LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1991, n. 1
Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 - Disciplina dell'artigianato - Modifica
dell'articolo 42.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 gennaio 1991, n. 6)
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Art. 1
1. Il comma II dell'art. 42 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8, è così
sostituito:
"Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per
l'effettuazione della revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.
L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni Provinciali
per l'Artigianato dovrà avvenire entro il 1992. Le Commissioni costituite con le
modalità straordinarie di cui al comma II continuano a esercitare le proprie funzioni
fino alla nomina dei sostituti".
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