LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1993, n. 12
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, recante: "Norme in materia di pianificazione regionale e disposizioni connesse alla attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 431".
(Pubbl. in Boll. Uff. 30 novembre 1993, n. 102)

 

Art. 1

1. All'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

"L'adozione degli strumenti di pianificazione regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2 comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia per la durata di tre anni. Pertanto, dovrà essere sospesa ogni determinazione per qualsiasi intervento in contrasto con le previsioni dello strumento di pianificazione regionale adottato".

Art. 2

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 23 è così modificato: "Fatto salvo quanto disposto dalla legge n. 431/1985 e dalla legge n. 1497/1939, non sono soggette a misure minime di salvaguardia di cui all'articolo 7 anche se ricadenti negli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), n), ed s) del comma 1".

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, è sostituito dal seguente:
"Fatta salva ogni competenza statale e quanto disposto dalla legge n. 431/1985 e dalla legge n. 1497/1939, non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 7 le opere pubbliche di interesse pubblico, quali linee telefoniche, reti di trasporto acqua, energia elettrica e gas e relativi impianti ed opere accessorie".

Art. 4

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 23, è soppresso.