LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1994, n. 4
Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1993, n. 9.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 febbraio 1994, n. 21)
Art 1
1. I termini di cui agli artt. 50, 52 e 53 della legge regionale 8 settembre
1993, n. 9, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del
piano sanitario regionale.
Art. 2
1. Il comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, è
così modificato: "Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano
sanitario regionale, non possono essere proposte, se non in casi eccezionali debitamente
motivati, attribuzioni di turni ed ore di attività di medici specialisti ambulatoriali,
oltre al monte orario complessivo indifferenziato attivato presso ciascuna U.S.L. alla
data dell'8 settembre 1993".
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