LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1994, n. 14
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, recante: "Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della Calabria".
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 giugno 1994, n. 63)

 

Art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, è così sostituito:

"Dal I gennaio 1994 il fondo di previdenza è alimentato mediante una trattenuta del 22% sull'indennità fissa dei Consiglieri prevista dall'art. 1, lett.f), della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, come modificata dall'art. 1 lett. f), della legge regionale 14 marzo 1985, n. 8, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali. Tale trattenuta è contemporaneamente versata al fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della Calabria, salvo quanto previsto dall'art. 4, lettere b), c), d) ed e), della legge regionale 24 maggio1980, n. 11".

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.