LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1991, n. 14
Modifica ed integrazione all'articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 30
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 settembre 1991, n. 57)
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Art. 1
1. Dopo il comma 3 dell'art. 46 della L.R. 5 maggio 1990, n. 30 è aggiunto il
seguente:
"I dipendenti inseriti nel ruolo unico regionale che abbiano prodotto, nei termini
prescritti dall'art. 74 della L.R. 28 marzo 1975, n. 9, opposizione motivata avverso la
deliberazione di inquadramento, documentando l'esercizio di funzioni superiori con le
modalità di cui all'art. 72 della L.R. 28 marzo 1975 n. 9, così come interpretato dalla
L.R. 28 luglio 1978, n. 11 e dalla L.R. 13 giugno 1983, n. 19, ovvero abbiano prodotto
istanza di inquadramento ai sensi e per gli effetti della L.R. 10 luglio 1987, n. 20, sono
inquadrati nel ruolo unico regionale, che presenta la necessaria disponibilità di posti,
nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e comunque
documentate, previo accertamento della Commissione Paritetica all'uopo costituita nella
sua composizione originaria, solo per le pratiche non precedentemente trattate.
2. L'inquadramento ai fini giuridici ed economici avviene con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Alla copertura della relativa spesa prevista in L. 350.000.000, si provvederà con
imputazione al Capitolo di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 n.
1003101".
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