LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, n. 10
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 aprile 1995, n. 40)
Indennità di carica1. L'indennità mensile di carica dei Consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65% dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31.10.1965, n. 1261.
2. Le variazioni dell'indennità di carica, percepita dai componenti della Camera dei Deputati, determinano una variazione proporzionale dell'indennità dei Consiglieri regionali ad essa ragguagliata. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammonta re della variazione è accertata con de liberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dal le Pubbliche Amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risulti gli eventuali incarichi di cui al comma 3e le somme percepite in dipendenza degli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.
5. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigli ere ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Nel caso in cui il consigliere persiste nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.Art. 31. Indennità di diaria e trattenute Ai Consiglieri regionali è corrisposta, per attività inerenti il loro mandato, una diaria di lire "1.080.000" mensili. L'Ufficio di Presidenza può decidere di non corrispondere, in tutto o in parte, la diaria ai Consiglieri assenti e senza giustificato motivo.
2. Ai Consiglieri, che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, per ogni giornata di assenza alle sedute del Consiglio regionale ed a quelle dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni consiliari permanenti, sempre che queste ultime si tengano in giorni diversi da quelli del le riunioni del Consiglio, sarà trattenuta una somma pari ad un dodicesimo della diaria prevista dal presente articolo.Art. 4
Trattenuta sulla indennità di carica1. Sull'indennità di carica, di cui all'art.2, è disposta una trattenuta mensile obbligatoria, nella misura del 20%, articolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 lettera e).
2. I Consiglieri che, ai sensi dell'art.71, comma 1, del decreto legislativo 02 .02.1993, n. 29, optino, in luogo della indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio e della indennità di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.Art. 5
Diritto all'indennità di carica e alla diaria1. La corresponsione dell'indennità di carica e diaria decorre dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto.
2. L'indennità di carica cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio, o a quella dell'anticipato scioglimento dello stesso.
3. L'indennità di diaria viene corrisposta sino al 45° giorno antecedente le elezioni con esclusione dei Consiglieri che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 6.
4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura le indennità di carica e diaria, sono corrisposte rispettivamente sino a quando viene meno oda quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.Art. 6
Indennità di funzione1. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiun ta alla indennità prevista agli artt. 2e 3, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali della indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:
a) Presidente del Consiglio regionale
e Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 35%;
b) ai componenti della Giunta regionale, ai Vice Presidenti del Consiglio regionale ed al Presidente della Commissione del Piano di Sviluppo: indennità pari al 20%;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nonché al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: indennità di funzione pari al 10%;
d) ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari ed ai Presidenti delle Commissioni Speciali, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio: indennità di funzione pari al 5%;
e) ai Segretari delle Commissioni consiliari ed ai Vice Presidenti delle Commissioni Speciali, istituite a norma del lo Statuto e del regolamento interno del Consiglio: indennità di funzione pari al 3%.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al Consigliere che svolga piu' di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità piu' favorevole.
Le indennità di cui al presente arti colo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge odi regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il Consigliere non rie letto, che eserciti tale funzione, continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 4, fino alla scadenza della proroga.Capo III
Trattamento di missione e rimborso speseArt. 7
Trattamento di missione1. Il Consigliere regionale inviato fuori regione in missione per conto del Consiglio o della Giunta regionale ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo modalità che saranno rispettivamente stabilite dallo Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta.
2. Il Consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad una indennità di trasferta giornaliera di importo uguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1) della tabella "A" allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata all'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare della indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del Tesoro di cui all'art. 1, 6° comma della citata legge n.417 del 1978 e successive modificazioni.
4. Al Consigliere in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso del le spese di vitto nonché di alloggio, in esercizi non di lusso. In questi casi la misura dell'indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio e due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto ed alloggio.
5. Indennità di cui al comma precedente è maggiorata del 50% per le trasferte effettuate all'estero.
6. Al Consigliere regionale che, su designazione del Consiglio, faccia parte di Commissioni speciali o di altri organismi costituiti presso la regione, per la partecipazione alle relative riunioni che si svolgano fuori della sua abituale residenza ed in giorni diversi da quelli delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni permanenti, spetta una indennità di missione giornaliera, senza pernottamento, di lire 50.000 oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto. Non spetta l'indennità per le missioni di durata inferiore a 6 ore.
7. Tale rimborso, nel caso di trasporto effettuato con automezzo proprio, sarà corrisposto nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio della distanza chilometrica tra la sede della residenza del Consigliere e quella della riunione della Commissione e dell'organismo di appartenenza.
8. Indennità di missione giornaliera spetta anche al Consigliere regionale che disponga di un'autovettura di servizio.Art. 8
Rimborso spese trasporto1. Il rimborso compete al Consigliere regionale per ogni giornata di presenza alle sedute del Consiglio regionale, della conferenza dei Presidenti di gruppo e delle Commissioni consiliari permanenti di appartenenza ed è stabilito nella misura del costo chilometrico, pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per il doppio della distanza tra il luogo di residenza abituale del Consigliere e la sede del Consiglio regionale, arrotondata per eccesso alla decina di chilometri.
2. Qualora il Consiglio e le Commissioni consiliari permanenti tengano riunioni lo stesso giorno ed il Consigliere partecipi ad una sola di tali riunioni, il rimborso di cui al precedente comma è ridotto alla metà.
3. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione, in via permanente, un'autovettura di servizio non hanno di ritto al rimborso per spese di trasporto.Capo IV
Indennità di fine mandato ed assegno vitalizioArt. 9
Indennità di fine mandato1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non si ripresentino candidati, che non siano rie letti, o che cessino dalla carica nel corso della legislatura, a condizione che abbiano versato il contributo di cui all'art. 4. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.
Art. 10
2. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del Consigliere.
3. L'attribuizione dell'indennità è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.
4. L'indennità non spetta, per il periodo in cui il Consigliere si trova nelle condizioni di cui al successivo art. 23 comma primo.
Misura dell'indennità di fine mandato1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità lorda di cui all'art. 2 percepita dal Consigliere regionale, fino ad una massimo di dieci mensilità.
2. La frazione di anno inferiore a sei mesi ed un giorno non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei me si ed un giorno viene considerata anno intero. Per il periodo cosi' computato come mandato, deve essere corrisposto il contributo obbligatorio di cui allo art. 4.
3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi sino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al Consigliere regionale per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.Art. 11
Assegno vitalizio1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto i 60 anni di età, che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 4 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 14.
2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 18 è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto al la quota di cui all'art. 18.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo cosi' computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 4.Art. 12
Consiglieri inabili al lavoro1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente o permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.
2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, lo assegno spetta anche se essa di verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta, e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire o far eseguire, in merito, ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di presidenza può inoltre richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti, o la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempie.Art. 13
Accertamento dell'inabilità permanente1. L'accertamento di inabilità di cui all'art. 12 è compiuto da un collegio medico composto di 3 membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I^ e II^ della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.Art. 14
Contributi volontari1. Il Consigliere che abbia versato i contributi di cui all'art. 4 per un periodo inferiore a 5 anni ma pari almeno a30 mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi del mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età.
2. Il Consigliere, che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1, deve presentare domanda scritta, al Presidente del Consiglio regionale, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro 180 giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza del diritto. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vi gente alla data di presentazione della domanda.
3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.Art. 15
Restituzione contributi versati - Ricongiunzione Sospensione dell'assegno vitalizio1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del di ritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 14 ha diritto, a richiesta, alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza rivalutazione monetaria né corresponsione d'interessi.
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.
3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale. L'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.Art. 16
Misura dell'assegno vitalizio1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'art.2 spettante ai Consiglieri nel mese da cui de corre l'assegno.
2. L'ammontare dell'assegno cosi' determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nello anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.
3. La misura dell'assegno vitalizio è determinata per cinque anni di anzianità contributiva nel 20% sull'indennità di cui al primo comma, elevabile di punti tre per ogni anno di effettiva contribuzione sino al 50% per contribuzione di 15 anni ed oltre.
4. Nell'ipotesi prevista all'art. 12, comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dal l'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.Art. 17
Decorrenza dell'assegno vitalizio1. L'assegno vitalizio è corrisposto, d'ufficio, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del la cessazione del mandato.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.Art. 18
Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 4-Assegno diverisibilità1. Il Consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui all'art. 4, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, o al coniuge o ai figli di una quota pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del 26° anno d'età, solo se studenti, salvo il caso di totale in validità, a proficuo lavoro, accertata con le modalità di cui all'art. 13. La perdita del diritto da parte di uno o più' figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il Consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominati va delle persone beneficiarie.
4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro 60 giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare in tale caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.
5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. L'assegno di reversibilità non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato.Art. 19
Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio1. Qualora il decesso del Consigliere avvenga per cause di servizio la quota dell'assegno compete agli aventi diritto, nella misura di cui all'art. 18,comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e degli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 4. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni la misura dell'assegno è commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.
Art. 20
Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'art. 18 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere ed è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si intendono prescritti.
3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.Capo VDisposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale - Sospensione dalla carica di Consigliere regionale
Art. 21
Collocamento in aspettativa1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti, e perdono effetto dalla data del la mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui al seguente art. 22.Art. 22
Opzione circa il trattamento economico1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'art. 21 possono optare, in luogo dell'indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'art. 2, riconosciuta in misura uguale a tutti i Consiglieri del la Regione.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso la Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'art. 6, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità, di presenza e dia ria, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione, i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere appartiene, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale; se è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.Art. 23
Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali1. La corresponsione dell'indennità di cui agli artt. 2, 3, 6 e delle eventuali indennità speciali è sospesa di diritto:
a) nei casi in cui all'art. 15 comma 4
bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 "Norme in materia di elezione e nomine presso le Regioni o gli enti locali";
b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione delle libertà personali del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 16/1992, e successive modificazioni, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Oltre ai casi indicati nell'art. 15 comma 4 quater, della legge n. 55/1990, come modificato dalla legge n. 16/1992, e dall'art. 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.
4. La sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 c.p.p..Art. 24
Assegno di cui alla legge 12 gennaio 1994, n. 301. Nell'ipotesi di cui all'art. 23 al Consigliere regionale spetta, con decorrenza, dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica, di cui all'art. 2, ridotta del 50%.
2. Il Consigliere sospeso, ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della trattenuta nella misura di cui all'art. 4 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.Capo VI
Norme transitorie e finaliArt. 25
Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il Fondo interno di Previdenza dei Consiglieri della Regione Calabria, istituito con legge regionale 24.05.1980, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Tutte le attività, le passività e le funzioni del Fondo sono trasferite al Bilancio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del Fondo sono trasferite al Bilancio della Regione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le spese per l'indennità dei Consiglieri regionali, previste dall'art. 1 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi dell'art. 15 ed in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del soppresso Fondo di previdenza, sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del Bilancio del Consiglio regionale.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni al tra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.Art. 26
Disposizioni transitorie1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 16 la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata in conformità alle disposizioni di cui alle leggi regionali 24.05.1980, n. 11; 04.06.1987, n.19, 19.02.1990, n. 12; 09.09.1994, n. 22.
3. Gli assegni vitalizi sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati, nella misura prevista dalle norme di cui al comma 2, dell'art. 16, con riferimento all'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare dell'assegno cosi' rideterminato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente.Art. 27
Abrogazione di disposizioni1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
- L.R. 10.11.1972, n. 6;
- L.R. 29.04.1975, n.14;
- L.R. 10.09.1978, n.15;
- L.R. 10.09.1978, n.17;
- L.R. 23.12.1981, n.22;
- L.R. 14.03.1985, n. 8;
- L.R. 19.04.1985, n.19;
- L.R. 04.08.1986, n.30;
- L.R. 31.07.1988, n.18;
- L.R. 05.05.1990, n.51;
- L.R. 13.04.1992, n. 4;
- L.R. 05.06.1992, n. 5;
- L.R. 27.05.1994, n.15;
- L.R. 26.10.1994, n.25;
Sono abrogate, altresì, tutte le altre norme della legislatura regionale, in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.Art. 28
Norma finanziaria1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le trattenute di cui agli artt. 3, 4, 14, 15, 18 e 24 della presente legge sono versate in conto entrate nel Bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.
Art. 29
Dichiarazione d'urgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.