LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1992, n. 11
Disciplina dei Servizi di Sviluppo Agricolo - Applicazione del Regolamento CEE n. 270/79 e del Regolamento CEE n.1769/87.
(Pubbl. in Boll. Uff.4 agosto 1992, n.103)

 


Art. 1


1. La Regione Calabria disciplina la materia trasferita alle Regioni dai DD.PP.RR. n. 11/72 e n. 616/77 per quanto concerne i Servizi di Sviluppo Agricolo, recependo il Regolamento CEE n.270/79 per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola e il Regolamento CEE n.1760/87 di modifica, in armonia con i principi fissati dalla L.R. n. 28/78 di regionalizzazione dell'Ente di Sviluppo.

2. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono diretti a favorire l'esplicarsi delle potenzialità delle imprese agricole nel rispetto dell'ambiente naturale, la crescita e la formazione di nuove professionalità, il miglioramento della qualità della vita, la difesa ambientale, mediante l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze in campo scientifico, tecnico, economico e socio economico.

Art. 2

(Servizi di sviluppo agricolo)


1. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono riconosciuti di interesse pubblico.

2. Sono svolti dall'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria (ESAC) e dalle Organizzazioni dei produttori agricoli, in un sistema integrato, secondo i principi fissati dai Regolamenti CEE 270/79 e1760/87 e le norme della presente legge, per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola, comunitaria, nazionale e regionale.

3. I Servizi di Sviluppo Agricolo sono articolati in:
a) Ricerca di interesse regionale e Sperimentazione;
b) Divulgazione Agricola;
c) Formazione e Qualificazione professionale in Agricoltura;
d) Servizi Tecnici di Supporto.

4. Le attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo sono previste in programmi annuali e triennali disciplinati ai sensi del successivo art. 7 della presente legge.

Art. 3

(Servizio di ricerca di interesse regionale e sperimentazione)


1. Il Servizio Ricerca di interesse regionale e sperimentale è un supporto tecnico scientifico dei Servizi di Divulgazione e di Formazione Professionale.

2. Le attività relative, di interesse della Regione, sono svolte prevalente mente dall'ESAC, Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria, nelle proprie aziende, o presso aziende private che mettano a disposizione le superfici necessarie a titolo gratuito, da Istituti Universitari ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, da altri Organismi ritenuti idonei dalla Giunta regionale, che svolgeranno le attività in collegamento con l'ESAC e nell'ambito dei programmi di ricerca regionali.

Art. 4

(Servizio di Divulgazione Agricola)


1. Il Servizio di Divulgazione Agricola, assicurando e accelerando il processo di trasferimento alle imprese delle informazioni scientifiche, tecniche, economiche e politico economiche, attraverso la consulenza diretta e adeguati interventi di promozione dello sviluppo agricolo, rappresenta il fulcro dei Servizi di Sviluppo.

2. Il Servizio di articola in: Divulgazione Polivalente e Divulgazione Specializzata.

3. La Divulgazione Agricola Polivalente ha come proprio campo di interesse e di intervento l'intero organismo aziendale sotto l'aspetto tecnico, economico e gestionale.

4. Essa svolge funzioni di collegamento tra Ricerca e Sperimentazione e la impresa agricola.

5. Si estrinseca nella:
- consulenza tecnico economica alla gestione, adottando come metodo di lavoro, la dimostrazione sul campo, la riunione di gruppo, la visita aziendale;
- consulenza alla tenuta della contabilità aziendale, analisi di efficienza aziendale ai fini gestionali e statistici e la restituzione critica dei dati acquisiti agli imprenditori interessati;
- promozione di attività finalizzate alla difesa ambientale; - promozione della cooperazione e dello associazionismo;
- promozione e assistenza tecnica per l'agriturismo;- consulenza tecnica per la predisposizione e per l'esecuzione dei piani di sviluppo aziendale;
- attività di collaudo della sperimentazione nei campi per i quali non esistono divulgatori specializzati.

6. La Divulgazione Agricola Polivalente è svolta prevalentemente dalle Organizzazioni Professionali Agricole presenti nel Comitato Interregionale per la Divulgazione Agricola (CIDA) e riconosciute agli effetti del Reg. CEE 1760/87, secondo le norme della presente legge.

7. L'ESAC svolge attività di Divulgazione Agricola Polivalente nell'ambito delle strutture di cui al successivo art. 9 lett. b) con funzioni di sostegno e di coordinamento nei confronti delle Unità Operative delle Organizzazioni Professionali (U.D.A.).

8. Nelle more della costituzione delle U.D.A., l'ESAC svolge, altresì, azioni dirette di Divulgazione Agricola Polivalente e nell'ambito di specifici interventi regionali, attua iniziative di promozione e di assistenza tecnica perla ricomposizione e il riordino fondiario.

9. La Divulgazione Specializzata, in quanto intervento di supporto alla Divulgazione Polivalente, svolge prevalentemente funzioni di collegamento tra questa e la Ricerca e la Sperimentazione.

10. Rientrano nei compiti della Divulgazione Specializzata:
- la promozione e il mantenimento dei contatti con il Servizio di Ricerca e Sperimentazione per ogni singolo settore di specializzazione e settore affini;
- la dimostrazione sul campo e il collaudo della sperimentazione;
- la consulenza specialistica;
- la realizzazione di incontri, seminari, stages e, integrate con la divulgazione polivalente, le attività finalizzate alla difesa dell'ambiente naturale.

11. La Divulgazione Specializzata in zootecnia opera a stretto contatto con l'Associazione Regionale e con le Associazioni Provinciali Allevatori per quanto attiene alla prevenzione e alla lotta alla ipofecondità.

12. La Divulgazione Specializzata viene svolta dall'ESAC, nell'ambito delle strutture e per le funzioni di cui al successivo art. 9 lett. b) della presente legge.

13. Le strutture individuate all'art. 9,siano esse pubbliche o private, adottano il metodo di lavoro di gruppo sia nelle fasi di pianificazione che nello svolgimento delle attività di autoverifica ed in tutte le circostanze utili alle imprese servite.

14. Il programma di attuazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo deve fornire anche gli elementi necessari per la progettazione, l'organizzazione, il coordinamento degli interventi di formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli imprenditori agricoli, loro familiari e coadiuvanti.

15. Per favorire la convergenza degli obiettivi della formazione professionale con quelli degli altri interventi dei Servizi di Sviluppo Agricolo viene attivato il coordinamento tra i settori competenti dell'area funzionale del Settore Agricoltura e Foreste e l'area funzionale della Formazione Professionale.

Art. 5

(Formazione professionale qualificazione riqualificazione e aggiornamento professionale in agricoltura)

1. Gli interventi di formazione professionale in agricoltura sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale secondo le direttive individuate nell'ambito dei programmi per i Servizi di Sviluppo Agricolo.

2. Gli interventi di formazione professionale in Agricoltura si attuano secondo i principi e le finalità dettati dalla legge quadro n. 845/78 dalla legge regionale n. 18/85, dal Reg. CEE n. 797/85 recepito dalla legge regionale n.23/88 e da altra normativa vigente.

3. La Qualificazione professionale in attuazione del Reg. CEE n. 797/85, ha lo scopo di consentire alle persone che lavorano in agricoltura una qualificazione nella professione agricola e/o di migliorare quella posseduta.

4. Le attività di qualificazione professionale sono pertanto finalizzate:
a) alla qualificazione e perfezionamento di imprenditori, coadiuvanti e salariati agricoli;
b) alla formazione di dirigenti di associazioni di produttori e cooperative;
c) alla formazione complementare di giovani imprenditori agricoli di è inferiore a 40 anni.

5. Per una migliore integrazione della Formazione e Qualificazione professionale in Agricoltura con gli altri Servizi di Sviluppo Agricolo, la programmazione delle attività è subordinata al parere di congruità, espresso dal Comitato di Orientamento di cui all'art. 8.

6. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra, possono essere affidati, mediante apposite convenzioni, ad Enti particolarmente qualificati, con preferenza a quelli di emanazione delle Organizzazioni professionali agricole (OO.PP.AA.) col coordinamento dei Centri di Sviluppo agricolo di cui al successivo art. 9 e nell'ambito delle attività proprie delle strutture di coordinamento delle OO.PP.AA. di cui all'art.10 della presente legge.

Art. 6

(Servizi tecnici di supporto)


1. I Servizi di Supporto sono diretti a favorire l'attuazione di un sistema informativo integrato, alla cui realizzazione concorrono il livello nazionale, regionale e locale.

2. L'insieme dei Servizi di Supporto sostiene lo sviluppo dei servizi tecnici a livello regionale e locale, rafforzandola consulenza, elevando la qualità dei flussi informativi e di tutti i servizi rivolti alla risoluzione dei problemi aziendali, ambientali e territoriali; favorisce il collegamento a livello nazionale, regionale e locale, attivando i necessari rapporti di interconnessione con le realizzazioni internazionali.

3. I Servizi Tecnici di Supporto intervengono, in particolare, nei seguenti campi di attività:
- agropedologia;
- elaborazione dati per l'utilizzazione integrata di rilevazioni microclimatiche e pedologiche; - osservazione e controllo permanente dei fenomeni di inquinamento e della stabilità del suolo e, in generale, dello uso di tale risorsa;
- osservazione sull'andamento del mercato agroalimentare in collaborazione con l'Istituto per studi ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA); - osservazione e controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;
- analisi dei dati della contabilità aziendale in collaborazione con l'Istituto Nazionale Economia Agraria (INEA);
- osservazione e controllo permanente delle malattie delle piante;- osservazione sul mercato del lavoro in agricoltura in collaborazione con lo Osservatorio sul Mercato del Lavoro dell'Assessorato alla Formazione Professionale;
- osservazioni statistiche di interesse regionale in collaborazione con l'ISTAT.

4. I Servizi Tecnici di Supporto agiscono ottimizzando l'efficacia degli strumenti tecnici utili, già disponibili presso le strutture regionali e presso gli Enti privati interessati, nonché dotandosi di strumentazione propria centralizzata e decentrata, quali laboratori di analisi agropedologiche e laboratori di analisi di qualità di prodotti agro alimentari.

5. I Servizi Tecnici di Supporto sono di competenza dell'ESAC.

Art. 7

(Programmazione)


1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo acquisiti gli orientamenti del Comitato Regionale di cui al successivo art. 8, predispone il programma triennale e i Piani annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo sulla base delle proposte dei propri Centri di Divulgazione Agricola Ce. D.A., istituiti con l'art. 9, e dei Centri di Coordinamento delle Organizzazioni Professionali Agricole, per quanto attiene alle attività delle Unità di Divulgazione Agricola, U.D.A., previste agli art. 9 e 10.

2. I Programmi triennali e i Piani annuali sono presentati al Comitato Regionale di Orientamento per il parere di congruità, previa istruttoria da parte del Settore competente della Giunta regionale.

3. La Giunta su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura entro il mese di giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, delibera sul Piano triennale e su quello annuale e sottopone allo esame della competente Commissione Consiliare il Piano triennale.

4. La Commissione Consiliare competente deve esprimere il proprio parere, entro60 giorni dal momento della ricezione del Piano stesso. Trascorso tale termine, il parere della Commissione s'intende acquisito.

Art. 8

(Comitato Regionale di Orientamento)


1. Allo scopo di orientare le scelte tecnico economiche e tecnico scientifiche nel campo dei Servizi di Sviluppo Agricolo, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito il Comitato di Orientamento per la Programmazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

2. Il Comitato Regionale di Orientamento ha i seguenti compiti:
a) fornire gli orientamenti tecnico economici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della politica agraria attraverso i programmi pluriennali e annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo; b) fornire, in particolare, indicazioni sui parametri tecnico- aziendali, sulle dimensioni economiche minime delle aziende da servire, sulla individuazione delle aree geografiche di intervento delle Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.) tenuto conto delle disponibilità finanziarie; c) fornire orientamenti alla struttura competente della Giunta regionale per particolari verifiche sulla effettiva rispondenza delle attività dei Servizi di Sviluppo, svolte dagli Enti preposti agli obiettivi della programmazione regionale;
d) esprimere il parere di congruità sui Programmi triennali e sui Piani annuali dei Servizi di Sviluppo Agricolo predisposti dall'ESAC;
e) proporre, eventualmente, integrazioni, modifiche e aggiornamenti alla presente legge, anche in attuazione di nuove normative comunitarie e nazionali nel campo dei servizi, e per il loro adeguamento a nuovi orientamenti sugli interventi materiali in agricoltura e nei settori direttamente connessi.

3. Il Comitato Regionale di Orientamento presieduto dall'Assessore Regionale all'Agricoltura, o da un suo delegato, è composto da:
- il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ESAC o da un Consigliere delegato;
- un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative a livello nazionale e regionale;
- il Dirigente Regionale responsabile del Settore Promozione Sviluppo Agricolo- il Dirigente Regionale del Settore competente dell'Assessorato alla Formazione Professionale;
- il Dirigente dell'ESAC responsabile dei Servizi di Sviluppo Agricolo;
- due docenti designati dalla facoltà di Agraria di Reggio Calabria, di cui un docente di materie agronomiche e un docente di materie economiche.

4. Funge da Segretario un funzionario del Settore Sviluppo Agricolo dell'Assessorato all'Agricoltura.

5. Il Comitato può chiamare di volta involta a partecipare alle riunioni funzionari ed esperti nel campo dei Servizi di Sviluppo Agricolo, pubblici e privati, per acquisire ulteriori elementi di valutazione in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6. Per problemi di particolare complessità o per approfondimenti scientifici a carattere settoriale, il Comitato Regionale di Orientamento, può, in casi eccezionali, nominare un Comitato Ristretto, che si avvale degli operatori dei Servizi di Sviluppo Agricolo pubblici e privati, e dell'apporto scientifico di Istituti Universitari, di Enti di Ricerca e di Istituti Sperimentali.

7. Ai componenti il Comitato di Orientamento e il Comitato Ristretto, esclusi i funzionari della Regione e dell'ESAC, viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché un gettone di presenza, sulla base della normativa regionale vigente in materia.

8. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

Art. 9

(Componenti strutturali del sistema dei Servizi di Sviluppo

Agricolo)

1. Il sistema integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo si realizza attraverso le seguenti componenti strutturali:
a) le Unità di Divulgazione Agricola (U.D.A.) rappresentano le Unità previste dal Piano Quadro Nazionale di Attuazione del Regolamento CEE n. 270/79. Sono composte da non meno di 2 divulgatori polivalenti e gestite dalle OO.PP.AA. maggiormente rappresentative a livello nazionale attraverso le proprie strutture di coordinamento, di cui all'art. 10.
Il numero di U.D.A. sostenute con finanziamento pubblico è proporzionale al numero delle aziende da servire secondo i parametri stabiliti dal Comitato Regionale di Orientamento di cui all'art.8 lett. b).
Le U.D.A. operano sulla base di Programmi di attività pluriennali e con stralci annuali nel quadro della Programmazione Regionale di sviluppo in correlazione coi Piani delle strutture pubbliche per ciascun territorio di competenza I Piani delle U.D.A. vengono presentati all'ESAC tramite il Centro di Coordinamento di cui all'art. 10.
b) Sono istituiti i Centri di Divulgazione Agricola (Ce. D.A.).
I Ce. D.A. sono di competenza dello ESAC nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Sono composti da 7 a 9divulgatori agricoli polivalenti e specializzati costituenti unità tecniche organiche operanti sulle aree territoriali di sviluppo integrato, rappresentate nell'allegato schema A, a servizio dell'intero territorio regionale.
I Ce. D.A. hanno compiti di consulenza a vasto raggio di azione in coordinamento con le U.D.A..
Nelle more della costituzione delle U.D.A. e, successivamente, su specifica richiesta delle imprese interessate, svolgono compiti di consulenza diretta.
I Ce. D.A. operano sulla base di Piani Annuali, correlati con Programma Triennale Regionale.
Attraverso i Piani Annuali si forniscono elementi utili per la formulazione del Programma Triennale e del Piano Annuale Regionale trasferendo le istanze del mondo agricolo, anche se non coincidenti con gli orientamenti generali.
I Ce. D.A. hanno, come punto di riferimento tecnico per gli altri Servizi di Sviluppo, compresi alcuni servizi di supporto, e per gli aspetti amministrativi, la sede dei Centri di Sviluppo Agricolo di cui fanno parte.
c) Sono istituiti i Centri di Sviluppo Agricolo (Ce. S.A.), rappresentati nello allegato schema B.
Essi sono di competenza dell'ESAC nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
Essi costituiscono l'aggregato, a livello territoriale di tutti i Servizi di Sviluppo Agricolo, nonché l'Ufficio Amministrativo per i Centri di Divulgazione Agricola Aggregati. Ogni Ce. S.A. comprende più Centri di Divulgazione Agricola, aggregati per aree limitrofe, uno dei quali coincidente con un'azienda sperimentale dimostrativa.
Essi svolgono funzioni di coordinamento amministrativo, organizzativo, di prima elaborazione delle informazioni e di disbrigo delle pratiche dei Ce. D.A. e di quelle comuni agli altri servizi di propria competenza.
Essi svolgono, altresì, funzioni di supporto alle strutture di coordinamento delle organizzazioni private.
I Ce. S.A. costituiscono un sottosistema di servizi e trovano il punto di riferimento regionale nel Servizio Centrale dell'ESAC, struttura analoga al Settore Promozione Sviluppo Agricolo della Giunta Regionale, Area funzionale Agricoltura e Foreste.

Art. 10

(Organizzazione Centrale dei Servizi di Sviluppo Agricolo)


1. L'ESAC provvede ad organizzare il Servizio della Divulgazione Agricola a livello centrale per il coordinamento delle attività dei Ce. S.A. e dei Ce. D.A..

2. Le organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel Comitato interregionale della divulgazione agricola (C.I. D.A.), organizzano strutture unitarie di coordinamento preventivamente o contemporaneamente all'organizzazione delle U.D.A. di propria competenza.

3. Le strutture di coordinamento di cui al comma precedente costituiscono strutture di programmazione e sostegno organizzativo, di promozione e di controllo nei confronti delle U.D.A..

4. Esse operano d'intesa con il Servizio Regionale competente dell'ESAC e con i Centri di Sviluppo Agricolo competenti per territorio e devono essere costituite sotto forma di associazioni, rette da uno Statuto che ne stabilisca le finalità sociali e dimostrare di possedere i requisiti strutturali e professionali adeguati alle funzioni loro assegnate dalla presente legge.

Art. 11

(Indirizzi, vigilanza e controllo)


1. La Giunta regionale - Assessorato all'Agricoltura - fatti propri gli indirizzi del Comitato Interregionale per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola in Italia (C. I.D.A.), istituito in attuazione del Regolamento CEE 270/79 presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e gli orientamenti del Comitato di cui all'art. 8, esercita il diritto di vigilanza e di controllo sul corretto impiego dei divulgatori e dei fondi assegnati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, anche in collaborazione, per quanto attiene agli Enti privati, con le strutture competenti dell'Ente di Sviluppo e riferisce annualmente al Consiglio regionale eal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con l'invio dei rendiconti per le attività con finanziamento CEE-MAF - Regione.

Art. 12

(Requisiti del personale addetto alla divulgazione agricola: formazione, riqualificazione e aggiornamento)

1. I divulgatori agricoli polivalenti e specializzati dell'ESAC, delle Organizzazioni Professionali Agricole dei Produttori sono selezionate mediante concorso pubblico nazionale e formati ai sensi dei Regolamenti CEE n. 270/79 en.1760/87.

2. Sulla base delle esigenze avvertite le iniziative per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale in servizio, in possesso dei titoli di studio previsti, sono assunte d'intesa col Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.)tra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia istituito con L.R. n. 4/83 e di altre strutture formative individuate nell'ambito delle decisioni del Comitato Interregionale per lo Sviluppo della Divulgazione Agricola.

3. L'accesso al I e dal II livello dirigenziale del ruolo dei divulgatori agricoli ESAC avverrà mediante concorso pubblico e successivo corso di formazione per dirigenti della divulgazione.

4. Il responsabile della struttura di coordinamento delle OO.PP.AA. deve essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal Reg. CEE n. 270/79 e di età non superiore a quella fissata peri concorsi pubblici, previa selezione per concorso per titoli ed esami e successivo adeguato corso di aggiornamento.

Art. 13

(Istituzione del ruolo della divulgazione agricola)


1. Nell'organico dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria viene istituito il ruolo della Divulgazione agricola assumendo, in deroga all'art. 26, ultimo comma, della L.R. n. 28/78, fino a 170 divulgatori agricoli tra quanti sono stati e saranno formati ai sensi del Reg. CEE n. 270/79 da immettere nei 22 centri di Divulgazione Agricola di cui al precedente art. 9 lett. b) con l'attribuzione dell' VIII livello funzionale ai laureati e del VI livello funzionale ai diplomati.

2. La Giunta regionale è facoltà ad adottare i provvedimenti amministrativi attuativi delle direttive emanate dal Ministero Agricoltura e Foreste in applicazione dei Reg. CEE n. 270/79 e Reg. CEE n.2052/88 in attesa della definizione delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 14

(Norma finanziaria)


1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 9.153.000.000 per l'esercizio finanziario 1992, si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli 5112101, 5112102, 5112103 e5231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992.

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa - cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752 sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la legge finanziaria che l'accompagna.