LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1991, n. 15
Modifica alla legge regionale 5 maggio1990, n. 57 recante: "Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 settembre 1991, n. 57)

 

Art. 1

1. All'art. 3 della L.R. 5 maggio 1990, n. 57, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale connessi alle attività dei servizi socio-psico-pedagogici, le Unità Socio Sanitarie Locali possono utilizzare, d'intesa con i comuni dei rispettivi ambiti territoriali, anche personale dei predetti servizi, limitatamente alle figure professionali previste dall'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e comprese nel successivo art. 4.

Art. 2

1. L'art. 6 della L.R. 5 maggio 1990, n.57 è così sostituito:

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in complessive L. 18 miliardi per l'anno in corso, si fa fronte per quanto riguarda gli oneri di natura sociale con la somma di L. 5 miliardi stanziati sul Cap. 4331104 del Bilancio di previsione 1991 che presenta sufficiente disponibilità e per quanto riguarda gli interventi di natura sanitaria, valutati in L. 13 miliardi, con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23/12/1978, n. 833.