LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1991, n. 7
Adeguamento del trattamento economico del Direttore Generale dell'ESAC.
(Pubbl. in Boll. Uff. 8 maggio, n. 30)

 

Art. 1

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte alla fine, le seguenti parole: "con una maggiorazione del 25% degli assegni di carattere stipendiale aventi natura pensionabile".

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire otto milioni per l'esercizio finanziario 1991, si fa fronte con il fondo di dotazione assegnato all'ESAC ai sensi dell'art. 10, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28.

2. Per gli anni successivi, la relativa spesa graverà sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio ESAC.