LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1992, n. 3
Revisione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali
(Pubbl. in Boll. Uff. 17 aprile 1992, n. 39)

 

Art. 1
(Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Socio
Sanitarie Locali)

1. La tabella "A" di cui all'art. 4, I comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n.18, è sostituita dalla tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2
(Nomina commissari)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con propri decreti, su proposta dell'Assessore alla Sanità, un commissario per lo svolgimento dei compiti propedeutici alla gestione delle nuove USSL, per ciascuna delle 11 USSL. Le nomine devono ricadere su dipendenti di ruolo della Regione Calabria con qualifica non inferiore a quella di dirigente ed in possesso del diploma di laurea.

2. I commissari di cui al comma I devono provvedere, in ordine ai seguenti adempimenti, preordinati al fine della gestione unificata da parte delle nuove USSL, entro il termine perentorio di 90giorni dalla nomina:
a) all'inventario dei beni mobili ed immobili;
b) alla ricognizione delle piante organiche del personale;
c) al rendiconto unificato relativo ai risultati della gestione delle USSL di rispettiva competenza territoriale;
d) alla formulazione della graduatoria provvisoria di cui al successivo art.7;
e) ad ogni altro adempimento idoneo a facilitare il passaggio della gestione dalle vecchie alle nuove USSL, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3
(Elezione del comitato di garanti e nomina
dell'amministratore straordinario)

1. Ai fini dell'elezione del comitato di garanti, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, il numero degli elettori spettanti a ciascun Comune facente parte dell'ambito territoriale delle nuove Unità Socio Sanitarie Locali.

2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma I, i Comuni nominano i propri rappresentanti.

3. Entro i 10 giorni successivi al termine di cui al comma II, la Giunta regionale stabilirà la data dell'elezione del comitato di garanti a condizione che sia intervenuta la nomina di almeno i due terzi della totalità dei rappresentanti spettanti ai Comuni facenti parte dello ambito territoriale dell'Unità Socio Sanitaria Locale.

4. Entro il termine di 10 giorni dall'esecutività della deliberazione della propria nomina, il comitato di garanti indicherà alla Giunta regionale almeno una terna di aspiranti alla carica di amministratore straordinario nel rispetto delle modalità previste dal decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

5. La Giunta regionale, entro i successivi 15 giorni, provvederà alla scelta dei nuovi amministratori straordinari nello ambito dei nominativi indicati dal Comitato di garanti anche se il numero degli stessi, per dimissioni, rinuncia, nomina in altra Unità Socio Sanitaria Locale o altra causa, si ridurrà ad un numero inferiore a tre.

Art. 4
(I servizi dell'USSL)

1. L'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18, è così sostituito:

"Art. 5 - L'Unità Socio Sanitaria Locale svolge le proprie funzioni comprendenti le attività
di cui all'art. 3 della legge regionale 2 giugno 1980, n.18, mediante i seguenti servizi amministrativi, sanitari e sociali, dotati di autonomia tecnico-funzionale:
1) igiene pubblica e ambientale, prevenzione delle malattie ed educazione sanitaria, sicurezza degli ambienti di lavoro, medicina legale, dello sport e del tempo libero;
2) medicina di base, medicina specialistica e medicina dei servizi;
3) assistenza ospedaliera, tutela della salute mentale, tutela della salute degli anziani;
4) servizio farmaceutico;
5) servizio veterinario;
6) servizio sociale, tutela della salute dei portatori di handicaps, tossicodipendenze, interventi riabilitativi e di risocializzazione;
7) assistenza alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva, servizi socio-riabilitativi dell'età evolutiva, medicina scolastica, assistenza alla famiglia;
8) servizio affari generali e legali, informazione ed elaborazione dati;
9) gestione del personale, formazione ed aggiornamento professionale;
10) economato e provveditorato;
11) servizi tecnici, gestione del patrimonio;
12) programmazione finanziaria, bilancio e ragioneria.
È fatto divieto alle USSL di modificare o istituire un numero di servizi maggiore di quelli previsti nel comma precedente.
Per la nomina del responsabile del servizio n. 6 di cui alla presente legge si applicano i criteri previsti dall'art. 37 della legge regionale 26 gennaio 1987 n. 5".

Art. 5

1. Ufficio di Direzione dell'USSL L'Ufficio di Direzione di ciascuna Unicità Socio Sanitaria Locale è composto da tutti i responsabili dei servizi di cui all'art. 4.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pianta organica di ciascuna USSL è integrata opelegis del numero di posti di posizione funzionale apicale corrispondente al numero dei servizi di cui all'art. 4.

3. A decorrere dalla data di nomina dei nuovi responsabili di servizio, secondo le procedure di cui all'art. 7, l'attività di ciascuno di essi deve essere svolta a tempo pieno e non è cumulabile con altre funzioni o altri incarichi.

Art. 6
(I Coordinatori dell'Ufficio di Direzione)

1. A decorrere dalla data di cui all'art.5, comma 3, i componenti dell'Ufficio di Direzione, ai quali, nel rispetto delle procedure indicate nell'art. 12 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18, viene conferito l'incarico di coordinatore sanitario ed amministrativo, non possono cumulare l'incarico medesimo, che va svolto a tempo pieno, con altro incarico.

Art. 7
(Norma transitoria per la copertura dei posti di responsabile
di servizio)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la copertura dei posti di responsabile di servizio di cui all'art. 4 avviene, per ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale, mediante concorso interno per titoli da espletarsi entro sei mesi dall'insediamento delle nuove Unità Socio Sanitarie Locali con l'osservanza delle procedure previste dal D.M. 30 gennaio 1982.

2. Al concorso sarà ammesso a partecipare il personale di posizione funzionale apicale che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande era in servizio di ruolo in ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale, purché in possesso dei requisiti di cui al D.M. 30 gennaio 1982.

3. Al concorso è altresì ammesso a partecipare il personale sempre in posizione funzionale apicale in servizio di ruolo in altre Unità Socio Sanitarie Locali, che sia in possesso dei requisiti prescritti dal bando. In questo caso la commissione giudicatrice formulerà una graduatoria separata degli idonei, i quali potranno essere dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria medesima, solo ove il numero degli idonei al concorso di cui al comma II sia inferiore al numero di posti messi a concorso interno.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso interno di cui al presente articolo, il commissario formulerà, all'atto del suo insediamento, una graduatoria provvisoria interna per soli titoli, fra tutti i dipendenti delle Unità Socio Sanitarie Locali accorpate che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultino regolarmente incaricati della responsabilità dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

5. La graduatoria di cui al comma IV individuerà, secondo l'ordine della stessa, i responsabili provvisori dei servizi con competenza sull'intero territorio delle nuove Unità Socio Sanitarie Locali.

6. Nel caso in cui non sia possibile ricoprire tutti i posti di responsabile dei servizi di cui all'art. 4 della presente legge, fino all'espletamento dei concorsi, i responsabili che risulteranno, in base alla graduatoria di cui al comma IV, incaricati provvisoriamente della direzione dei servizi 2, 8 e 10, assumeranno ad interim anche la responsabilità rispettivamente dei servizi 3, 9 ed 11.

7. La graduatoria interna provvisoria di cui al comma IV sarà formulata con l'osservanza dei criteri di valutazione dei ruoli fissati dalla vigente normativa concorsuale per la copertura dei posti di posizione funzionale apicale.

8. L'espletamento dell'incarico conferito mediante la suddetta graduatoria interna non può in alcun modo costituire titolo di preferenza o di precedenza in sede di espletamento dei concorsi di cui al comma I.

9. Gli incarichi provvisori conferiti per applicazione della graduatoria interna predisposta dal commissario cessano di diritto all'atto della nomina dei vincitori dei concorsi di cui al comma I.

10. È abrogato l'art. 24 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

Art. 8

1. La sede di ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale è indicata nell'allegato "A" della presente legge.

Art. 9
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui alle parti tuttora vigenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla legge 8 giugno 1990, n. 142, al decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991 n. 111, e alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 18, 30 novembre 1981, n. 18, 17 dicembre 1981, n. 21, 27 agosto 1986, n. 38.

Art. 10
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.