LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1994, n. 25
Interpretazione autentica ed, integrazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 15, recante: "Assegno a favore dei Consiglieri regionali sospesi ai sensi della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni".
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 novembre 1994, n. 102)
Art. 11. All'art. 1, terzo rigo, della legge regionale 27.05.1994, n. 15, le parole "con decorrenza dalla data della sospensione" vanno intese nel senso che la decorrenza è quella dell'effettiva sospensione del Consigliere regionale, ai sensi della legge 18.01.1992, n. 16.
Art. 21. All'art. 1 della legge regionale 27.05.1994, n. 15, aggiungere il seguente secondo comma:
Il Consigliere sospeso a norma della legge 18.01.1992, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui all'art. 1 della legge regionale 27.05.1994, n.14.