Art. 1
(Istituzione dell'Agenzia)
1. La presente legge istituisce e norma l'attività dell'Agenzia Regionale per
lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura ( ARSSA ) con sede centrale in Cosenza, sedi
operative ed uffici nelle province e strutture operative su tutto il territorio calabrese.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è strumento
operativo della Regione per l'ammodernamento ed il potenziamento del sistema produttivo
dell'agricoltura e, nei limiti della presente legge, ha autonomia amministrativa,
contabile, finanziaria e patrimoniale.
Art. 2
(Finalità e compiti)
1. L' ARSSA ha finalità mirate a favorire l'ammodernamento e lo sviluppo
dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, trasferimento di processi
innovativi nel sistema produttivo agricolo e agroindustriale.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 comma l' ARSSA:
a) promuove iniziative mirate al riordino ed alla ricomposizione fondiaria e favorisce la
costituzione di aziende agricole in grado di conseguire adeguati livelli di reddito, con
particolare riguardo a quelle suscettibili di conduzione associata;
b) promuove la sperimentazione e la diffusione di tecniche produttive biologiche e di
altre tecniche di produzione eco-compatibili;
c) promuove, organizza e coordina, sulla base di piani triennali, i servizi di sviluppo
agricolo, previsti dalla legge regionale n. 11/92 (divulgazione, assistenza tecnica e
contabile, sperimentazione, attività di ricerca e marketing) in collegamento con Enti,
Istituti e Università prevalentemente operanti nel territorio regionale;
d) promuove l'istituzione di campi sperimentali, aziende dimostrative, campi di
orientamento produttivo, nonché centri di ricerca applicata e campi catalogo, per
favorire la qualificazione professionale e socio-economica;
e) fornisce assistenza tecnica e contabile alle organizzazioni cooperative e associative
dei produttori agricoli, nonché alle formazioni societarie miste a prevalente
partecipazione agricola;
f) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il
settore agricolo;
g) espleta e completa, con le modalità e le condizioni previste dall'art. 9 della legge
30.04.1976, n. 386, i compiti residui della riforma fondiaria.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, l'Agenzia organizza, sulla
base dell'efficienza e della economicità, tutti i servizi necessari.
Art. 3
(Organi)
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 4
(Consiglio di amministrazione - Composizione e nomina)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri
nominati con decreto del Presidente e da quattro membri nominati con decreto del
Presidente della Regione su deliberazione del Consiglio regionale.
2. In deroga alla legge regionale n. 13/1992 sulla disciplina delle nomine, in sede di
prima applicazione, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Presidente e dei
componenti il Consiglio di amministrazione entro e non oltre 15 gg. dalla pubblicazione
della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Presidente deve essere scelto tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza
aventi capacità tecnico-amministrative e manageriali.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere scelti tra esperti di
chiara fama e di comprovata esperienza in materia economica, agricola ed amministrativa.
5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della
legislatura e coloro che sono nominati a tali incarichi possono essere riconfermati per
una sola volta.
6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore generale
dell'Ente, che partecipa alle sedute con voto consultivo.
7. In caso di rinuncia o di decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione
avviene secondo le procedure di nomina.
Art. 5
(Competenze e riunioni del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Agenzia provvedendo tra
l'altro:
a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;
c) a deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico
del personale ed ogni altro regolamento che concerne la vita dell'Agenzia;
d) a stabilire le materie da delegare al Presidente e al Direttore Generale;
e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.
2. Le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conti consuntivi, di piani e
programmi di attività e di regolamenti sono di competenza esclusiva e indelegabile del
Consiglio.
3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia
ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da
almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti.
4. Il Consiglio di amministrazione può grave a altresì essere convocato su motivata
richiesta del Presidente della Giunta regionale e/o dell'Assessore regionale
all'Agricoltura.
5. Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà dei suoi
componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
7. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute
consecutive, su segnalazione del Presidente, sono dichiarati decaduti dalla Giunta
regionale e sono sostituiti dagli organi che li hanno nominati, secondo le procedure di
cui all'art. 4 della presente legge.
Art. 6
(Competenze del Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il
Consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
2. Il Presidente ha la facoltà di adottare, nelle materie delegate, provvedimenti di
urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione
utile.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro più
anziano del Consiglio di amministrazione.
Art. 7
(Collegio revisori dei conti)
1. Composizione, nomina e competenze Il Collegio dei revisori dei conti si
compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti separatamente con voto limitato ad
uno, dal Consiglio regionale, scelti dall'Albo ufficiale dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso tra
membri effettivi.
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per la durata della legislatura; può
assistere alle sedute degli organi collegiali dell'Agenzia, esamina il bilancio, controlla
la gestione finanziaria dell'Agenzia, formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette
al Presidente dell'Agenzia e all'Assessorato all'Agricoltura, nonché una relazione
annuale che è allegata al conto consuntivo.
4. Esercita tutte le funzioni ed i controlli che gli competono a norma di legge.
Art. 8
(Incompatibilità)
1. In deroga alla legge regionale n. 13/1992 sulla disciplina delle nomine,
non possono far parte del Consiglio di amministrazione, ne del Collegio dei revisori dei
conti dell'Agenzia i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle
comunità montane, i consiglieri dei comuni della regione, i dipendenti della Regione e
dell'ARSSA, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con
l'ARSA per contratti di opera,di somministrazione o di concessione.
2. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro 30 giorni dal
verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunziare alla nuova carica o funzione,
senza necessità di diffida o invito da parte dell'Agenzia, pena la decadenza automatica.
3. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della
nomina, il termine di 30 giorni al cui comma 2 decorre dalla notifica o comunicazione del
decreto di nomina.
4. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 9
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1. Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche regionali, l'ARSSA
predispone un programma pluriennale di attività per l'intero territorio regionale.
2. In attuazione del programma pluriennale, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia
trasmette all'Assessorato regionale all'Agricoltura il piano annuale di attività,
unitamente al bilancio di previsione, da allegare a quello della Regione.
3. Entro il 30 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette all'Assessorato regionale
all'Agricoltura la relazione annuale sull'attività svolta unitamente al relativo conto
consuntivo, da allegare a quello della Regione.
4. La mancata trasmissione degli atti nei termini previsti dalla presente legge, può
costituire motivo di commissariamento dell'Agenzia.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, approva il
finanziamento dei piani di attività e la relazione annuale corredata dalle proprie
osservazioni.
6. I piani triennali per le attività di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.2 sono
approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
7. Le deliberazioni relative al conto consuntivo, al bilancio preventivo e alle relative
variazioni, al regolamento d'amministrazione e contabilità sono approvate dal Consiglio
regionale.
8. Le rimanenti deliberazioni sono sottoposte al controllo di legittimità ai sensi della
legge regionale 5 agosto 1992, n. 12.
Art. 10
(Indennità ai componenti gli organi)
1. Al presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori dei conti competono
le indennità di carica ed il rimborso delle spese.
2. Al Presidente viene attribuita l'indennità di carica pari al 60% di quella percepita
dall'Amministratore straordinario dell'U.S.S.L. n. 4 della Calabria.Ai componenti del
Consiglio di amministrazione viene attribuita l'indennità pari al 45% di quella stabilita
per il Presidente.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari a
quello dei revisori dei conti dell'U.S.S.L. n. 4 della Calabria.
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei
revisori, che per ragioni connesse alla carica si recano in sede diversa da quella
ufficiale, spetta l'indennità dimissione così come prevista per i funzionari dello
Stato.
5. Ai componenti gli organi che risiedono in Comune diverso da quello della sede, compete
la medesima indennità prevista al comma 4 limitatamente alle giornate di partecipazione
alle riunioni degli organi stessi.
6. Le indennità di cui al comma 1, in caso di decadenza, dimissioni o sostituzioni, si
riducono proporzionalmente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni.
7. Per ogni assenza dalle riunioni, non giustificata da motivi di salute, è operata
sull'indennità una ritenuta di lire 100.000 (centomila).
Art. 11
(Il Direttore Generale)
1. Il Direttore Generale dell'Agenzia viene nominato con delibera del Consiglio
di amministrazione.
2. Il Direttore Generale viene nominato con contratto a termine rinnovabile, e può essere
scelto anche al di fuori del personale dell'Agenzia o della Regione.
3. Il trattamento economico e lo stato giuridico del Direttore Generale, a cui viene
assegnata anche l'attività di coordinamento, è regolato dai contratti collettivi di
lavoro dei dirigenti regionali del livello più elevato della Regione Calabria.
Art. 12
(Esercizio finanziario - Bilancio Contabilità)
1. La gestione economica e finanziaria è regolata dalle norme di contabilità generale ed
amministrativa dei beni e dell'attività contrattuale della Regione.
2. Il bilancio dell'Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale.
3. Il rendiconto annuale viene inviato alla Giunta regionale entro il 30 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo
approva insieme con il rendiconto
generale della Regione.
4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
5. Nelle more dell'approvazione del bilancio provvisorio, l'Agenzia è autorizzata
all'esercizio provvisorio, con i limiti e le modalità dell'esercizio provvisorio del
bilancio regionale.
6. Il servizio di Tesoreria dell'Agenzia è affidato al medesimo Istituto di credito
incaricato del servizio di tesoreria della Regione.
Art. 13
(Patrimonio e finanziamenti)
1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da tutti i beni mobili ed immobili
dell'ex ESAC ad eccezione delle eventuali immobilizzazioni dell' ESAC Impresa, nonché
degli acquedotti rurali ed impianti irrigui collettivi, dal patrimonio boschivo e dalle
strutture sociali realizzate con fondi pubblici da trasferire al demanio regionale e/o ad
altri enti competenti per territorio con altro provvedimento legislativo o normativo.
2. La funzionalità dell'Agenzia è assicurata da:
a) contributi ordinari della Regione per le spese di funzionamento stanziati annualmente
nel bilancio regionale;
b) finanziamenti per la realizzazione di attività previste dalla presente legge;
c) eventuali fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività di competenza;
d) proventi di esercizi ed attività specifiche;
e) lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni;
f) eventuali altre entrate e contributi.
Art. 14
(Controllo ispettivo e sostitutivo)
1. La Giunta regionale e l'Assessorato regionale all'Agricoltura dispongono
ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Agenzia.
2. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni dileggi
statali o regionali o dei regolamenti dell'Agenzia con decreto del Presidente della Giunta
previa deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre essere sciolto, sempre previa deliberazione
della Giunta regionale, in caso di persistente inattività o inefficienza.
4. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario straordinario
per un periodo non superiore a 12 mesi non prorogabili.
Art. 15
(Assetto organizzativo dell'Agenzia)
1. La struttura organizzativa e funzionale dell' ARSSA è costituita dalla
direzione generale e dalle sue articolazioni sulla base di quanto previsto dal decreto
legislativo n. 29/93, in rapporto ai carichi di lavoro e ai compiti affidati all'Agenzia
dalla presente legge.
2. Detta struttura deve prevedere un'organica e funzionale distribuzione dei compiti tra
le unità organiche centrali e quelle periferiche.
3. La struttura centrale, con sede in Cosenza, ha compiti di studio, coordinamento e
direzione; quelle periferiche articolate per aree di programmazione agricola, hanno
compiti di promozione di processi di sviluppo che, assecondando e sollecitando le tendenze
evolutive ambientali, valorizzino le risorse locali in attuazione del programma regionale
e dei piani dell'Agenzia.
Art. 16
(Primo inquadramento del personale dell'Agenzia)
1. Il personale di ruolo dell' ESAC è messo a disposizione dell'
ARSSA con le
qualifiche, l'anzianità ed il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e
viene inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, con provvedimento del Consiglio di
amministrazione, sulla base delle qualifiche possedute nell'Ente di provenienza e
conferite all' ARSSA.
2. La pianta organica ed il regolamento del personale dell'Agenzia saranno determinati,
con criteri di efficienza, economicità e professionalità, tenuto conto dell'art. 9 della
legge regionale n.11/92, con provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'
ARSSA, da
adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS.,
previa approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Agricoltura.
3. L'inquadramento definitivo del personale dovrà avvenire improrogabilmente entro 180
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Al personale in servizio che ne ha titolo sono conservati i fondi integrativi speciali
di previdenza e di fine rapporto in godimento.
5. Dalla data di messa a disposizione del personale, l' ARSSA assicurerà la continuità
delle prestazioni ad essa attribuite dalla presente legge.
6. Sino all'approvazione definitiva della pianta organica, è vietato qualsiasi tipo di
assunzione.
Art. 17
(Stato giuridico, economico e previdenziale del personale)
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, nonché
l'indennità di fine rapporto del personale dell'Agenzia restano quelli maturati presso
l' ESAC all'entrata in vigore della presente legge e saranno regolati per il futuro dai
C.C.N.L..
Art. 18
(Soppressione dell' ESAC)
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Ente Regionale di Sviluppo
Agricolo della Calabria ( ESAC ) è soppresso.
2. Tutte le leggi regionali relative alla disciplina dell'ESAC, le norme e i
provvedimenti, anche di carattere organizzativo e per i singoli settori, in contrasto con
gli obiettivi di cui all'art. 2della presente legge, sono abrogati, fatta salva la legge
regionale n. 11/92.
3. L' ARSSA subentra a tutti gli effetti di legge nei diritti, obblighi, attribuzioni e
situazioni giuridiche, nonché nei rapporti attivi e passivi dell' ESAC in essere alla data
della sua soppressione.
Art. 19
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L.44.071.185.771 per l'anno
1993, si fa fronte con il fondo di dotazione per il finanziamento dell'Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo della Calabria ( ESAC ) di cui al cap. 5122206 dello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1993.
2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.05.1970, n. 281, sarà
determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con
l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 20
(Norme transitorie)
1. Allo scopo di evitare soluzione di continuità nelle attività in essere,
l' ESAC continuerà a svolgere le attività medesime fino a quando l' ARSSA e il Comitato
non saranno operanti.
2. Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli organi della ARSSA entro
il termine di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente legge, il Presidente della Giunta
regionale provvede alla nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.
3. Il contributo regionale per il 1993 è pari a quello spettante al soppresso ESAC fatta
salva la parte per la gestione dell' ESAC - Impresa.
Art. 20
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.