LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1994, n. 25
Interpretazione autentica ed, integrazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 15, recante: "Assegno a favore dei Consiglieri regionali sospesi ai sensi della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni".
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 novembre 1994, n. 102)

 

Art. 1

1. All'art. 1, terzo rigo, della legge regionale 27.05.1994, n. 15, le parole "con decorrenza dalla data della sospensione" vanno intese nel senso che la decorrenza è quella dell'effettiva sospensione del Consigliere regionale, ai sensi della legge 18.01.1992, n. 16.

Art. 2

1. All'art. 1 della legge regionale 27.05.1994, n. 15, aggiungere il seguente secondo comma:

Il Consigliere sospeso a norma della legge 18.01.1992, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui all'art. 1 della legge regionale 27.05.1994, n.14.