LEGGE REGIONALE 3  APRILE 1995, n. 9
Piano Sanitario regionale 1995/1997.
(Pubbl. in Boll. Uff. 11 aprile. 1995, n. 39)

 

Art. 1. Oggetto.

1. Con la presente legge è approvato il Piano Sanitario regionale per il triennio 1995/97, costituito dai documenti allegati e dalle relative tabelle.

2. Il Piano Sanitario di cui al precedente comma è formulato in armonia con le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 8, comma 18, legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché delle altre normative nazionali di indirizzo in materia di programmazione sanitaria e, in particolare, del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di seguito denominato decreto legislativo di riordino, piano sanitario già approvato con DPR 1° marzo 1994, a seguito dell'atto di intesa Stato- Regioni.

Art. 2. Finalità.

1. Il Piano Sanitario Regionale è finalizzato a realizzare, attraverso i momenti coordinati e integrati della prevenzione, della cura e della riabilitazione, la tutela della salute dei cittadini, qualitativamente appropriata, basata sul pieno rispetto della dignità della persona, adottando criteri di efficienza, di produttività e di economicità idonei a realizzare un corretto rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici.

2. Ai suddetti fini il Piano Sanitario Regionale indica le modalità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi sanitari in modo da pervenire alla progressiva eliminazione degli squilibri territoriali e strutturali esistenti.

3. Le Unità Sanitarie Locali sono articolate, territorialmente, in Distretti Sanitari, e nell'ambito di questi, in Poli Sanitari Territoriali, in conformità ai criteri all'uopo fissati dal Piano Sanitario Regionale.

4. Il Piano persegue le sue finalità attraverso le strutture sanitarie pubbliche e private che rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 3. Obiettivi generali.

1. Il Piano Sanitario Regionale individua per il periodo della sua durata:

A) Gli obiettivi sostanziali concernenti:

- l'adeguamento dell'assistenza sanitaria di diagnosi e cura di base, generica e pediatrica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica ai bisogni della popolazione;

- la razionalizzazione e l'equilibrata distribuzione delle prestazioni sanitarie sul territorio regionale con riferimento ai livelli uniformi di assistenza sanitaria definiti dal Piano Sanitario Nazionale di cui all'art. 1 del decreto legislativo di riordino;

- lo sviluppo e l'organizzazione - in riferimento all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in armonia al dettato di cui al Piano Sanitario Nazionale (DPR 1° marzo 1994)

- delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione

sociale dei soggetti portatori di handicap per disabilità fisiche,

psichiche e sensoriali, individuando anche iniziative specifiche e

coordinando gli interventi previsti dal Piano Sanitario Regionale;

- l'incremento dell'attività di prevenzione delle malattie e degli infortuni per mezzo della profilassi degli eventi morbosi e l'indicazione delle misure idonee ad eliminare i fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro e ad assicurare l'igiene degli alimenti, delle bevande e dei prodotti di origine animale:

- il coordinamento delle politiche di intervento tra i settori sociale e sanitario:

- la formazione di una moderna coscienza sanitaria per mezzo di azioni di educazione sanitaria dei singoli e della collettività.

B) Gli obiettivi strumentali in materia di organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie, prevedendo, in conformità agli indirizzi e alle indicazioni comunque desumibili dalla normativa nazionale, i criteri generali per:

- l'articolazione delle Unità Sanitarie Locali in Distretti sanitari e in Poli sanitari territoriali nonché, in tali ambiti, la localizzazione, l'ambito territoriale di riferimento ed il dimensionamento dei servizi specialistici ambulatoriali, ospedalieri ed extraospedalieri, anche multizonali, esistenti o da istituire nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie, nonché la riorganizzazione delle relative attività;

- il fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale in relazione ai servizi ed ai presidi pubblici ed il conseguente adeguamento degli organici tenuto conto anche di una corretta applicazione della disciplina delle compatibilità nonché l'attuazione della mobilità sulla base oggettiva dei servizi effettivi da coprire:

- il fabbisogno di attrezzature per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi pubblici;

- la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al Servizio Sanitario regionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico- professionali, organizzative e gestionali:

- l'adeguamento, mediante sistemi informatici, degli strumenti di rilevazione dei dati epidemiologici, statistici e finanziari, necessari alle esigenze conoscitive, di valutazione e di controllo della Regione anche ai fini dei conseguenti indirizzi gestionali per le Unità Sanitarie Locali e per le aziende ospedaliere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di riordino;

- la definizione e la localizzazione del fabbisogno di prestazioni professionali convenzionate per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta, per i servizi specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri, nonché per le attività specialistiche di ricovero, cura e riabilitazione presso strutture private, secondo le reali necessità ed in relazione alla qualità dei servizi offerti, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo di riordino;

- la partecipazione del volontariato ed il coordinamento delle attività che esso è ammesso a svolgere nei presidi e nei servizi pubblici territoriali;

- la partecipazione dei cittadini alla verifica della qualità dell'assistenza sanitaria come indicato all'articolo 14 del decreto legislativo di riordino.

 Art. 4. Obiettivi specifici.

1. Il Piano Sanitario Regionale, oltre agli obiettivi generali di cui al precedente articolo 3, individua, per il periodo della sua durata, gli obiettivi specifici, da perseguire mediante i progetti-obiettivo e le azioni programmate di cui al successivo articolo 20.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale competente, che dovrà essere espresso entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di acquisizione della proposta, approva i piani attuativi per ciascun settore d'intervento di cui al comma precedente, avviando anche programmi di ricerca su specifici temi di interesse socio-sanitario, avvalendosi, ove necessario, di strutture ed istituzioni tecnico- scientifiche, pubbliche o private, di riconosciuta competenza nelle rispettive materie.

3. Restano fermi i compiti dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 27.

 Art. 5. Priorità.

1. Le Unità Sanitarie Locali dovranno prioritariamente avviare i seguenti interventi:

a) attivazione dei Distretti Sanitari e della rete dei Poli Sanitari Territoriali;

b) attivazione, in tali ambiti, della rete ambulatoriale specialistica, intra ed extraospedaliera, anche per contenere i ricoveri nei limiti delle esigenze diagnostiche e curative;

c) ristrutturazione, razionalizzazione e riqualificazione della-rete ospedaliera in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e tenuto, altresì, conto di quanto previsto per le Aziende Ospedaliere e i presidi ospedalieri dall'articolo 4, comma decimo, del decreto legislativo di riordino;

d) attivazione del Servizio regionale per l'Emergenza sanitaria;

e) attivazione dei dipartimenti di prevenzione;

f) attivazione del Sistema Informativo Sanitario;

g) attivazione e potenziamento delle attività di formazione ed aggiornamento professionale;

h) attivazione e potenziamento dei servizi riabilitativi (di cui all'art. 26 legge 833/78) di 1°, 2° e 3° livello e della legge 104/92;

i) uniformare interventi, organizzazione dei servizi, ristrutturazioni e riqualificazione degli stessi ai progetti obiettivo allegati.

 
Art. 6. Criteri per l'attuazione del Piano Sanitario Regionale.

1. Il Piano Sanitario Regionale determina:

a) le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi;

b) gli standards di funzionalità ed efficienza dei servizi ed i parametri per l'utilizzazione ottimale delle strutture ospedaliere e dei posti letto;

c) le indicazioni, in riferimento alla normativa vigente, per la soppressione, la trasformazione, la riconversione e l'accorpamento dei servizi eccedenti o non essenziali in quanto non riconducibili agli standards suddetti;

d) la indicazione degli interventi riservati alla Regione e degli indirizzi cui devono attenersi le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli enti locali interessati anche agli effetti di quanto previsto dall'articolo 3, comma quattordicesimo, del decreto legislativo di riordino circa le attribuzioni della conferenza dei Sindaci;

e) i tempi di attuazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi.

 Art. 7. Efficacia.

1. Il Piano Sanitario Regionale ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutti gli interventi in materia sanitaria nell'ambito regionale. Esso ha validità per il triennio di riferimento e in ogni caso fino all'approvazione di un nuovo Piano, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12.

2. La Regione uniforma al Piano Sanitario Regionale la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa nel settore sanitario, nonché la propria funzione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali.

3. Ai contenuti e agli indirizzi del Piano devono uniformarsi le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Province, i Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane nell'esercizio delle loro funzioni.
 
 Art. 8. Indirizzo e coordinamento.

1. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative e sanitarie delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, con particolare riferimento alla attuazione del Piano Sanitario Regionale, spetta alla Giunta regionale che la esercita in conformità ai criteri fissati dal Piano stesso nonché agli atti della programmazione sanitaria nazionale nel quadro delle attribuzioni conferite alla Regione dall'articolo 2 del decreto legislativo di riordino.

2. Per l'esercizio delle suddette funzioni è istituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, un apposito Osservatorio Sanitario.

3. L'Osservatorio, che è presieduto dall'assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato, è costituito:

a) da 5 membri esterni con specifica esperienza e comprovata competenza, con particolare riferimento alla economia e programmazione sanitaria e controllo di gestione nel settore sanitario, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità all'inizio di ogni legislatura e che restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti;

b) dai responsabili di settore dell'Assessorato, che intervengono ai lavori dell'Osservatorio, in base alle rispettive attribuzioni in relazione alla peculiarità dei temi da trattare;

c) da un rappresentante designato dalle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.

4. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio del piano sanitario regionale nonché del sistema di indicatori previsto dall'articolo 14 - secondo comma - del Decreto Legislativo di riordino e della realizzazione dei piani attuativi, nonché dell'attività gestionale delle Unità Sanitarie Locali, ai fini di quanto previsto al successivo art. 11, comma 2. L'Osservatorio ha altresì compiti di supporto tecnico nei confronti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e dell'Assessore regionale alla sanità, per l'esercizio delle funzioni demandategli dalla presente legge.

5. L'attività di monitoraggio di cui al comma 4 e i relativi risultati, vanno resi pubblici attraverso il bollettino regionale, con cadenza semestrale.

6. La Giunta regionale definisce, nell'ambito della funzione di cui al primo comma e tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del Decreto legislativo di riordino specifici programmi di valutazione e di verifica dei servizi, avvalendosi, a tal fine, dell'Osservatorio.

7. All'Osservatorio sarà assegnato, con provvedimento dell'Assessore alla sanità, personale regionale con specifica e documentata esperienza nella materia, in numero non superiore ad otto unità.
  
Art. 9. Unità Sanitarie Locali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 12 novembre 1994, n. 26, assumono la denominazione di aziende sanitarie; i presidi ospedalieri costituiti in aziende assumono la denominazione di aziende ospedaliere.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Cerzeto è aggregato all'area dell'azienda sanitaria n. 4.

  Art. 10. Dipartimenti ospedalieri.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, che dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla data di acquisizione della proposta, trascorso il quale il parere si intende acquisito, approva il regolamento che disciplina l'articolazione dei presidi ospedalieri in dipartimenti, sulla base dei principi della integrazione tra divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, e collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri e della integrazione delle competenze gestionali.