LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1991, n. 14
Modifica ed integrazione all'articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 30
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 settembre 1991, n. 57)

 

Art. 1

1. Dopo il comma 3 dell'art. 46 della L.R. 5 maggio 1990, n. 30 è aggiunto il seguente:
"I dipendenti inseriti nel ruolo unico regionale che abbiano prodotto, nei termini prescritti dall'art. 74 della L.R. 28 marzo 1975, n. 9, opposizione motivata avverso la deliberazione di inquadramento, documentando l'esercizio di funzioni superiori con le modalità di cui all'art. 72 della L.R. 28 marzo 1975 n. 9, così come interpretato dalla L.R. 28 luglio 1978, n. 11 e dalla L.R. 13 giugno 1983, n. 19, ovvero abbiano prodotto istanza di inquadramento ai sensi e per gli effetti della L.R. 10 luglio 1987, n. 20, sono inquadrati nel ruolo unico regionale, che presenta la necessaria disponibilità di posti, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e comunque documentate, previo accertamento della Commissione Paritetica all'uopo costituita nella sua composizione originaria, solo per le pratiche non precedentemente trattate.

2. L'inquadramento ai fini giuridici ed economici avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla copertura della relativa spesa prevista in L. 350.000.000, si provvederà con imputazione al Capitolo di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 n. 1003101".