LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 1994, n. 1
Modifiche alla legge regionale n. 6del 26 gennaio 1987, concernente: "Istituzione dell'assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali".
(Pubblicata sul Boll. Uff. 21 gennaio 1994, n.6)

Art. 1

1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge i massimali delle indennitā previste dal contratto di assicurazione per infortuni occorsi a Consiglieri regionali, fissati dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 26 gennaio 1987, sono rideterminati nelle seguenti misure:

L. 1.000.000.000, in caso di morte;
L. 1.000.000.000, in caso di invaliditā permanente;
L. 150.000 per ogni giorno di invaliditā temporanea.

2. La nuova convenzione sarā deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n.6 del 1987.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1001101 dello Stato di previsione della spesa di bilancio relativo all'esercizio finanziario1993, che presenta la necessaria disponibilitā.

2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.281, sarā determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la legge finanziaria che l'accompagna.