LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1992, n. 12
Ordinamento dei controlli regionali sugli atti degli Enti Locali e degli altri Enti
subregionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 agosto 1992, n. 104)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Controllo sugli Enti Locali)
1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo
di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Locali ai sensi
dell'art. 130, I comma della Costituzione.
2. L'organo regionale conforma i metodi della sua attività alle norme della Costituzione
dello Stato e dello Statuto che garantiscono e promuovono l'autonomia degli Enti Locali.
Art. 2
(Comitato regionale di controllo)
1. I controlli sono esercitati da un Comitato articolato in sezioni, costituite nei
modi stabiliti dalla legge.
2. Il Comitato e le sezioni esercitano le loro funzioni in modo autonomo.
3. Il Comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del
Consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei
rispettivi componenti, secondo quanto disposto dal VI comma dell'art. 42 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
Art. 3
(Forme di coordinamento)
1. Allo scopo di assicurare il coordinamento e di salvaguardare l'unitarietà
d'indirizzo nell'esercizio dell'attività di controllo, il Presidente del Comitato
regionale di controllo convoca e presiede periodi che riunioni dei Presidenti delle
sezioni, assistiti dai segretari, anche su richiesta dei singoli Presidenti.
2. Le riunioni sono promosse al fine di individuare i criteri per la soluzione dei
problemi interpretativi di norme che abbiano dato luogo o possono dar luogo a discordanti
pronuncie, nonché degli altri problemi inerenti al funzionamento dell'organo di
controllo.
3. Il Presidente del CO.RE.CO. dirama opportune note di coordinamento indicanti gli
indirizzi interpretativi emersi in occasione delle dette riunioni, ai quali le Sezioni,
salvo ad adeguatamente motivare, devono attenersi.
4. La convocazione delle riunioni deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare
ed è inviata all'Assessore regionale preposto agli Enti Locali il quale può partecipare
ai lavori anche attraverso funzionari o esperti.
5. I Presidenti delle sezioni e l'Assessore regionale preposto agli Enti Locali possono
chiedere di iscrivere sull'ordine del giorno argomenti di cui si ritenga necessaria la
trattazione.
Art. 4
(Elementi informativi)
1. La Regione nell'esercizio delle proprie competenze, utilizza i dati e gli
elementi informativi in possesso degli organi di controllo, con particolare riferimento ai
programmi operativi e di investimento degli Enti Locali, nonché alla gestione da parte
degli stessi dei finanziamenti erogati dalla Regione o comunque per suo tramite.
2. Il "Servizio elaborazione massimario "facente parte del Settore n. 74 -
areaA/17 - di cui alla L.R. 21.04.1987, n.11 e successivi atti amministrativi di
esecuzione, competente alla catalogazione delle decisioni degli organi di controllo ai
sensi del successivo art.32, cura la raccolta e la conservazione dei dati e degli elementi
informativi di cui al comma precedente.
Art. 5
(Relazione sull'attività di controllo)
1. Per consentire una adeguata informazione degli organi di Governo della Regione
sui risultati dell'attività di controllo, il Presidente del Comitato trasmette entro il
mese di febbraio di ogni anno, al Consiglio e alla Giunta della Regione, una relazione
complessiva sull'attività svolta dagli organi di controllo durante l'anno precedente.
A tal fine, i Presidenti delle sezioni elaborano una relazione annuale sull'attività
dell'organo da essi presieduto trasmettendola al Presidente del Comitato entro il mese di
gennaio dell'anno successivo.
2. La relazione predisposta dal Presidente del Comitato e quelle predisposte dai
Presidenti delle sezioni vengono previamente sottoposte ai componenti dei rispettivi
organi di controllo i quali possono formulare osservazioni scritte che vanno allegate alla
relazione stessa.
3. Nelle relazioni dei Presidenti delle sezioni devono essere specificamente indicati:
a) il numero delle sedute;
b) il numero delle delibere dei Consigli ricevute, suddivise per tipologia degli atti e
per categoria degli enti controllati;
c) il numero delle delibere delle giunte sottoposte a controllo su richiesta, suddivise
per tipologia degli atti e per categoria degli enti controllati;
d) i dati relativi alle pronunce di controllo suddivise sulla base delle categorie di cui
all'art. 28, con indicazione degli enti deliberanti e, per quanto concerne gli
annullamenti, dei relativi motivi;
e) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;
f) valutazioni sull'andamento complessivo dell'attività di controllo, segnalando, per i
casi di maggiore rilievo, i problemi sollevati e gli orientamenti adottati;
g) una valutazione sull'adeguatezza della sede, sulle attrezzature tecniche, sulla
dotazione del personale e sulle eventuali ore straordinarie effettuate;
h) gli altri dati espressamente richiesti dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
4. La relazione del Presidente del Comitato regionale di controllo riporta i dati sopra
indicati in forma sintetica ed in forma disaggregata per singoli organi di controllo.
TITOLO II
Organi di controllo
Art. 6
(Comitato e sezioni di controllo)
1. Il Comitato regionale esercita il controllo:
a) sugli atti delle Province e dei Consorzi a cui partecipano le Province;
b) sugli atti degli Enti dipendenti dalla Regione espressamente indicati nel titolo IX
della presente legge.
2. In ogni capoluogo di Provincia inoltre sono istituite sezioni decentrate del Comitato
regionale di controllo per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi, delle
Comunità montane, delle Unioni di Comuni, delle II.PP.AA..BB. e degli altri Enti Locali
composte nei modi indicati dall'art. 42, comma I della legge n. 142/90.
Art. 7
(Elezione dei membri dell'organo di controllo)
1. Entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale ovvero, quando occorra
procedere al rinnovo parziale a seguito di dimissioni o altra causa di cessazione di
componenti, entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi della
causa di cessazione, la Giunta regionale provvede a richiedere le necessarie designazioni.
2. I componenti del Comitato e delle sezioni di controllo, di cui alla lett. a) dell'art.
42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono eletti dal Consiglio regionale entro 60 giorni
dal verificarsi delle dimissioni o della causa di cessazione.
3. L'elezione, per ogni sezione, dei componenti effettivi e supplenti di competenza del
Consiglio regionale, avviene con votazioni separate per ciascuna categoria; risultano
eletti i candidati che abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza qualificata
dei Consiglieri assegnati.
Gli ordini professionali inviano le terne di esperti di cui all'art. 42, comma I, lett.
a), n. 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al Presidente del Consiglio regionale,
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Per la nomina dei componenti elettivi
della Sezione centrale, i competenti Ordini professionali della Provincia di Catanzaro
designano le rispettive terne di intesa con i corrispondenti ordini delle altre province.
Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale provvede direttamente all'elezione,
nell'osservanza dei requisiti di iscrizione agli albi professionali.
4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla costituzione
dell'organo di controllo sulla base del risultato delle elezioni e delle designazioni
previste dall'art.
42, comma I, lett. b) della legge 142/90.
Con il medesimo decreto il Presidente provvede alla convocazione della seduta di
insediamento dell'organo di controllo.
Art. 8
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, degli organi di controllo sono
presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne prende atto e provvede agli
adempimenti conseguenti ai sensi del successivo art. 10.
Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione.
2. I componenti dimissionari restano incarica sino alla loro sostituzione.
Art. 9
(Cause di decadenza)
1. I componenti dell'organo di controllo decadono nei casi di ineleggibilità e di
incompatibilità previsti dalla legge.
2. Decadono altresì qualora non siano intervenuti, senza giustificato motivo
tempestivamente comunicato al Presidente dell'organo di controllo, a 5 sedute consecutive
oppure a un numero di sedute pari o superiore a un terzo delle sedute svoltesi nei tre
mesi precedenti.
3. La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale
all'interessato, il quale ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni;
trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede definitivamente.
4. Qualora si tratti di incompatibilità il Presidente della Giunta regionale invita il
componente dell'organo di controllo a far cessare la causa di incompatibilità.
Se il componente non vi provvede entro il termine di 10 giorni, il Presidente della Giunta
regionale lo dichiara decaduto.
Art. 10
(Sostituzione di componenti - Sospensione di componenti sottoposti a processo penale)
1. Per la sostituzione di componenti dimissionari o comunque cessati, il Presidente
della Giunta regionale attiva le procedure per l'elezione dei membri mancanti che dovrà
avvenire con le stesse modalità e negli stessi termini previsti dal precedente art. 7.
2. I componenti del Comitato e delle sue Sezioni sono sospesi dalle funzioni nei casi e
con le modalità previste dalle leggi statali che disciplinano la sospensione per gli
amministratori degli Enti locali sottoposti a processo penale.
Art. 11
(Presidente e Vicepresidente)
1. Il Comitato ed ogni sua sezione eleggono prima di deliberare su qualsiasi
oggetto, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente, scelti fra i componenti
eletti dal Consiglio regionale.
2. Alla elezione si provvede a scrutinio segreto con distinte votazioni e a maggioranza
assoluta dei voti.
Dopo tale votazione è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di
parità, il più anziano in base all'età.
3. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per l'intera durata dell'organo
da essi presieduto.
4. Le adunanze per l'elezione dei Presidenti del Comitato e delle sezioni sono presiedute
dal componente effettivo più anziano in base all'età fra quelli eletti dal Consiglio
regionale.
Art. 12
(Funzioni del Presidente e del Vicepresidente)
1. Il Presidente del Comitato e quello di ciascuna sezione:
a) formula l'ordine del giorno delle adunanze;
b) convoca e presiede le adunanze;
b1) designa i relatori;
c) sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni sui singoli provvedimenti degli
enti interessati;
d) formula, d'intesa con gli altri componenti del Comitato o della sezione, proposte dalla
Giunta circa il personale e il fabbisogno di spesa;
e) formula l'invito a regolarizzare gli atti e provvede a richiedere informazioni e
documenti ai sensi del successivo art. 26;
f) dirige l'attività del Comitato regionale di controllo e delle sezioni secondo le norme
della presente legge e sovraintende agli uffici.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate
dal Vicepresidente.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative
funzioni sono esercitate dal membro elettivo effettivo più anziano d'età.
TITOLO III
Uffici degli Organi di controllo
Art. 13
(Strutture dell'organo di controllo)
1. La Regione provvede alle strutture serventi del Comitato regionale di controllo e
delle sezioni, ispirandosi ai principi dell'adeguatezza e della autonomia dell'organo.
2. Gli uffici del Comitato e delle sezioni sono organizzati per come previsto dalla L.R.
21.04.1987, n. 11 relativa all'Ordinamento degli uffici regionali, dalla successiva L.R.
05.05.1990, n. 55 e dalla deliberazione di esecuzione della Giunta regionale n. 2751 del
12 settembre 1989 nonché dei successivi atti di modifica ed integrazione.
3. Su richiesta dei Presidenti del Comitato e delle sezioni, la Giunta, in caso di
necessità, particolarmente in occasione dell'esame dei bilanci e dei rendiconti, può
conferire temporanei incarichi a dipendenti in servizio presso altri uffici regionali.
Art. 14
(Segretario dell'organo di controllo)
1. Svolge le funzioni di Segretario il dipendente regionale, con qualifica di
dirigente di settore preposto alla direzione del settore Affari Generali del Comitato o
delle rispettive Sezioni decentrate (Settori n. 75 - 76 - 77 - 78della L.R. 11/1987),
nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale agli
Enti Locali.
2. Con la stessa procedura sarà nominato il Dirigente dei Settori "Istruttoria
Studi, Ricerche, Documentazioni e Consulenza" Settori nn. 75 bis, 76 bis, 77 bis, 78
bis della L.R. 55/1990 del Comitato e delle Sezioni che sostituisca il rispettivo
segretario in caso di assenza o impedimento.
3. Il Segretario assiste alle adunanze dell'organo di controllo, cura l'invio degli avvisi
di convocazione e sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni dell'organo di
controllo sui singoli atti deliberativi e, in conformità alle direttive del Presidente,
provvede alle incombenze che gli siano da questi commesse per il regolare funzionamento
dell'organo.
TITOLO IV
Adunanze
Art. 15
(Programmazione delle adunanze)
1. Il Comitato e le sezioni provvedono, entro 30 giorni dall'insediamento e
successivamente con cadenza annuale, alla programmazione di massima delle sedute, il
relativo calendario è pubblicato nel BUR.
2. Dovrà essere previsto, per ogni mese, un numero di sedute non superiore a 10.
Art. 16
(Convocazione e ordine del giorno)
1. Il Comitato e le sezioni si riuniscono su convocazione disposta dal Presidente.
L'ordine del giorno relativo alle convocazioni è comunicato per iscritto almeno 24 ore
prima dell'adunanza, ai componenti effettivi e supplenti.
In caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata mediante avviso ai componenti,
con ogni mezzo idoneo, almeno 24 ore prima dell'adunanza.
2. L'organo di controllo può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno
solo se tutti i componenti effettivi sono presenti e nessuno si oppone.
Può altresì deliberare di rinviare ad una successiva adunanza la trattazione di uno o
più oggetti posti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente può assegnare a componenti dell'ordine di controllo l'incarico di
riferire sugli oggetti posti allo ordine del giorno.
Art. 17
(Documentazione per i componenti dell'organo di controllo)
1. La documentazione, concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di
ciascuna adunanza, è a disposizione dei componenti presso la sede dell'organo di
controllo almeno per un giorno non festivo precedente la data fissata per l'adunanza.
2. In caso di convocazione urgente, la documentazione è messa a disposizione
contestualmente all'invio della convocazione.
Art. 18
(Partecipazione dei componenti supplenti)
1. I componenti supplenti, eletti o designati, rispettivamente per le categorie di
cui alle lett. a) e b) del I comma dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
intervengono alle sedute, con diritto di voto, in caso di impedimento dei membri effettivi
appartenenti alla medesima categoria.
2. I componenti supplenti possono altresì assistere alle sedute, senza partecipare alle
decisioni con voto deliberativo e senza concorrere a formare il numero legale, anche in
presenza dei rispettivi membri effettivi.
Art. 19
(Validità delle adunanze)
1. L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.
2. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 4 componenti, siano
essi effettivi o supplenti.
3. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza.
Qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il Presidente dichiara chiusa
l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I voti dei componenti dell'organo di controllo si esprimono a scrutinio palese, che
avviene per appello nominale; i voti negativi devono essere sempre motivati.
Art. 20
(Astensione)
1. Il componente del Comitato e delle sezioni deve astenersi dal prendere parte
all'istruttoria, alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:
a) sia direttamente interessato al provvedimento;
b) egli stesso o la moglie o un parente fino al IV grado, o legato da vincoli
diaffiliazione o convivente abituale, sia interessato al provvedimento;
c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al
provvedimento;
d) sia amministratore o gerente dell'ente, dell'associazione, del comitato, della società
o stabilimento interessato al provvedimento. Il divieto comporta l'obbligo di allontanarsi
dalla sala in cui si sta svolgendo la seduta.
2. Il membro del Comitato può astenersi in ogni altro caso in cui esistano ragioni di
convenienza.
Art. 21
(Verbale delle adunanze)
1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli
assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonchè di quelli che hanno
previamente giustificato l'assenza, e contenere un cenno sommario delle questioni trattate
e delle decisioni adottate, nonchè l'indicazione dei voti negativi e delle relative
motivazioni.
2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite
per mancanza del numero legale.
3. Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed
eventualmente le motivazioni del medesimo.
4. Ciascun componente ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le
dichiarazioni rese durante l'adunanza nella forma testuale da lui enunciata.
5. I verbali sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario.
TITOLO V
Procedimento di controllo
Art. 22
(Invio delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale sono inviate all'organo di
controllo entro 15 giorni dalla loro adozione, fatti salvi i diversi termini stabiliti
dalla legge statale.
2. L'iniziativa di sottoporre al Comitato propri atti, ai sensi dell'art. 45, I comma,
della legge 8 giugno 1990, n.142, è assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento
cui si riferisce, che deve essere trasmesso al controllo entro 15 giorni dall'adozione.
Nel caso in cui l'iniziativa si riferisce ad atti dichiarati immediata mente eseguibili,
l'atto deve essere trasmesso entro il termine di cui al successivo art. 23, I comma.
3. L'iniziativa del Consiglio comunale o provinciale di sottoporre al controllo atti della
Giunta, ai sensi dell'art. 45I comma, della legge 8 giugno 1990, n.142 è deliberata entro
10 giorni dall'affissione all'albo pretorio.
L'atto deve essere trasmesso all'organo di controllo entro il medesimo termine.
4. Le deliberazioni della Giunta nei casi previsti dall'art. 45, comma II e IV della legge
8 giugno 1990, n. 142, sono inviate, a cura dei Consiglieri interessati contestualmente
alla richiesta e dentro il termine previsto nello stesso art. 45, all'organo di controllo
e, per conoscenza, al segretario comunale o provinciale.
5. La segreteria del Comitato o della sezione rilascia all'ente ricevuta degli atti
pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la
data di ricevimento degli atti stessi.
Art. 23
(Deliberazioni urgenti)
1. Le deliberazioni del Consiglio, dichiarate immediatamente eseguibili, sono
trasmesse, a pena di decadenza, entro 5 giorni ai sensi dell'art. 46, VI comma, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, sono altresì trasmesse, a pena di
decadenza, le deliberazioni della Giunta attinenti alle variazioni di bilancio adottate in
via d'urgenza.
In tal caso il controllo su relativo atto di ratifica, ai sensi dell'art. 32,I comma,
della legge 8 giugno 1990, n.142, è limitato ai soli vizi attinenti alla forma e al
procedimento della delibera consiliare.
Art. 24
(Termine per l'esercizio del controllo)
1. Le deliberazioni soggette a controllo divengono esecutive se, nel termine di20
giorni dalla ricezione delle stesse, l'organo regionale di controllo non abbia adottato un
provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente
interessato ai sensi del successivo art. 29.
2. Il termine per l'esame del bilancio preventivo ed il conto consuntivo è di 40 giorni.
3. Le deliberazioni divengono esecutive prima del decorso termine se il Comitato di
controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
1) La decorrenza del termine è provata dal timbro-data apposto dall'ufficio di segreteria
dell'organo di controllo, ovvero dalla data risultante dall'avviso di ricevimento nel caso
di spedizione per mezzo del servizio postale.
Art. 25
(Richiesta di chiarimenti)
1. Il termine per l'esercizio del controllo è interrotto per una sola volta se
prima della sua scadenza il Comitato chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio
all'ente deliberante.
In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione
degli atti richiesti.
2. La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio è comunicata all'ente
interessato entro i termini di cui ai commi I e II del precedente art.24.
3. Nel caso in cui il vizio di legittimità investa solo una parte dell'atto sottoposto a
controllo l'Organo di Controllo ne dispone l'annullamento parziale.
Art. 26
(Inviti e richieste in via informale)
1. Quando l'atto trasmesso per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti
errori materiali, il Presidente può invitare l'ente a regolarizzare l'atto in tempo utile
per l'esercizio del controllo.
2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo
richiesti direttamente informazioni o documenti, da trasmettersi dall'ente interessato in
tempo utile per l'esercizio del controllo.
Art. 27
(Audizione di rappresentanti di Enti Locali)
1. Il Comitato e le sezioni debbono consentire a rappresentanti dell'ente sottoposto
a controllo di esprimere proprie osservazioni, quando ne sia stata fatta richiesta;
possono invitarli quando ne ravvisino l'opportunità.
2. I rappresentanti dell'ente locale hanno facoltà di farsi assistere da funzionari.
3. La discussione conclusiva e la conseguente decisione del Comitato e delle sezioni hanno
luogo in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.
4. Chiunque può presentare al Comitato ed alle Sezioni osservazioni o reclami avverso
l'atto da sottoporre a controllo qualora il Comitato e le Sezioni li ritengano rilevanti
ai fini della decisione, chiedono chiarimenti all'Ente interessato.
TITOLO VI
Atti del Comitato e diritti di accesso
Art. 28
(Pronunce dell'organo di controllo)
1. L'organo di controllo pronuncia:
a) ordinanza declaratoria di non aver riscontrato vizi di legittimità, ai sensi ed agli
effetti del V comma dell'art. 46, della legge 8 giugno 1990,n. 142;
b) non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
c) ordinanza congruamente motivata di annullamento per illegittimità
d) dichiarazione di nullità dell'atto ai sensi dell'art. 55, V comma, della legge 8
giugno 1990, n. 142;
e) richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ai sensi del IV comma
dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo, ai sensi del IX
comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
g) invito a provvedere, entro congruo termine, in caso di ritardo od omissione del
compimento di atti obbligatori per legge, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
h) nomina di un commissario per provvedere all'emanazione di atti in caso di inutile
decorso del termine di cui alla precedente lett. g).
2. L'atto di annullamento, eventualmente pronunciato dall'organo di controllo, deve essere
congruamente motivato, esclusa ogni diversa valutazione sull'opportunità dell'atto, in
riferimento alle norme vigenti, alle norme statutarie dell'ente, nonché ai principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. I provvedimenti dell'organo di controllo sono definitivi.
Art. 29
(Comunicazioni delle decisioni dell'organo di controllo)
1. I provvedimenti di annullamento, nonché quelli interlocutori, devono essere
comunicati all'ente interessato per iscritto, tramite mezzo idoneo ad attestare il
ricevimento, entro il termine perentorio di 20 giorni stabilito dallo dall'art. 46 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
La comunicazione deve contenere il testo del dispositivo del provvedimento completo di
motivazione.
2. Per i bilanci ed i conti consuntivi la comunicazione di cui al comma precedente deve
avvenire, ai sensi dell'VIII comma del cit. art. 46, nel termine perentorio di 40 giorni.
Art. 30
(Conservazione degli atti)
1. I verbali delle adunanze ed i provvedimenti dell'organo di controllo,
sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, restano depositati presso la segreteria
dell'organo di controllo.
2. Gli atti controllati, ad eccezione degli Statuti, dei Regolamenti e dei bilanci, sono
sottoposti ai sensi delD.P.R. 30.09.1963, n. 1409, alle procedure di scarto di archivio,
trascorsi cinque anni della loro emanazione.
Art. 31
(Accesso agli atti e ai verbali)
1. Tutti hanno diritto di ottenere, previo pagamento dei soli costi, copia semplice
o autentica dei provvedimenti dell'organo di controllo secondo i principi e nei limiti
previsti dalla legge 07.08.1990, n. 241.
Art. 32
(Pubblicità e pubblicazione degli atti di controllo)
1. Un estratto dei verbali delle sedute da cui viene stralciato ogni riferimento al
nominativo del relatore ed alla modalità del voto è pubblicato, per 5 giorni
consecutivi, in apposito albo esposto nei locali ove hanno sede il Comitato e le sue
Sezioni.
2. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dagli artt. 3 e 4 della presente legge, il
Servizio elaborazione massimario di cui al precedente art. 4 cura, in collaborazione con
gli uffici del Comitato, la catalogazione delle decisioni degli organi di controllo e cura
la pubblicazione, completa di motivazione, di quelle che, per la novità, la complessità
o il rilievo delle questioni trattate, presentino un particolare interesse.
3. A tal fine il Comitato e le sezioni trasmettono all'Assessorato agli EE.LL. copia di
tutte le proprie decisioni.
Art. 33
(Impugnazione dei provvedimenti di controllo)
1. Il Comitato e le sezioni trasmettono alla Giunta regionale gli atti relativi ai
provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e forniscono alla stessa
Giunta ogni altro elemento utile ai fini della difesa in giudizio della Regione.
TITOLO VII
Controllo sostitutivo
Art. 34
(Controllo sostitutivo)
1. Qualora i Comuni e le Province, sebbene invitati a provvedere entro un congruo
termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, l'organo di
controllo provvede a mezzo di un commissario, nominato tra i dipendenti regionali.
2. Il termine assegnato non può essere inferiore a 30 giorni, salvo deroga motivata per
casi di urgenza.
I Comuni e le Province non perdono il potere di porre in essere gli atti di cui al
precedente comma, fino alla nomina del commissario.
3. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.
Art. 35
(Controllo sul bilancio ed il conto consuntivo)
1. Nell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma I dell'art. 39 della legge 8 giugno
1990, n. 142, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza
che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo di controllo nomina un
commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
In tal caso e, comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo di controllo assegna al Consiglio,
con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore ai 20 giorni per
la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente.
Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura
per lo scioglimento del Consiglio.
2. L'organo di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni apportate
dalle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo
di 30 giorni.
3. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, dimenata
adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma precedente o di
annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte dell'organo di
controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto
stesso.
4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo di cui all'art.46, ultimo
comma, della legge 8 giugno1990, n. 142, l'organo di controllo si avvale delle risultanze
della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 57 della
stessa legge e della documentazione ad essa allegata.
TITOLO VIII
Controllo sugli altri Enti Locali
Art. 36
(Estensione della disciplina dei controlli nei confronti degli altri Enti Locali)
1. Salvo diverse disposizioni legislative, la disciplina dettata dalla presente
legge si applica, in quanto compatibile a Consorzi, Comunità Montane, Unione di Comuni.
Art. 37
(Atti degli altri Enti Locali)
1. Fatto salvo ogni ulteriore esonero da controlli in base ai principi stabiliti dal
legislatore statale, sono comunque esclusi dal controllo di cui alla presente legge, gli
atti di Consorzi, Comunità montane, Unioni di Comuni ed altri Enti Locali rientranti
nelle seguenti categorie:
a) gli atti esecutivi dei provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge
ovvero a contenuto vincolato a norma di legge, che non comportino nuove maggiori oneri
quali:
1) atti meramente confermativi di provvedimenti già esecutivi a norma di legge;
2) atti di ratifica ovvero di presa di atto, senza integrazioni o modificazioni di
provvedimenti rispettivamente assunti in via d'urgenza o su delega;
3) atti di liquidazione di spese a calcolo, e in genere di liquidazione di spese entro i
limiti della somma autorizzata con precedente provvedimento esecutivo a norma di legge;
4) atti di liquidazione per fornitura ed opere previste dal contratto, di restituzione di
ritenute di garanzia, di approvazione di stati di avanzamento e di svincoli della
cauzione;
5) contratti stipulati in esecuzione di delibere esecutive a norma di legge, e prese
d'atto di rinnovi contrattuali a contenuto vincolato a norma di legge o in forza
dell'originario contratto;
6) atti approvativi di verbali di aggiudicazione di lavori e fornitura in conformità a
precedenti delibere esecutive;
7) atti di liquidazione di quote a carico degli Enti consorziati a seguito del riparto
delle spese effettuato con precedente atto esecutivo;
8) atti di liquidazione di indennità di missione e compensi per lavoro-straordinario al
personale entro i limiti autorizzati;
9) atti di concessione di congedi easpettative al personale, a carattere non
discrezionale; 10) delibere di collocamento a riposo del personale aventi carattere non
discrezionale;
11) delibere di adeguamento dell'indennità integrativa speciale e di variazioni
automatiche, derivanti da disposizioni legislative, al trattamento economico;
12) delibere di liquidazione agli amministratori di indennità e gettoni di presenza entro
i limiti prescritti dalla legge e sulla base del provvedimento annuale autorizzativo;
13) delibere di liquidazione di indennità e di rimborso spese agli Amministratori per
missioni preventivamente autorizzate;
b) gli atti privi di contenuto dispositivo, che non comportano spese quali:
1) interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno;
2) pareri, prese d'atto, delibere di richiesta di contributi allo Stato, alla Regione, e
ad altri Enti ed Organismi; proposte ad organi del medesimo ente e ad altri enti;
3) atti a contenuto interno, organizzatorio, programmatico, di massima;
4) atti di approvazione dei verbali delle adunanze dei lavori del Consiglio;
5) designazione di rappresentanti dell'ente alla cui nomina si provveda con atto
successivo;
6) delibere di contro deduzioni nei procedimenti complessi quali quelli concernenti i
piani regolatori;
7) atti di partecipazione all'attività legislativa e amministrativa della Regione.
Art. 38
(Controllo sugli atti delle IPAB)
1. Il controllo sugli atti delle IPAB è esercitato dalle sezioni del Comitato di
controllo secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni delle IPAB concernenti:
a) bilanci e conti consuntivi;
a1) regolamenti;
b) piante organiche e relativi ampliamenti e trasformazioni;
c) coperture di posti di organico in ciascuna qualifica funzionale;
d) alienazioni, acquisti, permute di immobili, contratti di comodato;
e) trasformazione di destinazione di beni immobili, costituzione di diritti reali sugli
stessi, contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista
dalla legislazione vigente;
f) alienazione o acquisto di titoli per un valore nominale superiore a L. 50 milioni;
g) allocazione delle somme provenienti da alienazione di immobili o di titoli;
h) atti comportanti spese annuali per un valore superiore a L. 50 milioni, o spese
pluriennali per un valore complessivo superiore a L. 70 milioni.
3. Le deliberazioni di cui alle lett. b) e d) del II comma del presente art. sono adottate
su parere conforme dell'Assessore regionale agli Enti Locali previo parere del Comune in
cui l'Ente ha sede legale e, se trattasi di immobile ubicato in Comune diverso, anche su
parere di quest'ultimo. I pareri dei Comuni sono espressi entro 30 giorni dalla richiesta,
trasmessa contestualmente all'Assessore regionale, che si esprime nei successivi 30
giorni.
Trascorsi i suddetti termini, i pareri si intendono resi in senso favorevole.
4. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al II comma del
presente art., ha luogo entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.
TITOLO IX
Controllo su Enti, Aziende e Società
Art. 39
(Controllo degli atti fondamentali degli Enti ed Aziende regionali)
1. Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto regionale, spetta al Consiglio regionale
l'approvazione dei bilanci, delle piante organiche e dei relativi regolamenti organici del
personale e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché di quelli che
prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad Enti ed Aziende
regionali.
2. Spetta anche al Consiglio regionale l'approvazione dei conti consuntivi degli Enti ed
Aziende regionali.
3. Le modalità ed i tempi dell'esame ed approvazione sono quelli fissati dallo Statuto
regionale e dalle leggi regionali riguardanti la costituzione e l'attività dei singoli
Enti ed Aziende.
4. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione degli
Enti agli indirizzi fissati, la Giunta regionale esercita la vigilanza sugli stessi anche
mediante apposite ispezioni.
È fatta salva ogni specifica disposizione di legge.
Art. 40
(Esercizio del Controllo)
1. Il controllo preventivo sugli atti degli Enti ed Aziende regionali, degli Enti ed
Aziende a carattere consorziale tra Enti Locali, delle società a partecipazione
regionale, degli altri Enti pubblici soggetti al controllo della Regione e di tutti gli
altri Enti strumentali della Regione Calabria che operano nelle materie attribuite alla
competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei fini
propri della stessa, per i quali è previsto il controllo, sarà esercitato dal Comitato
regionale di Controllo nei modi e nei termini previsti dalla presente legge e
limitatamente agli atti indicati al successivo art. 41.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono soppresse:
- la Commissione di Controllo sugli atti dei Consorzi di Bonifica di cui allo art. 27
della L.R. 5/88;
- la Commissione di Controllo sugli atti dell'ESAC di cui all'art. 20 della L.R. n. 28/78;
- la Commissione di Vigilanza e tutela sui Consorzi per le Aree ed i Nuclei di sviluppo
industriale di cui all'art. 2 della L.R. n. 4/72;
- la Commissione di Vigilanza sugli atti dell'EDIS, di cui all'art. 24 della L.R. n.
32/84;
- la Commissione di Vigilanza sugli atti degli IACP di cui all'art. 3 della L.R. n. 42/90.
3. Ai fini dell'esercizio del controllo sugli atti degli Enti ed Aziende di cui al comma I
del presente art., il Comitato Regionale di Controllo è integrato da due componenti
effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste
per gli altri componenti ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) provata esperienza amministrativa;
b) laurea in materie giuridiche o economiche;
c) qualifica dirigenziale ricoperta, per almeno cinque anni, nei ruoli organici della
Regione Calabria o di altri Enti Locali e strumentali della Regione stessa, qualora si
tratti di dipendenti pubblici.
Art. 41
(Atti soggetti a controllo)
1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato
Regionale di Controllo, esclusivamente le deliberazioni degli enti, aziende e società
citati nel precedente art. 40
riguardanti le seguenti materie:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) statuti e loro modificazioni;
c) regolamenti;
d) dotazione organica, assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;
e) atti di alienazione del patrimonio immobiliare;
f) programmi della gestione di propria competenza;
g) provvedimenti che disciplinano l'attuazione di contratti o convenzioni;
h) accensione di mutui;
i) affidamento di incarichi professionali.
2. Gli atti che a norma dell'art. 39 della presente legge devono essere inviati al
Consiglio regionale, devono preventivamente ricevere il visto di legittimità da parte del
Comitato Regionale d Controllo.
3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni, di cui al I comma del
presente art., ha luogo entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.
TITOLO X
Indennità ai componenti dell'organo di controllo
Art. 42
(Indennità ai componenti del Comitato e delle sezioni decentrate)
1. I componenti del Comitato e delle sezioni decentrate hanno diritto ad
un'indennità per la loro partecipazione all'attività dell'organo, secondo quanto
previsto dall'art. 44 della legge142/90.
2. La misura dell'indennità rimane quella fissata con la L.R. 04.08.1988, n.19.
3. Tale indennità viene aggiornata ogni tre anni, con provvedimento della Giunta
regionale, sulla base del coefficiente d'inflazione fissato dall'ISTAT. Il primo
aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 43
(Rimborso spese viaggio)
1. Ai componenti dell'organo di controllo spetta inoltre un rimborso spese viaggio
nella misura stabilita dall'art. 3 della citata L.R. 04.08.1988, n. 19.
TITOLO XI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 44
(Costituzione dei nuovi organi)
1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della
Regione adottano, secondo le rispettive competenze, gli atti di riordino organizzativo ed
ogni altro provvedimento necessario all'applicazione della legge stessa.
2. Gli organi di controllo istituiti dalla presente legge esercitano le proprie funzioni a
partire dal trentesimo giorno successivo al decreto del Presidente della Giunta regionale
di cui al IV comma dell'art. 7.
A partire da tale data gli Enti Locali inviano i chiarimenti e gli elementi integrativi di
giudizio, anche se richiesti dai precedenti organi di controllo.
3. Gli organi di controllo operanti all'entrata in vigore della presente legge sono
prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità ed i termini in essa
stabiliti, in relazione a tutti gli atti ad essi pervenuti entro il termine previsto dal
precedente comma.
Art. 45
(Controllo sul conto consuntivo)
1. Il controllo di cui al IV comma del precedente art. 35, si effettua a partire dal
conto consuntivo relativo all'anno in cui sia entrato in funzione il Collegio dei revisori
dei conti, secondo quanto previsto dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 46
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le leggi 27.12.1973, n.22 e 23.03.1984, n. 5 ed ogni
altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge.
Art. 47
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi
stanziati al Cap. 1012101, relativo alle indennità e rimborso spese ai membri degli
organi di controllo, del bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e con gli
stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di
previsione degli anni successivi.
2. La spesa necessaria verrà annualmente autorizzata dalla legge di bilancio a norma di
quanto disposto dalla L.R.22.05.1978, n. 5 recante norme in materia di bilancio e di
contabilità.