LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 1994, n. 1
Modifiche alla legge regionale n. 6del 26 gennaio 1987, concernente: "Istituzione
dell'assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali".
(Pubblicata sul Boll. Uff. 21 gennaio 1994, n.6)
Art. 1
1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge i massimali delle indennitā
previste dal contratto di assicurazione per infortuni occorsi a Consiglieri regionali,
fissati dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 26 gennaio 1987, sono
rideterminati nelle seguenti misure:
L. 1.000.000.000, in caso di morte;
L. 1.000.000.000, in caso di invaliditā permanente;
L. 150.000 per ogni giorno di invaliditā temporanea.
2. La nuova convenzione sarā deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n.6 del 1987.