- LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1991, n. 4
Provvedimenti in materia di tasse sul le concessioni regionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 aprile 1991, n. 22)
Art. 1
1. L'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 25 è sostituito dal seguente:
"Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati
nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante
versamento sul conto corrente postale n. 11037884 intestato: "Regione
Calabria-Servizio di Tesoreria-Riscossione tasse sulle concessioni regionali".
Le tasse relative agli atti di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 del titolo II della
tariffa allegata alla presente legge, si corrispondono mediante versamento sul conto
corrente postale numero 10924884 intestato: "Regione Calabria Servizio
Tesoreria-Riscossione tassa abilitazione esercizio venatorio".
Art. 2
1. Il I comma dell'art. 36 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 27 è sostituito
dal seguente:
"1 Per il rilascio dell'abilitazione al l'esercizio venatorio, previsto dal
precedente art. 32, è dovuta la tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo
annuale, prevista dalla tariffa allegata alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 25 e
successive modificazioni"
2. La lettera g) del I comma dell'art.50 della legge regionale 11 luglio 1986, n 27 è
sostituita dalla seguente:
"g) La sanzione amministrativa da li re 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la
caccia senza essere munito del tesserino regionale ai sensi del precedente art. 35".
|