LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1994, n. 13
Integrazione all'art. 44 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 recante:
"Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali".
(Pubbl. in Boll. Uff. 5 aprile 1994, n. 41)
Art. 1
1. All'art. 44 della legge regionale 26.01.1987, n. 5, alla lettera a), dopo le
parole "la continuitą degli interventi pubblici e privati gią in atto" vanno
aggiunte le seguenti: "di snellire le procedure di erogazione che possono essere
fatte dalla Regione, direttamente ai soggetti di cui all'art. 34, I comma".
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