LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1994, n. 14
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, recante: "Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della Calabria".
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 giugno 1994, n. 63)
Art. 1
1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, è così sostituito:
"Dal I gennaio 1994 il fondo di previdenza è alimentato mediante una trattenuta del 22% sull'indennità fissa dei Consiglieri prevista dall'art. 1, lett.f), della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, come modificata dall'art. 1 lett. f), della legge regionale 14 marzo 1985, n. 8, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali. Tale trattenuta è contemporaneamente versata al fondo di previdenza dei Consiglieri regionali della Calabria, salvo quanto previsto dall'art. 4, lettere b), c), d) ed e), della legge regionale 24 maggio1980, n. 11".Art. 21. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.