LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1992, n. 13
Disciplina delle nomine di competenza della Regione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 agosto 1992, n. 104)
Art. 1
1. In tutti i casi nei quali spetta agli organi della Regione Calabria la nomina o
la designazione di propri rappresentanti in enti regionali o subregionali o presso
qualunque ente, istituzione, consiglio di amministrazione o azienda speciale, la nomina o
la designazione sono regolate, oltre che dalla legge nazionale 18 gennaio 1992, n. 16,
dalla presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge, se compatibili con la legislazione statale, si
applicano anche per la nomina degli amministratori e per i componenti degli organi
comunque denominati dalle Unità Sanitarie Locali.
3. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16, la presente legge
non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere
regionale, nei casi di nomina o di designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto
di impiego o vincolante per disposizioni di legge.
Art. 2
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni
di cui all'art. 1, di competenza del Consiglio regionale, che devono effettuarsi nel
successivo anno solare.
2. Tale elenco contiene:
a) l'indicazione degli enti, istituzioni ed organismi in seno ai quali la nomina o la
designazione deve essere effettuata;
b) l'indicazione delle norme che prevedono l'incarico;
c) la data entro cui la nomina o la designazione devono essere effettuate;
d) gli eventuali compensi previsti a qualsiasi titolo dalle disposizioni vigenti e dagli
ordinamenti dei singoli enti e da questi dichiarati all'Ufficio del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio di Presidenza, con la stessa procedura prevista dai commi precedenti,
provvede a pubblicare elenchi integrativi per le ulteriori nomine o designazioni, nonché
per le surroghe o sostituzioni che si rendessero necessarie effettuare nel corso
dell'anno.
4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al I comma, i cittadini che possiedono i
requisiti per concorrere alla nomina possono produrre domanda all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale.
5. Alla domanda deve essere allegato un dettagliato curriculum documentato e comprovante
anche la specifica competenza professionale nel settore cui la nomina si riferisce. Per la
prima applicazione della presente legge l'elenco di cui al comma I viene pubblicato con le
modalità previste nel presente articolo entro 10 giorni dalla pubblicazione della
presente legge sul BUR e i termini indicati nel comma IV sono ridotti a metà.
Art. 3
1. Entro 30 giorni dalla sua costituzione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, riunito in seduta pubblica, estrae i tre componenti del Collegio dei garanti da
un elenco di 10 cittadini di comprovata professionalità nelle discipline giuridiche,
formato all'inizio dalla legislatura.
2. Il Consiglio provvede alla formazione dell'elenco di cui al precedente comma nella
seduta in cui si procede alla nomina del'Ufficio di Presidenza e, a tal fine, ogni
consigliere esprime un solo voto.
Risultano eletti coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di
voti, i più anziani di età.
3. Non possono essere inclusi nell'elenco di cui al I comma coloro che ricoprono oche
hanno ricoperto nei 5 anni precedenti a quello in cui avviene la formazione dell'elenco
incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o in movimenti politici a livello locale,
provinciale, regionale e nazionale, nonché coloro i quali nello stesso periodo hanno
ricoperto cariche elettive anche di secondo grado oche hanno fatto parte di organismi la
cui nomina è regolata dalla presente legge o da altre disposizioni legislative regionali.
Art. 4
1. Il collegio dei garanti, costituito ai sensi del precedente art., provvede
all'istruttoria delle domande di cui all'art. 2.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Collegio dei garanti le
domande di cui all'art. 2 e la documentazione allegata entro 5 giorni dal loro
ricevimento.
3. Il Collegio dei garanti nei successivi 10 giorni trasmette al Presidente del Consiglio
regionale l'attestazione per ogni singola domanda circa la sussistenza dei requisiti per
la nomina o per la designazione di cui all'art. 1 rapportati alla specificità del mandato
nonchè circa l'assegnazione delle condizioni ostative previste dalla presente legge.
4. Il Collegio dei garanti viene convocato dal Presidente del Consiglio regionale ed è
presieduto dal componente più anziano di età.
5. Esso dura in carica 5 anni e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale che lo
ha espresso.
6. In caso di dimissioni o di altre cause che ne impediscono l'esercizio, viene integrato
con le stesse modalità che regolano la nomina.
7. Ai componenti del Collegio dei garanti spetta oltre al rimborso a piè di lista delle
spese sostenute per vitto e alloggio il rimborso delle spese di viaggio e un gettone di
presenza per ogni seduta, come fissati dalla legge regionale per il Presidente del Coreco.
Art. 5
1. L'iniziativa della proposta del Consiglio regionale diretta alla nomina o alla
designazione di cui all'art. 1 spetta ai singoli consiglieri regionali e ai gruppi
consiliari.
2. Le proposte di cui al I comma devono riferirsi esclusivamente alle domande
favorevolmente esaminate dal Collegio dei garanti ai sensi dell'art. 4, comma 3.
3. Le proposte di cui al I comma devono essere depositate nella segreteria generale del
Consiglio regionale almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio regionale.
4. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni in conformità dell'art.
83 del regolamento interno.
Art. 6
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza compila un elenco di
tutte le nomine e designazioni che sono state effettuate dal Consiglio nell'anno solare
precedente. Tale elenco viene immediatamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 7
1. Gli incarichi presso gli enti, istituzioni ed organismi di cui all'art. 1, comma
I, non sono cumulabili.
Art. 8
1. Tutte le nomine e le designazioni di competenza della Regione cessano con la
scadenza della legislatura nel corso della quale si è proceduto alla nomina o alla
designazione e sono rinnovabili per una sola volta.
2. Trascorsi 90 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale neo eletto le persone
nominate o designate negli organismi indicati nell'art. 1 non possono continuare ad
esercitare la funzione istituzionale e, nel caso in cui il Consiglio regionale non
effettua le nomine o le designazioni entro il predetto termine ai sensi dell'art. 5 della
presente legge, provvede la Giunta regionale a norma dell'art. 28 dello Statuto.
Art. 9
1. Allo scioglimento degli organismi di cui all'art. 1 si procede con decreto del
Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale con voto
favorevole espresso dai 2/3 dei consiglieri assegnati, per ripetute e gravi violazioni di
legge, per accertare gravi irregolarità nella gestione e per accertata impossibilità di
funzionamento degli organi stessi.
2. Si può altresì procedere alla revoca degli organismi stessi, nonché dei soggetti
nominati o designati, qualora siano stati ripetutamente violati, i programmi, gli
indirizzi e le direttive adottate dal Consiglio regionale.
Art. 10
1. Eccettuati i casi di cui all'art. 1, comma III, e fatte salve le disposizioni
previste dalla legge n. 16 del 18 gennaio 1992, non possono essere eletti e non possono
far parte degli organismi di cui all'art. 1 della presente legge:
a) i membri del Parlamento Nazionale ed Europeo, dei Consigli regionali, provinciali e
comunali, delle Comunità Montane e degli altri organismi previsti dalla legge n. 142 del
1990, nonché coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nell'anno precedente a
quello in cui deve avvenire la nomina o la designazione;
b) i dipendenti dell'amministrazione cui compete la vigilanza;
c) i dipendenti dello Stato e della Regione che comunque assolvano mansioni inerenti
all'esercizio della vigilanza sugli enti, istituzioni ed organismi;
d) i membri di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi, degli enti
ed istituzioni;
e) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali,
della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria;
f) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
g) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente effettivo;
h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o
presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla
designazione;
i) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale,
regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno
precedente a quello in cui deve avvenire la nomina o la designazione.
2. Le cause ostative previste dal presente articolo si applicano altresì alle nomine di
competenza degli enti istituiti con legge regionale.
3. La sopravvivenza di una delle cause ostative previste nel presente articolo comporta la
decadenza della nomina o della designazione.
Art. 11
1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli
articoli precedenti, sono tenuti, entro10 giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina
o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale o al
Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria
accettazione, dichiarando nel contempo:
a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'art. 10;
b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;
c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie del
nucleo familiare.
2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una
delle situazioni di cui ai punti a) e b) del comma I sono tenute a dare immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.
3. Analoga comunicazione, per quanto concerne il punto c) del comma I, deve essere
presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
4. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 , in qualsiasi
momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina
o designazione, salva la validità degli atti compiuti.
Art. 12
1. La Regione Calabria non può erogare contributi a qualunque titolo ad enti o
associazioni dei cui consigli di amministrazione o direttivi fanno parte soggetti che si
trovano nelle condizioni
ostative previste dalla L. 18.01.1992, n. 16.
Art. 13
1. Per le nomine o le designazioni in organismi esterni di competenza della Giunta
regionale gli adempimenti attribuiti dalla presente legge all'Ufficio di Presidenza e al
Presidente del Consiglio regionale sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 14
1. Per la prima applicazione della presente legge, all'istruttoria prevista
dall'art. 4 provvede la Prima Commissione Consiliare Permanente.
Art. 15
1. La procedura per la nomina del Collegio dei garanti viene attivata per la
legislatura in corso, con le modalità previste dall'art. 3, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.