LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994, n. 27
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, recante: "Ordinamento dei controlli regionali su gli atti degli Enti Locali e degli altri Enti sub-regionali".
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 dicembre 1994, n. 114)
Art. 11. L'art. 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 15
(Programmazione delle adunanze)."Il Comitato e le sezioni si riuniscono, di norma, non più di dodici volte al mese e fissano il calendario delle proprie sedute, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di necessità è facoltà del Presidente convocare l'organo anche nei giorni diversi da quelli prestabiliti, dandone avviso telegrafico o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, almeno ventiquattro ore prima della ora fissata per l'adunanza".Art. 21. All'art. 17 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
Art. 3
"Per l'esame della documentazione nel giorno precedente la data fissata per l'adunanza non è dovuto il rimborso delle spese di viaggio".1. L'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 18
(Partecipazione dei componenti supplenti)"I componenti supplenti partecipano alle sedute e intervengono alle discussioni, anche con funzioni di relatore, senza diritto di voto.
In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, i componenti supplenti della rispettiva categoria concorrono a formare il numero legale ed a partecipare alle decisioni con voto deliberativo.
Ai fini della sostituzione dei componenti effettivi, tra i due supplenti di cui all'art. 42, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e tra i due supplenti di cui all'art. 40, comma 3, della presente legge, ha la precedenza il più anziano d'età.Art. 4
1. La legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è integrata dal seguente articolo:
Art. 20 bis"Ai sensi dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i componenti dello organo di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti i cui atti sono sottoposti a controllo per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni".
Art. 51. La legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, è integrata dal seguente articolo:
Art. 20 ter"Il Presidente della Giunta regionale provvede all'applicazione nei confronti dei componenti dell'organo di controllo delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni".
Art. 6
1. Dopo il comma 4° dell'art. 24 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, viene aggiunto il seguente 5° comma:
"I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi durante il periodo feriale compreso fra il giorno 5 ed il giorno 20 del mese di agosto e fra il giorno 27 dicembre ed il giorno 2 gennaio di ogni anno".Art. 7
1. Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, dopo le parole "della ricezione degli atti richiesti" sono aggiunte le seguenti parole: "che devono essere trasmessi a cura dell'Ente interessato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'organo di controllo assume il provvedimento definitivo sulla base degli atti in suo possesso entro i successivi venti giorni".
Art. 81. L'art. 34 della legge regionale 5 ago sto 1992, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Il potere di controllo sostitutivo sugli atti di cui alla presente legge viene esercitato dall'organo di controllo competente.
L'organo di controllo, qualora gli enti locali e gli altri organismi di cui alla presente legge ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge invitano gli stessi a compiere gli atti medesimi entro un congruo termine che, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza, non può' essere inferiore a 30 giorni.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, l'organo di controllo competente procede alla nomina di un commissario, scelto fra i dipendenti della Regione.
I Comuni e le Province non perdono il potere di porre in essere gli atti di cui al precedente comma, fino alla nomina del Commissario.
Con il provvedimento di nomina l'organo di controllo stabilisce, in relazione all'importanza dell'incarico, il compenso da corrispondere al Commissario. Detto compenso, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, viene posto a carico dell'Ente inadempiente".Art. 91. Il 4° comma dell'art. 38 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, viene così modificato:
"La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al 2° comma del presente articolo, ha luogo entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Le deliberazioni rese immediatamente eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, all'organo di controllo entro 5 giorni dallo loro adozione".Art. 101. L'art. 41 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, viene così sostituito:
"Il comitato regionale di controllo esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni adottate dai soggetti indicati nel precedente art. 40 sulle seguenti materie:
a) Statuti, Regolamenti e loro modificazioni;
b) bilanci preventivi, relative variazioni, consuntivi, programmi della gestione;
c) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale, assunzioni, piante organiche e relative variazioni;
d) acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute;
e) contrazione di mutui, assunzione di spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
f) appalti e in generale tutti i contratti;
g) affidamento di incarichi professionali e di consulenza;
h) istituzione di servizi e convenzioni relative.
Su ogni proposta di deliberazione deve essere chiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché' del dirigente preposto alla direzione amministrati va sotto il profilo della legittimità. I pareri, compreso quello del Collegio dei Revisori dei Conti, se ed in quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, sono inseriti nella deliberazione.
La trasmissione delle deliberazioni all'organo di controllo ha luogo a pena di decadenza entro 15 giorni dalla loro adozione. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono trasmesse, a pena di decadenza, entro 5 giorni dalla loro adozione.
Sono esclusi dal controllo previsto dalla presente legge gli atti fondamentali degli enti e delle aziende regionali sottoposti al controllo del Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 39".Art. 111. L'art. 42 della legge regionale 5 ago sto 1992, n. 12, è sostituito dal seguente:
decentrate)"Al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti supplenti del Comitato e delle sezioni decentrate è corrisposta una indennità mensile lorda omnicomprensiva per 12 mensilità annuali, rispettivamente di £. 3.500.000 al Presidente, £. 3.000.000 al Vice Presidente, £. 2.500.000 ai componenti effettivi e £. 2.000.000 ai componenti supplenti, a decorrere dal 1° giugno 1994.
L'indennità di cui al precedente comma è ridotta della somma di £. 130.000 per ogni seduta cui il Presidente, il Vice Presidente o i componenti non partecipino, purché le assenze mensili non superino la metà delle sedute tenute nel mese. Nella ipotesi, invece, di assenze superiori alla metà delle sedute tenute in un mese, compete, per (ciascuna presenza) solo un dodicesimo dell'indennità determinata dal primo comma".Art. 12
1. Le nuove misure delle indennità fissate dalla presente legge decorrono per gli Organi attualmente in carica dall'1 giugno 1994 e trovano applicazione esclusivamente per il Comitato di controllo e sezioni decentrate, dovendosi far riferimento, relativamente ad altri Organismi previsti da leggi regionali che rinviano per la misura dell'indennità a quella fissata per gli Organi di controllo, a quella stabilita con legge regionale 4 agosto 1988, n. 19.
Art. 13All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 648 milioni per l'esercizio finanziario 1994, si fa fronte, quanto a lire 500 milioni con lo stanziamento previsto al cap. 1012101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1994; quanto a lire 148 milioni mediante prelevamento dal fondo di riserva da effettuarsi con delibera della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 20/94 (leggi di bilancio).
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la apposita legge finanziaria che l'accompagna.