(Vedi
testo vigente)
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1994, n. 23
Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 - Modificazioni ed integrazioni degli
artt. 21, 26
e 36.
(Pubbl. in Boll. Uff.2 novembre 1994, n. 102)
Art. 1
(Sede, composizione e funzionamento della Commissione Regionale Artigianato)
1. L'art. 21 della legge regionale 25.11.1989, n. 8 è sostituito dal seguente
testo:
La Commissione Regionale per l'Artigianato ha sede presso la Regione ed è costituita con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
Essa è composta:
a) dai Presidenti e/o dai Commissari straordinari delle Commissioni Provinciali per
l'Artigianato di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria;
b) da tre rappresentanti della Regione nominati dalla
Giunta regionale fra Dirigenti regionali: uno del Settore Legale, uno
del Settore Programmazione economica e uno del Settore Urbanistica;
c) da cinque esperti in materia di artigianato nominati dalle Associazioni artigiane
regionali a struttura nazionale ed operanti nella Regione.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato un
Commissario straordinario nel caso in cui la Commissione Regionale per l'Artigianato venga
a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi irregolarità.
Art. 2
1. Il terzo comma, dell'art. 26 della legge regionale n. 8/1989 è abrogato.
Art. 3
1. Il terzo comma dell'art. 36, lett. c) della legge regionale n. 8/1989 è
così modificato:
c) L'acquisizione, di qualsiasi titolo, di immobili ricadenti in centri storici e/o la
loro ristrutturazione a laboratorio per attività dell'artigianato tradizionale ed
artistico di cui all'allegato "A" alla presente legge, da cedere in concessione
alle cooperative ed ai consorzi artigiani, nonché alle imprese individuali, attraverso
stipula della convenzione di cui all'art. 28, ottavo comma, della legge 22.10.1976, n.
865.
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