LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1995, n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per lo anno
finanziario 1995.
(Pubbl. in Boll. Uff. 11 gennaio 1995, n. 1)
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per
l'anno 1995 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1995, all'esercizio
provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del
bilancio 1995 in corso di esame.
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma 1 è
altresì' autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per
le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001102 -1001103 - 1001106 - 2132201
- 2222107 -2233202 - 2323204 - 3132108 - 3313101 -3313109 - 3314110 - 4331103 - 4331104
-4331105 - 4331111 - 4342101 - 4342201 -5122202 - 5122206 - 5123206 e 6128205, nonché per
le spese inerenti all'attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno 1989/1993 e del Quadro
Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria. La somma di L. 650.000.000 di cui al
capitolo 6128205 è destinata al Comune di San Giovanni in Fiore per il finanziamento
dell'intervento progettuale denominato "Progetto di completamento verde
pubblico attrezzato - Parco comunale".
3. Lo stanziamento previsto al capitolo 3132102 è autorizzato nei limiti delle spese di
funzionamento dell'Ente destinatario, da erogarsi previa formale e corrispondente
richiesta dell'Organo amministrativo dell'Ente medesimo.
4. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci
di previsione relativi alla A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA
(Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) ed all'EDIS (Ente per
il Diritto allo Studio Universitario della Calabria) per l'anno 1995, annessi al bilancio
regionale.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente comma 3 è
altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.