LEGGE REGIONALE 15 APRILE 1996, n. 5
Recepimento del Regolamento CEE 2328/91 e successivi Regolamenti n. 3669/93 e n. 2843/94.
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 aprile 1996, n. 35)

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di stabilire criteri e modalità per l'applicazione del Regolamento CEE n. 2328 del 15/7/1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e successivi Regolamenti n. 3669/93 e n. 2843/94 di modifica ed integrazione, nonché di coordinare l'uso razionale e congiunto dei flussi di spesa provenienti al settore agricolo dalle diverse fonti normative.

2. I Regolamenti citati prevedono misure per:
a) gli investimenti nelle aziende agricole effettuati in particolare per ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, promuovere la diversificazione della loro attività compresala commercializzazione dei prodotti nell'azienda e preservare e migliorare l'ambiente naturale;
b) incentivazione dell'insediamento di giovani agricoltori;
c)incoraggiamento alle aziende agricole per quanto riguarda l'introduzione di una contabilità e l'avviamento di associazioni di servizi ed altre azioni che interessano più aziende;
d) sostegno dei redditi agricoli per mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone di montagna o svantaggiate, mediante aiuti all'agricoltura intesi a compensare gli svantaggi naturali;
e) l'adeguamento della formazione professionale alle esigenze di una agricoltura moderna.

Art. 2
Disposizioni generali

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in materia di miglioramento delle strutture aziendali con la stessa incompatibili, sono soppresse.

2. Nell'ambito dei criteri di scelta da adottare nelle concessioni di contributi di cui alla presente legge, verrà attribuita priorità assoluta ai produttori agricoli che hanno aderito in qualità di rilevatari al programma nazionale di prepensionamento in agricoltura predisposto ai sensi del Regolamento CEE 2079/92.

3. Gli interventi relativi ai miglioramenti fondiari, all'ammodernamento delle strutture in favore dell'impresa agricola singola o associata, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico, potranno essere presi in considerazione solo se inseriti in un piano organico di miglioramento materiale secondo lo schema già adottato.

4. Il regime degli aiuti è limitato alle aziende il cui reddito da lavoro per ULU sia inferiore di 1,2 volte il reddito di riferimento.

Art. 3
Investimenti aziendali - Condizioni

1. Per contribuire al miglioramento dei redditi agricoli, le condizioni di vita, di lavoro e di produzione, la Regione istituisce un regime di aiuti agli investimenti per le aziende il cui titolare:
a) eserciti l'attività agricola a titolo principale;
b) pur non essendo agricoltore a titolo principale, ricavi almeno il 50 per cento del reddito totale da attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale, svolte nella propria azienda, purché, in questo caso, il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne dell'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
c) possieda una sufficiente capacità professionale, per avere esercitato nel triennio anteriore alla presentazione della domanda, abitualmente e personalmente, l'attività agricola in qualità di titolare dell'azienda, coadiutore familiare o lavoratore agricolo;
d) sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nei Settori agrario, forestale o veterinario, o di un diploma di scuola media superiore a indirizzo agrario o di altra scuola a indirizzo agrario equivalente, o abbia frequentato un corso di formazione professionale ottenendone l'attestata di qualifica

2. Per ciascuna delle precedenti ipotesi, è necessario che il titolare:
a) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda;
b) si impegni a tenere una contabilità semplificata comportante almeno:
- la tenuta dei libri delle entrate e delle spese con i relativi documenti giustificativi;
- la elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda;
c) il piano di miglioramento materiale deve dimostrare che i previsti investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione dell'azienda e della sua economia e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione in particolare del reddito da lavoro umano nell'azienda e deve contenere, secondo lo schema già adottato:
- la descrizione della situazione iniziale;
- quella della situazione a piano ultimato stabilita in base ad un bilancio di previsione;
- l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.

3. Su richiesta dell'imprenditore, la Regione può anche approvare un piano di miglioramento se si dimostra che tale piano è necessario per mantenere il livello attuale del reddito da lavoro per ULU - corrispondente a 2100 ore di tempo/lavoro annuo - nella azienda interessata.

Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al Titolo 4 del Regolamento CEE 2328/91 denominato in appresso "Regolamento", purchè in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 dello stesso Regolamento, i seguenti soggetti fisici e giuridici:
a) gli agricoltori, o imprenditori agricoli, a titolo principale, proprietari e affittuari, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente;
b) i proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;
c)le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;
d) le associazioni di agricoltori, o imprenditori a titolo principale, loro coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori;
e) le società di persone che conducono direttamente aziende agricole di cui siano proprietari o di cui ne abbiano comunque la disponibilità.

2. Tali società devono essere costituite con atto pubblico secondo le forme di legge, avere la durata di almeno anni sei a partire dalla data di richiesta dei benefici, prevedendo la partecipazione dei soci secondo le norme vigenti ed essere composte da soci di cui almeno i due terzi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5
Imprenditore agricolo a titolo principale e capacità professionale

1. È considerato imprenditore agricolo a titolo principale la persona fisica avente i requisiti di cui al comma successivo, che ricavi dall'azienda agricola un reddito pari o superiore al 50 per cento del reddito globale dell'imprenditore, dedichi alle attività esterne all'azienda un tempo inferiore al 50 per cento del tempo di lavoro totale.

2. Il requisito relativo alla capacita' professionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b ) del Regolamento si considera presunto:
- quando l'imprenditore abbia esercitato per il triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, abitualmente e personalmente l'attività agricola in qualità di titolare dell'azienda, coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; - quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nei settori agrario, forestale o veterinario, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di un istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Tali condizioni possono essere provate anche mediante dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi della Legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6
Procedure

1. Per usufruire delle agevolazioni sulle strutture in favore delle aziende agricole, i beneficiari dovranno presentare il piano di miglioramento materiale, redatto da un tecnico agricolo, con il programma di ammodernamento e gli importi di spesa relativi agli investimenti ed agli acquisti programmati.

2. Unitamente al piano dovranno essere presentati progetti generali o stralcio inseriti e descritti nel piano programma.

3. Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge vanno dirette alla "Regione Calabria Assessorato all'Agricoltura" e presentate ai Settori Decentrati dell'Agricoltura competenti per territorio, che ne cureranno l'istruttoria.

4. I provvedimenti di concessione sono approvati, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura, dalla Giunta regionale e comunicati agli interessati dal competente Settore Decentrato che concede proroghe e varianti, esercita i necessari controlli e la sorveglianza sullo svolgimento delle opere e propone la liquidazione dei relativi incentivi.

5. Le strutture aziendali o interaziendali saranno collaudate da funzionari tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura e dai Settori Decentrati.

6. Nel caso di opere di particolare rilievo, natura e complessità, il collaudo può essere affidato, anche in corso d'opera, ad una commissione tecnica intersettoriale.

7. Il numero dei piani per beneficiario che possono essere accettati durante un periodo di sei anni è limitato a tre ed il volume degli investimenti complessivo che può essere computato per il rimborso ai sensi dell'articolo 33 è limitato a 90.000 ECU per ULU ed a 180.000 ECU per azienda e per il periodo in questione.

Art. 7
Reddito di riferimento

1. Il reddito di riferimento è quello determinato, fino a tutto il 31/12/1995, nelle tabelle ISTAT, di cui all'allegato A). Per gli atti successivi si procederà all'aggiornamento secondo le risultanze fissate dallo stesso Istituto.

Art. 8
Incentivi

1. Gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati che presentano a norma del Regolamento un piano di miglioramento possono chiedere contributi in conto capitale e/o conto interesse.

2. Il contributo in conto capitale può riguardare un volume di investimenti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 90.000 ECU per ULU e 180.000 ECU per azienda, durante il periodo di sei anni.

3. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 5 paragrafo I lettera a che presentino un piano di miglioramento ai sensi del Regolamento e per le aziende di cui all'articolo 6 il valore dell'aiuto espresso nella percentuale dell'importo degli investimenti è pari:
a) per le zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268 CEE:
- al 45 per cento per i beni immobili;
- al 30 per cento per gli altri tipi d'investimento;
b) per le altre zone:
- al 35 per cento per i beni immobili;
- al 20 per cento per gli altri tipi di investimento.

4. Per la costruzione di fabbricati aziendali, il trasferimento degli stessi per ragioni di pubblica utilità e per opere di miglioramento fondiario, il contributo massimo sulla spesa ammissibile resta fissato nella misura del 75 per cento per le zone svantaggiate, ai sensi della Direttiva CEE 268/75 e del 35 per cento per le altre zone, con le limitazioni di cui all'articolo 6 del Regolamento 2328.

5. Per gli investimenti destinati al miglioramento dell'ambiente, l'aiuto è fissato nella misura del 45 per cento per i territori di cui alla Direttiva CEE 268/75 e del 35 per cento per le altre zone.

6. Per il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti e per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, è concesso un contributo massimo sulle spese ammesse pari al 75 per cento nelle zone delimitate dalla Direttiva CEE 268/75 e del 35 per cento nelle altre zone.

7. I beneficiari dovranno dimostrare che gli investimenti non determinano un aumento delle quantità di produzioni attualmente eccedentarie.

8. In deroga a quanto previsto al paragrafo 2, nei primi 3 annidi applicazione del Regolamento, la Regione e/o lo Stato può concedere aiuti agli investimenti in favore di piccole aziende agricole che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tale aiuto transitorio viene concesso fino alla concorrenza di un investimento di 45.000 ECU e non potrà, comunque, determinare condizioni più favorevoli di quelle previste dall'articolo 7, salvo una maggiorazione pari all'aiuto di cui all'articolo 11.

9. Per le aziende che non soddisfano le condizioni di cui al punto 3, gli aiuti vengono ridotti del 25 per cento rispetto a quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 ad eccezione degli interventi per:
- la realizzazione di risparmi energetici;
- il miglioramento fondiario;
- gli investimenti relativi alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente, purchè non determinino un aumento della capacita' produttiva;
- gli investimenti tesi al miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti nonchè al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di benessere degli animali e sempre che detti investimenti non causino un aumento della capacità produttiva e che possono raggiungere gli importi indicati all'articolo 7, paragrafo 2 del Regolamento. Le aziende sono, comunque, obbligate alla presentazione di un piano di miglioramento materiale.

10. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicinali contratti per la realizzazione di piani di miglioramento aziendali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 18, 1° comma e 19 della Legge 9 maggio 1975, n.153.

11. Per gli investimenti del settore lattiero caseario e suinicolo si applicano i limiti e le restrizioni contenute nell'articolo 6, paragrafi 3 e 5 del Regolamento 2328/91, fatte salve le ipotesi di quantitativo di riferimento supplementare - Reg. 857/84 - precedentemente accordato o ottenuto tramite trasferimento - Reg. 1630/91.

12. L'aiuto al settore della produzione lattiero-caseario è subordinato, comunque, alla condizione che l'investimento non innalzi il numero delle vacche da latte a più di 50 per ULU e a più di 80 per azienda o, se l'azienda dispone di più di 1,6 ULU, non determini un aumento superiore al 15 per cento del numero delle vacche da latte.

13. È esclusa la concessione degli aiuti che determinino un aumento del numero dei posti per suino, tenuto conto che il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso. Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione dell'aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 per cento degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto in azienda.
Eccezionalmente ed esclusivamente per gli interventi miranti alla riduzione delle emissioni di concime organico e all'eliminazione del liquame nelle aziende esistenti può essere consentito l'aiuto all'investimento, sempre che non determinino aumento della capacità produttiva.

14. È vietata la concessione di aiuti a favore delle aziende che operano nel settore delle uova e del pollame ad eccezione degli aiuti relativi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti e dal benessere degli animali e sempre che non si realizzi aumento della produzione.

15. Le restrizioni sopraddette si applicano anche per la concessione di mutui di miglioramento fondiario.

16. Gli investimenti relativi al settore della produzione di carni bovine, ad esclusione degli aiuti connessi alla protezione dell'ambiente, all'igiene degli allevamenti ed al benessere degli animali, purchè non vi sia incremento della produzione, sono limitati agli allevamenti la cui densità di bovini da carne non superi nell'ultimo anno del piano di miglioramento, rispettivamente: 3 - 2, 5 e 2 UBA per ettaro di superficie foraggiera destinata all'alimentazione di tali bovini per i piani che si concludono negli anni 1994, 1995, 1996 o più tardi. I limiti di 2,5 e di 2 UBA per ettaro si applicano esclusivamente alle domande presentate dopo il 1° gennaio 1994. Qualora il numero di animali in una azienda, da prendere in considerazione per determinare il fattore di densità ai sensi dell'articolo 4 g) , paragrafo 1 del Reg. CEE n. 805/68 non superi le 15 UBA, si applica la densità di tre UBA per ettaro.

Art. 9
Incentivi in favore delle aziende associate

1. La Regione può concedere gli aiuti di cui all'articolo 8 della presente legge alle aziende associate a condizione che:
- almeno due terzi degli imprenditori membri, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del Reg. 2328/91;
- presentino un piano di miglioramento che riguarda l'azienda associata ed eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri delle aziende associate.

2. Ad eccezione del settore dell'acquacoltura i limiti massimi relativi al numero dei capi di cui all'articolo 9 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende solo nel caso di una azienda che risulta da una fusione totale. I massimali previsti non possono tuttavia superare:
- 200 vacche;
- 4 volte l'importo previsto per l'azienda (articolo 7, paragrafo 2, comma 1, Reg. 2328/91, pari a 720.000 ECU per azienda associata, compreso eventualmente le frazioni di azienda che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata.

3. Gli aiuti di cui al comma precedente possono essere concessi anche alle cooperative agricole e ad altre associazioni aventi per unico oggetto la gestione di una azienda agricola, che soddisfano le condizioni della legislazione vigente e che abbiano una durata minima di anni sei. 4. La Giunta regionale riconosce l'idoneità alle associazioni che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano costituite con atto pubblico ed abbiano un proprio statuto approvato a maggioranza dei soci;
b) abbiano un numero di soci non inferiore a 9 unità;
c) lo scopo sociale comprenda anche le attività previste dall'articolo 14 del Regolamento;
d)la durata prevista non sia inferiore a dieci anni;
e) occupino a tempo pieno almeno un agente qualificato per i servizi che devono prestare;
f) tengano una contabilità separata rispetto ad altre attività eventualmente svolte.

Art. 10
Giovani agricoltori

1. La Regione Calabria concede aiuti speciali ai giovani agricoltori, purchè soddisfino le seguenti condizioni:
- non abbiano compiuto i 40 anni di età;
- siano al primo insediamento nella gestione di un'azienda agricola anche ai fini economici e fiscali, di proprietà o condotta in affitto, in comodato, per delega con atto pubblico, per una durata minima di anni 9 e che richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU;
- il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale; tuttavia l'aiuto si può accordare ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltore a tempo parziale purchè ricavino almeno il 50 per cento del reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche artigianali oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche e che il reddito proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore ed il tempo di lavoro destinato all'attività esterna all'azienda non superi la meta' del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;
- si insedino in azienda quali agricoltori a titolo principale ovvero in qualità di contitolari, assumendo la responsabilità civile, amministrativa e di rappresentanza dell'azienda, e acquistino, al piu' tardi entro due anni successivi al loro primo insediamento una sufficiente qualifica professionale. Si intende per primo insediamento l'immissione nell'azienda di un giovane imprenditore nel semestre precedente all'acquisizione dell'atto di titolarità oppure nel biennio precedente nel rispetto di quanto indicato nel comma precedente.

2. La qualifica professionale si considera acquisita quando il giovane agricoltore abbia frequentato con esito positivo un corso di formazione complementare istituito ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 1° ,terzo trattino del Regolamento (CEE) 2328/91.

3. Ai giovani richiedenti sono concesse le seguenti provvidenze:
a) un premio di primo insediamento di 15.000 ECU o l'equivalenza sottoforma di concorso nel pagamento degli interessi;
b) un concorso nel pagamento degli interessi del 5 per cento per la durata di anni 15 a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese afferenti al primo insediamento nell'azienda. È ammessa la capitalizzazione del concorso negli interessi fino ad un importo massimo di 15.000 ECU.

4. Ai giovani agricoltori che, entro 5 anni dal loro primo insediamento nell'azienda agricola, presentino un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento, in aggiunta alle provvidenze di cui al comma precedente, viene concesso un aiuto supplementare agli investimenti pari al 25 per cento del contributo erogato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento.

5. Per primo insediamento di giovani imprenditori intendesi far riferimento ai giovani che si assumono per la prima volta la responsabilità o corresponsabilità giuridica e finanziaria nella gestione dell'azienda agricola.

Art. 11
Aiuti per la tenuta della contabilità aziendale

1. Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 paragrafo 1 del Regolamento, è concesso un contributo di 1500 ECU, erogabile in quattro anni in ragione del 45 per cento nel primo anno; del 30 percento nel secondo anno; del 15 per cento nel terzo anno e del 10 per cento nel quarto anno.

2. La contabilità comprende:
a) la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;
b) la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile dei vari movimenti di merci e di denaro relativi all'azienda. Essa si conclude con la presentazione annuale:
- di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati;
- di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio "costi e ricavi" redatto in modo dettagliato;
- degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonchè per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete di informazione contabile della Comunità o dello Stato membro, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al primo comma, dovrà impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati relativi alla propria azienda.

Art. 12
Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

1. Alle associazioni agricole riconosciute, in possesso dei medesimi requisiti di cui all'articolo 9, comma 5, prevalentemente costituite da agricoltori a titolo principale aventi come scopo:
- l'assistenza interaziendale ivi compresa;
- l'applicazione di nuove tecnologie e di piani intesi a tutelare l'ambiente ed a conservare lo spazio naturale;
- l'introduzione di sistemi agricoli alternativi;
- una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola o una attività aziendale in comune;
- l'introduzione, o il mantenimento, di metodi di produzione compatibili con l'ambiente;
- la cura del paesaggio e la protezione della natura;
- la cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati, è concesso un aiuto, nel massimo fissato in 22,500 ECU per associazione, per l'avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione, per una durata di cinque anni ed in ragione del 75 per cento delle spese ritenute ammissibili.

Art. 13
Servizi di sostituzione

1. È favorita la costituzione di associazioni agricole aventi come scopola prestazione di servizi specializzati di sostituzione agli imprenditori agricoli, singoli o associati, nel caso di rimpiazzamento temporaneo del conduttore dell'azienda, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto per motivi di malattia, infortunio, maternità, formazione professionale, cariche elettive politiche o sindacali, ferie, ecc.

2. Alle associazioni di cui al primo comma è concesso, su richiesta, un premio di 18.000 ECU per unita' di sostituzione occupata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi cinque anni di effettiva e accertata attività.

3. La Giunta regionale riconosce l'idoneità alle associazioni che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano costituite con atto pubblico ed abbiano un proprio statuto approvato a maggioranza dei soci;
b) abbiano un numero di soci non inferiore a 9 unita';
c) lo scopo sociale comprenda anche le attività previste dall'articolo 15 del Regolamento;
d) la durata prevista non sia inferiore a dieci anni;
e) occupino a tempo pieno almeno un agente qualificato per i servizi che devono prestare;
f) tengano una contabilità separata rispetto ad altre attività eventualmente svolte.

4. Le associazioni cosi' formate acquistano, con il riconoscimento di idoneità da parte della Giunta regionale e con la conseguente emanazione del relativo decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, personalità giuridica di diritto privato.

Art. 14
Servizi di gestione

1. Puo' essere concesso, a richiesta, alle associazioni agricole che hanno lo scopo di creare servizi di gestione aziendale, un aiuto all'avviamento per contribuire alla copertura dei costi di gestione.

2. L'aiuto è concesso per l'attività di agenti incaricati di analizzare i risultati contabili, ed altri dati, per conto degli imprenditori associati.

3. Per avere diritto al premio di avviamento di cui al precedente comma, il servizio di gestione deve essere riconosciuto da parte della Giunta regionale ed occupare a tempo pieno almeno un agente qualificato. L'Associazione richiedente deve:
- essere costituita, con atto pubblico, da almeno 9 unita' e retta da uno statuto approvato a maggioranza dei soci;
- avere un numero di soci non inferiore a 25;
- prevedere come scopo sociale anche le attività previste dall'articolo del Regolamento;
- prevedere una durata non inferiore a10 anni.

4. Le associazioni cosi' formate, acquistano, con il riconoscimento di idoneità da parte della Giunta regionale e con la conseguente emanazione del relativo decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, personalità giuridica di diritto privato.

5. Alle associazioni riconosciute secondo le modalità dei precedenti commi, è concesso un premio di avviamento di 54.000 ECU per unita' impiegata a tempo pieno, da ripartire in quote uguali sui primi 5 anni di effettiva ed accertata attività.

Art. 15
Adeguamento della formazione professionale

1. La Regione, indipendentemente da altre azioni di formazione professionale, istituisce un regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli imprenditori agricoli.

2. Tale regime comprende:
a) corsi e/o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiuvanti familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;
b) corsi e/o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di Associazioni di Produttori e di Cooperative in funzione del miglioramento dell'organizzazione economica dei produttori e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
c) corsi di formazione complementare;
d) corsi di aggiornamento tecnico.

3. È prevista la concessione di aiuti:
a) per la frequenza ai corsi e/o ai tirocini;
b) per la organizzazione e/o lo svolgimento dei corsi e dei tirocini.

4. L'importo massimo degli aiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2è fissato in 10.500 ECU per persona che abbia seguito corsi e/o tirocini completi. Di tale importo 4.000 ECU sono riservati ai corsi e/o tirocini complementari, concernenti il riorientamento della produzione, l'applicazione di metodi compatibili e lo sfruttamento delle superfici boschive.

5. Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore.

6. Per lo svolgimento dei corsi e/o dei tirocini suddetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V, Sezione III della Legge n. 153/75.

7. Relativamente alle azioni formative di cui alle voci a ) e b ) la Giunta regionale definirà i contenuti e le modalità sulla base delle direttive all'uopo emanate dal Comitato Interregionale perla divulgazione in Italia.

8. I corsi di formazione complementari, di cui alla voce c ), devono prevedere la partecipazione di almeno 20 giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni, dovranno avere carattere residenziale ed avere per oggetto programmi di tipo integrato, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola e/o associata, al fine di preparare gli agricoltori all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e per le azioni previste al punto 4.

9. Tali corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a 150 ore, comprenderanno anche applicazioni di carattere pratico.

Art. 16
Misure specifiche in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone e di talune zone svantaggiate

1. Al fine di compensare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone montane o svantaggiate definite ai sensi della Direttiva 268/75 CEE, è concessa, su domanda, una indennità compensativa annua per un periodo non inferiore a 5 anni agli imprenditori agricoli singoli o associati:
- che provvedano a coltivare il fondo come proprietari, conduttori coltivatori diretti, affittuari, coloni mezzadri e compartecipanti;
- che si impegnino a continuare l'attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo anno della liquidazione degli aiuti a condizione che la superficie agricola da essi comunque utilizzata non sia inferiore a due ettari.

2. Nel caso di forme associative, il predetto limite minimo di superficie deve risultare dal rapporto medio tra la SAU ed il numero dei soci.

3. La misura unitaria dell'indennità compensativa è definita per unita' di bestiame adulto (UBA) o per l'ettaro di superficie agricola utilizzata per scaglioni di ampiezza delle imprese sulla base di quanto di seguito indicato:
a) zone indicate all'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva 268/75 ed elencate nella Direttiva CEE 273/75 e seguenti:
- per le prime 5 UBA: 150 ECU per UBA;
- da 6 a 15 UBA: 110 ECU per UBA; - da 16 a 25 UBA: 80 ECU per UBA; - da 26 a 35 UBA: 50 ECU per UBA; - oltre 35 UBA: 30 ECU per UBA.
b) zone indicate all'articolo 3 paragrafi 4 e 5 della Direttiva 268/75 ed elencate nella Direttiva 273/75 e seguenti:
- per le prime 5 UBA: 120 ECU per UBA;
- da 6 a 15 UBA: 90 ECU per UBA;
- da 16 a 25 UBA: 70 ECU per UBA; - da 26 a 35 UBA: 40 ECU per UBA; - oltre 35 UBA: 30 ECU per UBA.
c) la concessione dell'indennità è limitata ad 1, 4 UBA per ettaro di superficie foraggiera totale dell'azienda.

4. Nelle zone individuate ai sensi della Direttiva n. 268/75 CEE articolo 3 nel calcolo delle UBA potranno essere incluse anche le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione purchè la produzione lattiera rappresenti una parte importante della PLV aziendale e nei limiti di 20 UBA per azienda.

5. Nelle zone di cui all'articolo 3 paragrafi 4 e 5 della stessa Direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione dell'azienda, potranno essere comprese anche le vacche da latte limitatamente al numero di 20 UBA per azienda, nonchè gli allevamenti equini.

6. Per la determinazione delle UBA vanno considerati i seguenti coefficienti di conversione:
- tori, vacche ed altri bovini di piu' di due anni, equini con almeno sei mesi di età -1 UBA;
- bovini da 6 mesi a 2 anni -0,6 UBA;
- pecore e capre -0,15 UBA.
a) nelle zone individuate dalla Direttiva n. 273/75 CEE ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva n. 268/75 CEE, quando si tratta di produzione diversa da quella zootecnica, l'indennità compensativa va commisurata alla superficie agricola utilizzata (SAU) oltre a quella destinata alla produzione foraggiera sempre che vi siano allevamenti zootecnici con esclusione delle superfici destinate a: produzione di grano tenero la cui resa supera i 25 q.li/Ha; coltivazione intensiva della frutta su superfici superiori a 0,5 Ha; vigneti la cui resa superi 20 hl/Ha, escluse le zone di montagna; coltivazioni di barbabietole da zucchero.

7. La misura dell'indennità compensativa viene concessa secondo gli scaglioni sotto indicati:
- per i primi 5 Ha: 150 ECU per Ha;
- da 6 a 15 Ha: 110 ECU per Ha;
- da 16 a 25 Ha: 80 ECU per Ha;
- da 26 a 35 Ha: 50 ECU per Ha;
- oltre 35 Ha: 30 ECU per Ha.

8. L'importo massimo ammissibile è limitato all'equivalente di 120 unita' per azienda sia che si tratti di UBA sia che si tratti di ettari. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 19 del Regolamento e del Regolamento 2843/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17
Aiuti per gli investimenti collettivi

1. Nelle aziende ricadenti nelle zone delimitate dalla direttiva CEE 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione concede aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli sfruttati in comune, nonchè, nelle zone di montagna, per i punti di acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie.

2. I lavori possono comprendere misure idrauliche agricole di piccole entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni, nonchè la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie.

3. L'importo degli aiuti che possono beneficiare del finanziamento della Regione non può superare 150.000 ECU per l'investimento collettivo, 750 ECU per Ha di pascolo o di alpeggio migliorato o attrezzato e 7300 ECU per Ha irrigato.

Art. 18
Incentivi per l'attività agrituristica ed artigianale

1. Nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi della Direttiva CEE 268/75 o nelle zone a propensione turistica o artigianale, oltre agli investimenti agricoli, il piano di miglioramento può prevedere investimenti diretti a promuovere le attività agrituristiche e artigianali per la diversificazione dell'attività agricola mediante:
- la creazione di posti letto destinati all'ospitalità rurale;
- realizzazione di piazzole di sosta attrezzate per agricampeggio;
- realizzazione di punti vendita di prodotti aziendali in aziende agrituristiche;
- realizzazione di laboratori per la lavorazione di prodotti aziendali.

2. L'ammontare degli investimenti per gli interventi sopra citati è fissato in un massimo di 50.000 ECU per ULU e di 100.000 ECU per azienda, fatti salvi i requisiti previsti dall'articolo 5 del Regolamento, con la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 19
Controlli - Penalità

1. La Regione si riserva di effettuare, attraverso propri funzionari, controlli periodici campione, intesi a verificare:
- il mantenimento della destinazione delle opere finanziate, nel minimo fissato in anni 5;
-il rispetto delle normative comunitarie e di quanto altro connesso al piano di miglioramento materiale approvato.

2. Ove dal riscontro effettuato dovesse emergere l'inosservanza delle predette disposizioni, o la mancata realizzazione delle opere assentite dalla Giunta regionale, potra' essere disposta, in dipendenza della gravita' dell'inosservanza, la sospensione fino a cinque anni dagli aiuti agli investimenti oltre che la restituzione del contributo percepito, comprensivo di interessi e svalutazione.

Art. 20
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento al Regolamento 2328/91, al Regolamento 3669/93 e al Regolamento 2843/94 e successive modifiche.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le disponibilità finanziarie del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria, Programma Operativo Diversificazione Valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale, misura 1.4.2. approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 6 marzo 1995, n. 520 ed adottato con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 16 giugno 1995, n.c.(95) 1362.