e ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei
      bisogni e degli interessi della collettività regionale.
       
     
      
      Art. 9 
      Ufficio di Gabinetto 
     
    
      1. Il Presidente del Consiglio si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di
      Gabinetto. 
       
      2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del
      Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è d'ausilio nei rapporti con
      gli altri organi regionali, con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le
      formazioni socialie le comunità locali. 
       
      3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vicecapo di Gabinetto e
      da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o
      fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre
      pubbliche amministrazioni. 
       
      4. Il Capo di Gabinetto ed il suo Vice sono scelti tra i dipendenti della pubblica
      amministrazione in possesso della qualifica di dirigente. 
      Limitatamente al Capo di Gabinetto la scelta può essere operata anche tra estranei alla
      pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di
      diritto privato a termine. 
       
      5. Al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per la durata
      dell'incarico, compete una indennità di funzione aggiuntiva pari alla differenza tra
      quella corrisposta al direttore di dipartimento e quella in godimento all'atto della
      nomina. Al Vicecapo di Gabinetto è corrisposta una indennità di funzione in misura non
      inferiore a quella attribuita ai dirigenti preposti ai settori.
       
     
      
      Art. 10 
      Uffici di diretta collaborazione con gli organismi
      politico-istituzionali del Consiglio 
      
      1. Il Presidente, i componenti dell'ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle
      Commissioni consiliari permanenti si avvalgono della collaborazione di segreterie
      particolari. 
       
      2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di
      ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della
      Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche. 
       
      3. Limitatamente al Segretario particolare del Presidente e dei Vice 
      Presidenti la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica 
      Amministrazione, che prestano la loro attività in base a rapporto di 
      diritto privato a termine, con il trattamento economico corrispondente a 
      quello iniziale di funzionario ovvero, se in possesso del diploma di 
      laurea, di dirigente,  
       
      4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere
      superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a tre unità per le segreterie
      dei Vice Presidenti, a due unità perle segreterie dei Consiglieri segretari e a due
      unità per le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. 
       
      5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di
      diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale. 
       
      6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro
      attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi
      politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento. 
       
      7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su
      designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro
      opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi
      titolari. 
       
      8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente
      legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del
      rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale.
       
     
      
      Art. 11 
      Figure professionali speciali 
     
    
      
      1. È istituita una struttura speciale denominata Ufficio Stampa che include le testate
      giornalistiche edite dal Consiglio regionale. Indetta struttura, fatti salvi i rapporti di
      lavoro in corso, possono essere chiamati a contratto giornalisti professionisti iscritti
      negli albi professionali. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è definito il
      contingente di personale. L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può
      essere rinnovato. 
       
      2. Il Consiglio regionale si avvale della consulenza legale di esperti, in numero non
      superiore a cinque, scelti su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi si
      risolvono di diritto con la fine della legislatura e possono essere rinnovati.
       
     
      
      Art. 12 
      Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente Capo 
     
    
      1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, la struttura del
      bilancio di previsione, a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore
      della presente legge, viene adeguata alle previsioni di quest'ultima.
       
     
      
      Capo III 
      Ordinamento della dirigenza 
     
    
      Art. 13 
      Qualifiche e funzioni dirigenziali 
     
    
      1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica. 
       
      2. Le funzioni dirigenziali di livello generale sono conferite dall'Ufficio di Presidenza
      al segretario generale ed ai responsabili di dipartimento, con atto motivato e nel
      rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 28/12/1995, n. 549.
       
     
      
      Art. 14 
      Requisiti e modalità per l'attribuzione ai dirigenti del
         Consiglio regionale delle funzioni di livello dirigenziale generale
    
    
      1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del Consiglio regionale delle funzioni
      di livello dirigenziale generale sono: 
      - possesso del diploma di laurea; 
      - professionalità adeguata alle funzioni da svolgere; 
      - attitudine all'alta direzione; 
      -cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale. 
       
      2. Il conferimento delle funzioni di livello dirigenziale generale è disposto con
      deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per un massimo di cinque
      anni, rinnovabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
       
      3. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il
      loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il
      periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e
      dell'anzianità di servizio. 
       
      4. Sono, comunque, da sottoporre a verifica le attribuzioni delle funzioni del livello
      dirigenziale generale, in occasione del rinnovo dell'Ufficio di Presidenza.
       
     
      
      Art. 15 
      Dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale a contratto 
      
      1. Nei limiti delle disponibilità di organico, le funzioni di dirigente di livello
      generale possono essere altresì attribuite a persone, in possesso di idoneo diploma di
      laurea, anche estranee all'amministrazione del Consiglio regionale, i cui requisiti, nella
      misura richiesta per i dipendenti del Consiglio regionale, sono stati acquisiti presso
      altre amministrazioni, enti o organismi pubblici, aziende pubbliche o private, con
      qualifica dirigenziale, ovvero nei settori della ricerca e docenza universitaria, delle
      magistrature e dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero attraverso l'esercizio per
      almeno dieci anni di una libera professione nel settore al quale si riferisce l'incarico. 
       
      2. Nei casi di cui al comma 1, l'attribuzione delle funzioni e del relativo incarico
      avviene con contratto di diritto privato per un periodo non superiore alla legislatura in
      corso, rinnovabile per una sola volta. Al personale interessato si applicano, per tutta la
      durata del contratto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità
      previste per i dirigenti di ruolo, ed è corrisposto il trattamento economico iniziale di
      cui al successivo articolo 17. 
       
      3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo cessa comunque con il compimento
      del sessantacinquesimo anno di età. 
     
      
      Art. 16 
      Conferenze di dipartimento 
     
    
      
      1. Sono istituite le Conferenze di dipartimento, con il compito di verificare l'andamento
      generale delle attività delle strutture comprese in ciascun dipartimento in rapporto
      all'attuazione degli indirizzi politici e dei piani e programmi di lavoro, di valutare i
      problemi generali inerenti all'organizzazione, di formulare proposte per il migliore
      svolgimento dell'attività dei dipartimenti. 
       
      2. Le conferenze sono composte, oltre che dal direttore del dipartimento, da tutti i
      dirigenti preposti alle strutture comprese nel dipartimento.  
       
      3. Le conferenze si riuniscono ogni sei mesi ed ogni qual volta lo decida il direttore del
      dipartimento. 
       
      4. La conferenza è convocata e presieduta dal direttore del dipartimento o da un
      dirigente suo delegato.
       
     
      
      Art. 17 
      Trattamento economico dei dirigenti con funzioni
         dirigenziali di livello generale
      
      1. Al Segretario Generale ed ai direttori di Dipartimento, per il periodo in cui
      esercitano tali funzioni dirigenziali di livello generale, compete un'indennità pari alla
      differenza tra il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio in
      godimento ed il trattamento economico retributivo fondamentale ed accessorio dei dirigenti
      generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi dell'articolo 2,
      comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni. 
       
      2. Ai dirigenti, di cui al precedente articolo 15, assunti con contratto di diritto
      privato, compete il trattamento economico iniziale fondamentale ed accessorio dei
      dirigenti generali dello Stato, di livello di funzione B, come determinato ai sensi
      dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216e successive modificazioni ed
      integrazioni.
       
    
      
      Art. 18 
      Attribuzione delle funzioni ai dirigenti 
     
    
      1. La preposizione dei dirigenti alle strutture del Consiglio regionale è disposta,
      con provvedimento motivato, dall'Ufficio di Presidenza, nei confronti dei dirigenti di
      ruolo in servizio presso il Consiglio regionale. 
       
      2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti tenendo conto della professionalità e
      della esperienza necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei risultati conseguiti
      dal dirigente nel corso della carriera.
       
     
      
      Art. 19 
      Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente 
     
    
      
      1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero
      per corso-concorso pubblico selettivo di formazione. 
       
      2. Alle procedure concorsuali sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche
      amministrazioni in possesso del diploma di laurea attinente al posto, che abbiano compiuto
      almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche direttive. Possono altresì essere ammessi
      soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che
      siano muniti del prescritto titolo di studio. 
       
      3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi in numero maggiorato,
      rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non
      superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al secondo comma il limite
      di età è elevato a quarantacinque anni. 
       
      4. Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto
      compatibili, sono quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
      aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il
      Presidente del Consiglio regionale.
       
     
      
      Art. 20 
      Pari opportunità 
     
    
      
      1. Il Consiglio regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso,
      nello sviluppo professionale, nel trattamento della dirigenza. In particolare: 
      a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul
      lavoro; 
      b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle
      donne; 
      c) garantisce la partecipazione delle donne ai concorsi di formazione e di aggiornamento
      professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle aree organizzative
      interessate; 
      d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio nelle unità organizzative
      nei livelli e nei profili professionali tra presenza maschile e femminile. 
       
      2. L'Ufficio di Presidenza adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la
      rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari
      opportunità sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.  
       
      3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è istituito il Comitato per le pari
      opportunità i cui compiti e la cui composizione sono specificate con provvedimento
      dell'Ufficio di Presidenza.
       
     
      
      Art. 21 
      Formazione della dirigenza 
     
    
      1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono
      assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle
      capacità e delle
      attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa. 
       
      2. Per gli scopi di cui al comma 1 il Consiglio regionale, anche di intesa con altre
      pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative direttamente o avvalendosi
      dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e
      scientifico ovvero stipulando convenzioni con istituti privati e con esperti dei settori
      interessati. 
       
      3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e potenziamento delle
      capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti mediante l'approfondimento
      di tecniche e metodi finalizzati a una gestione manageriale della pubblica
      amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori
      dell'imprenditoria pubblica e privata. 
       
      4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo
      alla struttura preposta all'amministrazione del personale, i dirigenti con funzioni
      dirigenziali di livello generale segnalano, a tal fine, i fabbisogni e individuano i
      dirigenti partecipanti alle attività.
       
     
      
      Art. 22 
      Rapporti tra i livelli dirigenziali 
     
    
      1. In caso di assenza o impedimento, il dirigente preposto al Segretariato generale è
      sostituito da altro dirigente preposto ad uno dei dipartimenti, con decreto del Presidente
      del Consiglio. 
       
      2. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto ad un dipartimento o ad un
      Settore, le funzioni vicarie sono esercitate rispettivamente dal dirigente più anziano
      nella qualifica preposto ad uno dei Settori o Servizi dipendenti. 
       
      3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del
      dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo di questi
      in caso di inerzia dello stesso. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da
      parte del dirigente sovraordinato. 
       
     
      
      Art. 23 
      Divieto di cumulo di trattamenti economici per i dirigenti comandati o distaccati 
     
    
      1. I dirigenti del Consiglio regionale posti in posizione di comando, o di distacco
      conservano la retribuzione in godimento all'atto del comando o del distacco. 
       
     
      
      Art. 24 
      Dotazione organica 
     
    
      
      1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi, nonché la dotazione organica dei dirigenti
      del Consiglio, da prevedersi in misura ridotta di almeno il 10 per cento, sarà
      effettuata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in relazione alla rilevazione
      dei carichi di lavoro e, comunque non oltre il 30 giugno 1996.
       
     
      
      Art. 25 
      Articolazione della struttura 
     
    
      
      1. La struttura del Consiglio regionale è articolata in due dipartimenti (Gestione e
      sviluppo della struttura e Assistenza agli organi istituzionali) inquadrati nel
      Segretariato generale.
       
     
      
      Art. 26 
      Definizione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli Uffici del Consiglio
      regionale 
      
      1. La definizione e la graduazione delle competenze dei Settori, dei Servizi e degli
      Uffici sono stabilite con delibera dell'Ufficio di Presidenza successivamente alla
      specificazione delle competenze del Segretariato Generale e delle aree dipartimentali. 
     
      
      Capo IV 
      Norme transitorie e finali 
     
    
      Art. 27 
      Conferimento degli incarichi dirigenziali 
     
    
      
      1. Le funzioni di dirigente di Settore, quelle di dirigente di Servizio e le posizioni
      individuali di cui all'articolo 6 sono attribuite dall'Ufficio di Presidenza, in relazione
      ai titoli di servizio e professionali e all'esperienza acquisita nel corso della carriera,
      con provvedimento motivato, entro trenta giorni dalla nomina del Segretario Generale e dei
      direttori di Dipartimento, ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale. 
       
      2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in possesso
      delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente di servizio conserva il trattamento
      economico in godimento fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo
      delle aree dirigenziali. 
       
      3. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre anni dalla sua
      entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente, conferibili mediante
      concorsi per esami, arrotondata all'unità, è attribuita mediante concorso per titoli di
      servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, riservato ai dipendenti del
      Consiglio regionale appartenenti alla VII e VIII qualifica funzionale, in possesso del
      diploma di laurea e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio
      nelle predette qualifiche. 
       
      4. Successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla
      rilevazione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti
      vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva in
      favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24
      mesi alla data del 31 maggio 1993 presso il Consiglio regionale e tuttora ne presti la
      propria attività in posizione equivalente alla II qualifica funzionale, n. 2 
      unità, in
      posizione equivalente alla III qualifica funzionale, n. 11 unità, in posizione
      equivalente alla IV qualifica funzionale, n. 13 unità. L'ammissione ai concorsi di tale
      personale è subordinata al possesso dei requisiti giuridici per l'accesso al posto cui si
      concorre, escluso il limite di età. L'inquadramento in ruolo degli idonei decorrerà dal
      mese successivo a quello di approvazione delle graduatorie.
       
     
      
      Art. 28 
      Norma di rinvio 
     
    
      
      1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione, in
      quanto compatibili, le previsioni del decreto legislativo n. 29 del 6 febbraio 1993 e
      successive modificazioni. 
      
       
     
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