LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1994, n. 15
Assegno a favore dei Consiglieri regionali sospesi ai sensi della legge 18gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni.
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 giugno 1994, n. 63)

 

Art. 1

1. Ai Consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica ridotta del 50%.

Art. 2

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 1001101 del bilancio regionale.