LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1992, n. 2
Modifica del V comma dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1986,n. 19
(Pubbl. in Boll. Uff. 20 marzo 1992, n. 24)

 

Art. 1

1. Il V comma dell'art. 4 della legge regionale 19/1986, viene sostituito dal seguente:
"I provvedimenti della Giunta regionale con cui vengono ammessi a riscatto i servizi ai fini previdenziali vanno adottati secondo un ordine di priorità stabilito in misura inversamente proporzionale al tempo intercorrente al collocamento a riposo del dipendente".