- LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1992, n. 11
Disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo - Applicazione del Regolamento CEE n. 270/79 e
del Regolamento CEE n.1769/87.
(Pubbl. in Boll. Uff.4 agosto 1992, n.103)
Art. 1
1. La Regione Calabria disciplina la materia trasferita alle Regioni dai DD.PP.RR. n.
11/72 e n. 616/77 per quanto concerne i Servizi di Sviluppo Agricolo, recependo il
Regolamento CEE n.270/79 per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola e il Regolamento CEE
n.1760/87 di modifica, in armonia con i principi fissati dalla L.R. n. 28/78 di
regionalizzazione dell'Ente di Sviluppo.
2. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono diretti a favorire l'esplicarsi delle potenzialità
delle imprese agricole nel rispetto dell'ambiente naturale, la crescita e la formazione di
nuove professionalità, il miglioramento della qualità della vita, la difesa ambientale,
mediante l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze in campo scientifico, tecnico,
economico e socio economico.
Art. 2
(Servizi di sviluppo agricolo)
1. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono riconosciuti di interesse pubblico.
2. Sono svolti dall'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria (ESAC) e dalle Organizzazioni
dei produttori agricoli, in un sistema integrato, secondo i principi fissati dai
Regolamenti CEE 270/79 e1760/87 e le norme della presente legge, per il conseguimento
degli obiettivi della politica agricola, comunitaria, nazionale e regionale.
3. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono articolati in:
a) Ricerca di interesse regionale e Sperimentazione;
b) Divulgazione Agricola;
c) Formazione e Qualificazione professionale in Agricoltura;
d) Servizi Tecnici di Supporto.
4. Le attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo sono previste in programmi annuali e
triennali disciplinati ai sensi del successivo art. 7 della presente legge.
Art. 3
(Servizio di ricerca di interesse regionale e sperimentazione)
1. Il Servizio Ricerca di interesse regionale e sperimentale è un supporto tecnico
scientifico dei Servizi di Divulgazione e di Formazione Professionale.
2. Le attività relative, di interesse della Regione, sono svolte prevalente mente
dall'ESAC, Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria, nelle proprie aziende, o
presso aziende private che mettano a disposizione le superfici necessarie a titolo
gratuito, da Istituti Universitari ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, da altri
Organismi ritenuti idonei dalla Giunta regionale, che svolgeranno le attività in
collegamento con l'ESAC e nell'ambito dei programmi di ricerca regionali.
Art. 4
(Servizio di Divulgazione Agricola)
1. Il Servizio di Divulgazione Agricola, assicurando e accelerando il processo di
trasferimento alle imprese delle informazioni scientifiche, tecniche, economiche e
politico economiche, attraverso la consulenza diretta e adeguati interventi di promozione
dello sviluppo agricolo, rappresenta il fulcro dei Servizi di Sviluppo.
2. Il Servizio di articola in: Divulgazione Polivalente e Divulgazione Specializzata.
3. La Divulgazione Agricola Polivalente ha come proprio campo di interesse e di intervento
l'intero organismo aziendale sotto l'aspetto tecnico, economico e gestionale.
4. Essa svolge funzioni di collegamento tra Ricerca e Sperimentazione e la impresa
agricola.
5. Si estrinseca nella:
- consulenza tecnico economica alla gestione, adottando come metodo di lavoro, la
dimostrazione sul campo, la riunione di gruppo, la visita aziendale;
- consulenza alla tenuta della contabilità aziendale, analisi di efficienza aziendale ai
fini gestionali e statistici e la restituzione critica dei dati acquisiti agli
imprenditori interessati;
- promozione di attività finalizzate alla difesa ambientale; - promozione della
cooperazione e dello associazionismo;
- promozione e assistenza tecnica per l'agriturismo;- consulenza tecnica per la
predisposizione e per l'esecuzione dei piani di sviluppo aziendale;
- attività di collaudo della sperimentazione nei campi per i quali non esistono
divulgatori specializzati.
6. La Divulgazione Agricola Polivalente è svolta prevalentemente dalle Organizzazioni
Professionali Agricole presenti nel Comitato Interregionale per la Divulgazione Agricola
(CIDA) e riconosciute agli effetti del Reg. CEE 1760/87, secondo le norme della presente
legge.
7. L'ESAC svolge attività di Divulgazione Agricola Polivalente nell'ambito delle
strutture di cui al successivo art. 9 lett. b) con funzioni di sostegno e di coordinamento
nei confronti delle Unità Operative delle Organizzazioni Professionali (U.D.A.).
8. Nelle more della costituzione delle U.D.A., l'ESAC svolge, altresì, azioni dirette di
Divulgazione Agricola Polivalente e nell'ambito di specifici interventi regionali, attua
iniziative di promozione e di assistenza tecnica perla ricomposizione e il riordino
fondiario.
9. La Divulgazione Specializzata, in quanto intervento di supporto alla Divulgazione
Polivalente, svolge prevalentemente funzioni di collegamento tra questa e la Ricerca e la
Sperimentazione.
10. Rientrano nei compiti della Divulgazione Specializzata:
- la promozione e il mantenimento dei contatti con il Servizio di Ricerca e
Sperimentazione per ogni singolo settore di specializzazione e settore affini;
- la dimostrazione sul campo e il collaudo della sperimentazione;
- la consulenza specialistica;
- la realizzazione di incontri, seminari, stages e, integrate con la divulgazione
polivalente, le attività finalizzate alla difesa dell'ambiente naturale.
11. La Divulgazione Specializzata in zootecnia opera a stretto contatto con l'Associazione
Regionale e con le Associazioni Provinciali Allevatori per quanto attiene alla prevenzione
e alla lotta alla ipofecondità.
12. La Divulgazione Specializzata viene svolta dall'ESAC, nell'ambito delle strutture e
per le funzioni di cui al successivo art. 9 lett. b) della presente legge.
13. Le strutture individuate all'art. 9,siano esse pubbliche o private, adottano il metodo
di lavoro di gruppo sia nelle fasi di pianificazione che nello svolgimento delle attività
di autoverifica ed in tutte le circostanze utili alle imprese servite.
14. Il programma di attuazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo deve fornire anche gli
elementi necessari per la progettazione, l'organizzazione, il coordinamento degli
interventi di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
degli imprenditori agricoli, loro familiari e coadiuvanti.
15. Per favorire la convergenza degli obiettivi della formazione professionale con quelli
degli altri interventi dei Servizi di Sviluppo Agricolo viene attivato il coordinamento
tra i settori competenti dell'area funzionale del Settore Agricoltura e Foreste e l'area
funzionale della Formazione Professionale.
Art. 5
(Formazione professionale qualificazione riqualificazione e aggiornamento
professionale in agricoltura)
1. Gli interventi di formazione professionale in agricoltura sono finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale secondo le direttive
individuate nell'ambito dei programmi per i Servizi di Sviluppo Agricolo.
2. Gli interventi di formazione professionale in Agricoltura si attuano secondo i principi
e le finalità dettati dalla legge quadro n. 845/78 dalla legge regionale n. 18/85, dal
Reg. CEE n. 797/85 recepito dalla legge regionale n.23/88 e da altra normativa vigente.
3. La Qualificazione professionale in attuazione del Reg. CEE n. 797/85, ha lo scopo di
consentire alle persone che lavorano in agricoltura una qualificazione nella professione
agricola e/o di migliorare quella posseduta.
4. Le attività di qualificazione professionale sono pertanto finalizzate:
a) alla qualificazione e perfezionamento di imprenditori, coadiuvanti e salariati
agricoli;
b) alla formazione di dirigenti di associazioni di produttori e cooperative;
c) alla formazione complementare di giovani imprenditori agricoli di è inferiore a 40
anni.
5. Per una migliore integrazione della Formazione e Qualificazione professionale in
Agricoltura con gli altri Servizi di Sviluppo Agricolo, la programmazione delle attività
è subordinata al parere di congruità, espresso dal Comitato di Orientamento di cui
all'art. 8.
6. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra, possono essere
affidati, mediante apposite convenzioni, ad Enti particolarmente qualificati, con
preferenza a quelli di emanazione delle Organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.)
col coordinamento dei Centri di Sviluppo agricolo di cui al successivo art. 9 e
nell'ambito delle attività proprie delle strutture di coordinamento delle OO.PP.AA. di
cui all'art.10 della presente legge.
Art. 6
(Servizi tecnici di supporto)
1. I Servizi di Supporto sono diretti a favorire l'attuazione di un sistema informativo
integrato, alla cui realizzazione concorrono il livello nazionale, regionale e locale.
2. L'insieme dei Servizi di Supporto sostiene lo sviluppo dei servizi tecnici a livello
regionale e locale, rafforzandola consulenza, elevando la qualità dei flussi informativi
e di tutti i servizi rivolti alla risoluzione dei problemi aziendali, ambientali e
territoriali; favorisce il collegamento a livello nazionale, regionale e locale, attivando
i necessari rapporti di interconnessione con le realizzazioni internazionali.
3. I Servizi Tecnici di Supporto intervengono, in particolare, nei seguenti campi di
attività:
- agropedologia;
- elaborazione dati per l'utilizzazione integrata di rilevazioni microclimatiche e
pedologiche; - osservazione e controllo permanente dei fenomeni di inquinamento e della
stabilità del suolo e, in generale, dello uso di tale risorsa;
- osservazione sull'andamento del mercato agroalimentare in collaborazione con l'Istituto
per studi ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA); - osservazione e controllo
della qualità dei prodotti agroalimentari;
- analisi dei dati della contabilità aziendale in collaborazione con l'Istituto Nazionale
Economia Agraria (INEA);
- osservazione e controllo permanente delle malattie delle piante;- osservazione sul
mercato del lavoro in agricoltura in collaborazione con lo Osservatorio sul Mercato del
Lavoro dell'Assessorato alla Formazione Professionale;
- osservazioni statistiche di interesse regionale in collaborazione con l'ISTAT.
4. I Servizi Tecnici di Supporto agiscono ottimizzando l'efficacia degli strumenti tecnici
utili, già disponibili presso le strutture regionali e presso gli Enti privati
interessati, nonché dotandosi di strumentazione propria centralizzata e decentrata, quali
laboratori di analisi agropedologiche e laboratori di analisi di qualità di prodotti agro
alimentari.
5. I Servizi Tecnici di Supporto sono di competenza dell'ESAC.
Art. 7
(Programmazione)
1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo acquisiti gli orientamenti del Comitato Regionale
di cui al successivo art. 8, predispone il programma triennale e i Piani annuali dei
Servizi di Sviluppo Agricolo sulla base delle proposte dei propri Centri di Divulgazione
Agricola Ce. D.A., istituiti con l'art. 9, e dei Centri di Coordinamento delle
Organizzazioni Professionali Agricole, per quanto attiene alle attività delle Unità di
Divulgazione Agricola, U.D.A., previste agli art. 9 e 10.
2. I Programmi triennali e i Piani annuali sono presentati al Comitato Regionale di
Orientamento per il parere di congruità, previa istruttoria da parte del Settore
competente della Giunta regionale.
3. La Giunta su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura entro il mese di giugno
dell'anno precedente il periodo di riferimento, delibera sul Piano triennale e su quello
annuale e sottopone allo esame della competente Commissione Consiliare il Piano triennale.
4. La Commissione Consiliare competente deve esprimere il proprio parere, entro60 giorni
dal momento della ricezione del Piano stesso. Trascorso tale termine, il parere della
Commissione s'intende acquisito.
Art. 8
(Comitato Regionale di Orientamento)
1. Allo scopo di orientare le scelte tecnico economiche e tecnico scientifiche nel campo
dei Servizi di Sviluppo Agricolo, nell'ambito delle disposizioni della presente legge,
presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito il Comitato di Orientamento per la
Programmazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.
2. Il Comitato Regionale di Orientamento ha i seguenti compiti:
a) fornire gli orientamenti tecnico economici finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi della politica agraria attraverso i programmi pluriennali e annuali dei Servizi
di Sviluppo Agricolo; b) fornire, in particolare, indicazioni sui parametri tecnico-
aziendali, sulle dimensioni economiche minime delle aziende da servire, sulla
individuazione delle aree geografiche di intervento delle Unità di Divulgazione Agricola
(U.D.A.) tenuto conto delle disponibilità finanziarie; c) fornire orientamenti alla
struttura competente della Giunta regionale per particolari verifiche sulla effettiva
rispondenza delle attività dei Servizi di Sviluppo, svolte dagli Enti preposti agli
obiettivi della programmazione regionale;
d) esprimere il parere di congruità sui Programmi triennali e sui Piani annuali dei
Servizi di Sviluppo Agricolo predisposti dall'ESAC;
e) proporre, eventualmente, integrazioni, modifiche e aggiornamenti alla presente legge,
anche in attuazione di nuove normative comunitarie e nazionali nel campo dei servizi, e
per il loro adeguamento a nuovi orientamenti sugli interventi materiali in agricoltura e
nei settori direttamente connessi.
3. Il Comitato Regionale di Orientamento presieduto dall'Assessore Regionale
all'Agricoltura, o da un suo delegato, è composto da:
- il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ESAC o da un Consigliere delegato;
- un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole più
rappresentative a livello nazionale e regionale;
- il Dirigente Regionale responsabile del Settore Promozione Sviluppo Agricolo- il
Dirigente Regionale del Settore competente dell'Assessorato alla Formazione Professionale;
- il Dirigente dell'ESAC responsabile dei Servizi di Sviluppo Agricolo;
- due docenti designati dalla facoltà di Agraria di Reggio Calabria, di cui un docente di
materie agronomiche e un docente di materie economiche.
4. Funge da Segretario un funzionario del Settore Sviluppo Agricolo dell'Assessorato
all'Agricoltura.
5. Il Comitato può chiamare di volta involta a partecipare alle riunioni funzionari ed
esperti nel campo dei Servizi di Sviluppo Agricolo, pubblici e privati, per acquisire
ulteriori elementi di valutazione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
6. Per problemi di particolare complessità o per approfondimenti scientifici a carattere
settoriale, il Comitato Regionale di Orientamento, può, in casi eccezionali, nominare un
Comitato Ristretto, che si avvale degli operatori dei Servizi di Sviluppo Agricolo
pubblici e privati, e dell'apporto scientifico di Istituti Universitari, di Enti di
Ricerca e di Istituti Sperimentali.
7. Ai componenti il Comitato di Orientamento e il Comitato Ristretto, esclusi i funzionari
della Regione e dell'ESAC, viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e
alloggio, nonché un gettone di presenza, sulla base della normativa regionale vigente in
materia.
8. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'Agricoltura.
Art. 9
(Componenti strutturali del sistema dei Servizi di Sviluppo
Agricolo)
1. Il sistema integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo si realizza attraverso le
seguenti componenti strutturali:
a) le Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.) rappresentano le Unità previste dal Piano
Quadro Nazionale di Attuazione del Regolamento CEE n. 270/79. Sono composte da non meno di
2 divulgatori polivalenti e gestite dalle OO.PP.AA. maggiormente rappresentative a livello
nazionale attraverso le proprie strutture di coordinamento, di cui all'art. 10.
Il numero di U.D.A. sostenute con finanziamento pubblico è proporzionale al numero delle
aziende da servire secondo i parametri stabiliti dal Comitato Regionale di Orientamento di
cui all'art.8 lett. b).
Le U.D.A. operano sulla base di Programmi di attività pluriennali e con stralci annuali
nel quadro della Programmazione Regionale di sviluppo in correlazione coi Piani delle
strutture pubbliche per ciascun territorio di competenza I Piani delle U.D.A. vengono
presentati all'ESAC tramite il Centro di Coordinamento di cui all'art. 10.
b) Sono istituiti i Centri di Divulgazione Agricola (Ce. D.A.).
I Ce. D.A. sono di competenza dello ESAC nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
Sono composti da 7 a 9divulgatori agricoli polivalenti e specializzati costituenti unità
tecniche organiche operanti sulle aree territoriali di sviluppo integrato, rappresentate
nell'allegato schema A, a servizio dell'intero territorio regionale.
I Ce. D.A. hanno compiti di consulenza a vasto raggio di azione in coordinamento con le
U.D.A..
Nelle more della costituzione delle U.D.A. e, successivamente, su specifica richiesta
delle imprese interessate, svolgono compiti di consulenza diretta.
I Ce. D.A. operano sulla base di Piani Annuali, correlati con Programma Triennale
Regionale.
Attraverso i Piani Annuali si forniscono elementi utili per la formulazione del Programma
Triennale e del Piano Annuale Regionale trasferendo le istanze del mondo agricolo, anche
se non coincidenti con gli orientamenti generali.
I Ce. D.A. hanno, come punto di riferimento tecnico per gli altri Servizi di Sviluppo,
compresi alcuni servizi di supporto, e per gli aspetti amministrativi, la sede dei Centri
di Sviluppo Agricolo di cui fanno parte.
c) Sono istituiti i Centri di Sviluppo Agricolo (Ce. S.A.), rappresentati nello allegato
schema B.
Essi sono di competenza dell'ESAC nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
Essi costituiscono l'aggregato, a livello territoriale di tutti i Servizi di Sviluppo
Agricolo, nonché l'Ufficio Amministrativo per i Centri di Divulgazione Agricola
Aggregati. Ogni Ce. S.A. comprende più Centri di Divulgazione Agricola, aggregati per
aree limitrofe, uno dei quali coincidente con un'azienda sperimentale dimostrativa.
Essi svolgono funzioni di coordinamento amministrativo, organizzativo, di prima
elaborazione delle informazioni e di disbrigo delle pratiche dei Ce. D.A. e di quelle
comuni agli altri servizi di propria competenza.
Essi svolgono, altresì, funzioni di supporto alle strutture di coordinamento delle
organizzazioni private.
I Ce. S.A. costituiscono un sottosistema di servizi e trovano il punto di riferimento
regionale nel Servizio Centrale dell'ESAC, struttura analoga al Settore Promozione
Sviluppo Agricolo della Giunta Regionale, Area funzionale Agricoltura e Foreste.
Art. 10
(Organizzazione Centrale dei Servizi di Sviluppo Agricolo)
1. L'ESAC provvede ad organizzare il Servizio della Divulgazione Agricola a livello
centrale per il coordinamento delle attività dei Ce. S.A. e dei Ce. D.A..
2. Le organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, presenti nel Comitato interregionale della divulgazione agricola (C.I. D.A.),
organizzano strutture unitarie di coordinamento preventivamente o contemporaneamente
all'organizzazione delle U.D.A. di propria competenza.
3. Le strutture di coordinamento di cui al comma precedente costituiscono strutture di
programmazione e sostegno organizzativo, di promozione e di controllo nei confronti delle
U.D.A..
4. Esse operano d'intesa con il Servizio Regionale competente dell'ESAC e con i Centri di
Sviluppo Agricolo competenti per territorio e devono essere costituite sotto forma di
associazioni, rette da uno Statuto che ne stabilisca le finalità sociali e dimostrare di
possedere i requisiti strutturali e professionali adeguati alle funzioni loro assegnate
dalla presente legge.
Art. 11
(Indirizzi, vigilanza e controllo)
1. La Giunta regionale - Assessorato all'Agricoltura - fatti propri gli indirizzi del
Comitato Interregionale per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola in Italia (C. I.D.A.),
istituito in attuazione del Regolamento CEE 270/79 presso il Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste, e gli orientamenti del Comitato di cui all'art. 8, esercita il diritto di
vigilanza e di controllo sul corretto impiego dei divulgatori e dei fondi assegnati per lo
svolgimento delle attività previste dalla presente legge, anche in collaborazione, per
quanto attiene agli Enti privati, con le strutture competenti dell'Ente di Sviluppo e
riferisce annualmente al Consiglio regionale eal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con
l'invio dei rendiconti per le attività con finanziamento CEE-MAF - Regione.
Art. 12
(Requisiti del personale addetto alla divulgazione agricola: formazione , riqualificazione e aggiornamento)
1. I divulgatori agricoli polivalenti e specializzati dell'ESAC, delle Organizzazioni
Professionali Agricole dei Produttori sono selezionate mediante concorso pubblico
nazionale e formati ai sensi dei Regolamenti CEE n. 270/79 en.1760/87.
2. Sulla base delle esigenze avvertite le iniziative per la riqualificazione e
l'aggiornamento del personale in servizio, in possesso dei titoli di studio previsti, sono
assunte d'intesa col Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli
(C.I.F.D.A.)tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia istituito con L.R. n. 4/83 e di
altre strutture formative individuate nell'ambito delle decisioni del Comitato
Interregionale per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola.
3. L'accesso al I e dal II livello dirigenziale del ruolo dei divulgatori agricoli ESAC
avverrà mediante concorso pubblico e successivo corso di formazione per dirigenti della
divulgazione.
4. Il responsabile della struttura di coordinamento delle OO.PP.AA. deve essere in
possesso di uno dei titoli di studio previsti dal Reg. CEE n. 270/79 e di età non
superiore a quella fissata peri concorsi pubblici, previa selezione per concorso per
titoli ed esami e successivo adeguato corso di aggiornamento.
Art. 13
(Istituzione del ruolo della divulgazione agricola)
1. Nell'organico dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria viene istituito il ruolo della
Divulgazione agricola assumendo, in deroga all'art. 26, ultimo comma, della L.R. n. 28/78,
fino a 170 divulgatori agricoli tra quanti sono stati e saranno formati ai sensi del Reg.
CEE n. 270/79 da immettere nei 22 centri di Divulgazione Agricola di cui al precedente
art. 9 lett. b) con l'attribuzione dell' VIII livello funzionale ai laureati e del VI
livello funzionale ai diplomati.
2. La Giunta regionale è facoltà ad adottare i provvedimenti amministrativi attuativi
delle direttive emanate dal Ministero Agricoltura e Foreste in applicazione dei Reg. CEE
n. 270/79 e Reg. CEE n.2052/88 in attesa della definizione delle procedure previste dalla
presente legge.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 9.153.000.000 per l'esercizio
finanziario 1992, si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli 5112101, 5112102,
5112103 e5231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992.
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa - cui si fa fronte con i fondi
assegnati alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752 sarà determinata in
ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la legge
finanziaria che l'accompagna.
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