LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1994, n. 22
Modifica della legge regionale 8 agosto 1984, n. 18, recante: "Disciplina
dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali".
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 settembre 1994, n. 91)
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Art. 1
1. L'art. 3 della L.R. 8 agosto 1984, n.18 è soppresso ed è sostituito dal
seguente:
(Misure dell'indennità di fine mandato)
La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio
del mandato, in una mensilità dell'indennità lorda fissata per le funzioni di
consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione
della carica.
Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno
intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.
L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi
dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato"
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