LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1994, n. 30
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1994, n. 16 - "Norme in materia di termini perentori per l'approvazione degli strumenti urbanistici ed accelerazione delle procedure per la loro formazione".
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 dicembre, n. 118)

 

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1994, n. 16, viene così modificato:

"In applicazione dell'articolo 9, II° comma, del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, il termine entro il quale la Regione approva gli strumenti urbanistici adottati con l'esame delle osservazioni da parte dei Consigli Comunali viene fissato in 180 giorni dalla data di ricevimento.

La decorrenza di detto termine, fatto salvo quanto previsto dal II° comma del successivo articolo 2, comporta la tacita approvazione degli strumenti urbanistici e di esso prende atto entro i successivi 15 giorni il Consiglio Comunale interessato, la cui deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale del la Regione e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.

Nel caso in cui il Consiglio Comunale ritardi o ometta di deliberare, il Comitato regionale di controllo, su richiesta di chiunque possa avervi interesse, provvede ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12"

Art. 2

1. All'articolo 2, III° comma, dopo le parole "Trascorso tale termine il parere" vengono eliminate le parole "si dà per acquisito" per essere sostituite dalle seguenti parole: "si intende tacitamente espresso ai fini dell'approvazione dello strumento urbanistico".

Art. 3

1. L'articolo 4 della legge regionale 11 luglio 1994, n. 16, viene cosi' modificato:

"L'Assessore regionale all'urbanistica, acquisito il parere del C.U.R., ovvero trascorsi i termini di cui al precedente articolo 2, trasmette entro i successivi 15 giorni alla Giunta regionale e al Comune interessato, la proposta del provvedimento da assumere con la specificazione delle eventuali modificazioni, che comunque non possono comportare sostanziali innovazioni tali da mutare le caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico e i criteri d'impostazione e che possono essere introdotte solo nei casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

Il Comune controdeduce alla proposta di cui al precedente comma entro il termine perentorio di giorni trenta e, trascorso inutilmente detto termine, la proposta si intende tacitamente accolta in ogni sua parte.

La Giunta regionale entro i successivi trenta giorni adotta una delle seguenti determinazioni:

a) approvazione dello strumento urbanistico;
b) approvazione dello strumento urbanistico con modificazioni;
c) restituzione dello strumento urbanistico al Comune per la rielaborazione

La determinazione prevista alla lettera c) del precedente terzo comma può essere assunta con adeguata motivazione soltanto nel caso in cui i criteri informatori dello strumento urbanistico e le caratteristiche del medesimo siano in contrasto non sanabile con le vigenti disposizioni legislative.

Il Decreto del Presidente della Regione di approvazione dello strumento urbanistico è emesso entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al precedente terzo comma.

Art. 4

1. L'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1994, n. 16, è interpretato nel senso che le norme in essa contenute si applicano retroattivamente agli strumenti urbanistici già acquisiti dalla Regione Calabria e, tuttavia, alla data di entrata in vigore della stessa legge non ancora approvati o restituiti al Comune.