LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1995, n. 33
Modifica legge regionale 8 gennaio 1990, n. 6, recante: "Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici".
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 maggio 1995, n. 50)

 

Art. 1

1. All'articolo 1, al 1 comma dopo l'espressione "1 marzo 1968, n. 186" aggiungere:
", e dell'articolo 17 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivo D.P.R. n. 447 del 6/12/1991".

2. All'articolo 1, il 2 comma è così sostituito:
"Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, comprese altresì le relative apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione, protezione, ecc".

Art. 2

1. All'articolo 2, il 1 comma è così sostituito:
"Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti a bordo macchina, l'equipaggiamento elettrico degli apparecchi utilizzatori, gli impianti di trazione, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833".

Art. 3

1. L'articolo 3 è così sostituito:
"La costruzione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti e delle opere negli edifici da adibire a qualsiasi uso devono essere progettati e diretti da un ingegnere o perito industriale iscritti ai relativi albi professionali, nei limiti delle rispettive competenze, e devono essere eseguiti da installatori qualificati".

Art. 4

1. All'articolo 4, il 2 comma è così sostituito:
"Il direttore dei lavori, ingegnere o perito industriale, e l'installatore hanno la responsabilità, ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto".

Art. 5

1. All'articolo 5, il 2 comma è così sostituito:
"I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia o al parere di conformità allo strumento urbanistico comunale devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente al progetto edilizio ai sensi del punto 3 articolo 6 della legge n. 46/90".

2. All'articolo 5, il 3 comma e così sostituito:
"I progetti relativi a trasformazioni, ampliamento o adeguamento alle disposizioni di legge di impianti già esistenti sono depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione al Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione".

3. All'articolo 5, il 6 comma è soppresso.

4. All'articolo 5 aggiungere:
6. "Qualora nuovi impianti tra quelli di cui alla presente legge vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abilità, l'impresa installatrice deposita presso il Comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 della legge n. 46/90.

7. "In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione contenete la tipologia dei materiali impiegati, che forma parte integrante della dichiarazione di conformità, dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Art. 6

1. All'articolo 6, il 2 comma è così sostituito:
"Il costruttore e l'installatore sono responsabili della regolare tenuta dei documenti; inoltre essi hanno l'obbligo di apporre sul luogo dei lavori tabella identificativa dei lavori con nome dell'impresa e del progettista e direttore dei lavori degli impianti".

Art. 7

1. L'articolo 7 è così sostituito:
"Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, il costruttore deposita presso l'ufficio tecnico comunale competente una relazione in duplice copia, attestante la conformità dell'impianto realizzato alle disposizioni della legge, compilata e firmata dall'installatore, controfirmata dal direttore dei lavori e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l'esecuzione degli impianti stessi e la certificazione di idoneità dei materiali in opera. Tale documento si può identificare con la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge n. 46/90 ed articolo 7 del D.P.R. n. 447/91 completa in ogni sua parte".

Art. 8

1. All'articolo 8, il 1 comma è così sostituito:
"Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla legge sono sottoposti a collaudo da parte di un ingegnere o un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali e nei limiti delle rispettive competenze, nonché essere inseriti nell'elenco dei verificatori di cui all'articolo 14 della legge n. 46/90 e all'articolo 9 del D.P.R. n. 447".

Art. 9

1. L'articolo 11 è così sostituito:
"Per le modalità di qualificazione degli installatori, perla individuazione dei limiti per la redazione del progetto nonché il collaudo, vale quanto previsto allo scopo dalla legge n. 46/90 e del relativo RdA di cui al D.P.R. n. 447/1991".