LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, n. 14
Figura professionale del Direttore di Albergo. Integrazione e modifiche alle leggi regionali n. 13/85 e n. 20/90.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 apr. 1995, n. 40)

 

Art. 1

1. La presente legge regola ad integrazione e modificazione delle leggi regionali 28 marzo 1985, n. 13 e 12 aprile 1990, n. 20 l'esercizio della professione di Direttore d'Albergo.

Art. 2

1. La professione di Direttore d'Albergo può essere esercitata nella Regione Calabria dai cittadini in possesso della prescritta abilitazione.

2. L'abilitazione alla professione di Direttore d'Albergo rilasciata dalla Regione Calabria si consegue mediante il superamento degli esami di cui al VII comma dell'art. 40 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13.

Art. 3

1. Possono partecipare agli esami di cui all'articolo precedente i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 della L.R. n. 13/85 e che dimostrino di aver maturato anzianità professionale nel settore alberghiero per almeno 3 anni con il raggiungimento del II° livello di qualifica previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

2. Possono, altresì, partecipare agli esami di cui al comma precedente i cittadini che, pur in possesso del diploma di Scuola Media, dimostrino di aver maturato anzianità professionale nel settore alberghiero per almeno cinque anni con il raggiungimento del II° livello di qualifica previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

Art. 4

1. La dimostrazione del possesso del requisito dell'anzianità professionale di cui all'articolo 3 si effettua con certificazione del datore di lavoro e libretto di lavoro.

2.   "Per coloro che abbiano maturato nel settore alberghiero l'anzianità professionale di cui all'articolo 3,
in posizione lavorativa diversa da quella da lavoro dipendente, la dimostrazione del possesso di tale
requisito potra' avere luogo mediante idonea documentazione rilasciata dalle Camere di Commercio
competenti o dalle autorita' Consolari"

Art. 5

1. La composizione della commissione di cui all'art. 39 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, limitatamente agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo è cosi' modificata:
- dirigente Assessorato al Turismo - Presidente;
- un albergatore designato all'Associazione di categoria più rappresentativa -componente;
- un direttore d'Albergo designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa - componente;
- un esperto designato dall'Assessorato al Turismo - componente;
- un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame - componente;
- un dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato al Turismo.
Ai componenti la commissione ed al Segretario oltre al trattamento di missione equiparato a quello dei dirigenti regionali per i membri esterni, compete un compenso per ogni giornata - seduta di lire 80.000 lorde.

1. Analogo trattamento economico compete ai componenti la Commissione, preposta agli esami di abilitazione per le altre professioni turistiche, nella composizione prevista dall'art. 39 della legge regionale n. 13/85, integrata dalla figura del segretario ricoperta da un dipendente regionale assegnato all'area turismo.

Art. 6

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo nella Regione Calabria è accordata d'ufficio a coloro che, previa presentazione di domanda alla Regione Calabria con al legata la documentazione comprovante il possesso dell'idoneità, abbiano conseguito analoga abilitazione presso altra Regione o altro Stato membro della CEE.

Art. 7

1. L'iscrizione all'Albo regionale è di sposta a domanda di coloro i quali vengono abilitati dietro superamento dello esame bandito dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.

2. Sono altresì iscritti, previa presentazione di domanda alla Regione Calabria con allegata documentazione comprovante il possesso dell'idoneità, coloro che abbiano conseguito analoga abilitazione presso altra Regione o altro Stato membro della C.E.E..

Art. 8

1. L'abilitazione conseguita all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo consente l'iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio) senza ulteriori esami.

Art. 9

1. Sono fatte salve le abilitazioni conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

1. L'art. 2 e l'art. 3 della legge regionale n. 20 del 12 aprile 1990 sono sostituiti dal seguente articolo: entro il 30 aprile 1996 devono essere condotte da un Direttore d'Albergo, secondo la qualifica richiamata dall'art.40 del la legge n. 13 del 26 marzo 1985, le strutture ricettive indicate nell'art.3 della legge regionale n.26 del 3 maggio 1985, tenuto conto della consistenza numerica delle stanze e della classificazione in numero di stelle e cioè:
- strutture ricettive classificate a due stelle con un numero di stanze superiore a 100;
- strutture ricettive classificate a tre stelle con un numero di stanze superiore a 60;
- strutture ricettive classificate a quattro stelle ed oltre indipendentemente dal numero delle stanze.

Art. 11

1. È fatto divieto a qualsiasi unita' ricettiva alberghiera di cui all'art.10 di avvalersi della prestazione professionale di Direttore d'Albergo di persona non iscritta nell'elenco degli abilitati, ovvero la cui iscrizione è sospesa.

2. È fatto divieto a qualsiasi unita' ricettiva alberghiera di cui al predetto art. 10 di rimanere senza direttore abilitato per più di 180 giorni consecutivi.

Art. 12

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate nel Comune in cui insiste la struttura ricettiva fermo restando le competenze dell'autorità di P.S..

2. La Giunta regionale - Assessorato al Turismo - ha facoltà di verificare, anche mediante controlli ispettivi, che sia data attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 13

1. È abrogato il III° comma dell'art.38 della legge regionale n. 13/85 che prevedeva l'iscrizione automatica negli Al bi regionali per coloro i quali risultassero aver frequentato con esito positivo corsi di formazione professionale attinenti professioni turistiche.

Art. 14

1. All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in £.50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo allo esercizio finanziario 1995.

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fon di assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.