LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, n. 57
Norme per l'istituzione del servizio
socio-psico-pedagogico in Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 47)
Art. 1
(Obiettivi)
1. La Regione, in aderenza al disposto degli artt. 42 e 45 del D.P.R. n. 616
del 24 luglio 1977 e degli articoli 2 e 7 della legge 24 agosto 1977 n. 517 promuove,
sostiene ed attua un coordinato sistema di servizio socio-psico-pedagogico.
2. Il servizio socio-psico-pedagogico è finalizzato alla prevenzione e al superamento
delle varie forme di disadattamento e si realizza attraverso:
a) interventi per l'integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura
fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
b) interventi volti a creare iniziative per l'organizzazione integrata dei servizi
scolastici attraverso l'attività specializzata di operatori professionali qualificati;
c) interventi diretti al recupero scolastico delle fasce demografiche più deboli ed
emarginate attraverso una appropriata informazione ed una valida attività di
sensibilizzazione da parte degli operatori.
Art. 2
(Funzioni e competenze della Regione)
1. La Regione nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico, svolge funzioni
di indirizzo, coordinamento e controllo sulle attività di competenza dei Comuni singoli o
associati al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla
programmazione degli interventi del settore.
Art. 3
(Funzioni e competenze dei Comuni)
1. Le funzioni per le gestioni del servizio socio-psico-pedagogico sono
esercitate nell'ambito del territorio di competenza, dai Comuni singoli o associati ai
sensi dell'articolo 45 del D.P.R. n. 616/1977.
2. Gli enti preposti, nei rispettivi ambiti territoriali provvedono:
a) all'organizzazione delle iniziative e delle attività del servizio
sociopsico-pedagogico volto a favorire l'inserimento scolastico;
b) alla istituzione di un sistema informativo per le fasce di utenza a rischio;
c) alla organizzazione di équipe sociopsico-pedagogica da impegnare nella gestione delle
attività del servizio.
Art. 4
(Organizzazione delle strutture operative)
1. Il servizio socio-psico-pedagogico è organizzato in unità operative tipi
che composte dalle seguenti figure professionali:
- Assistente sociale;
- Psicologo;
- Pedagogista;
- Sociologo;
- Tecnici della riabilitazione.
Art. 5
1. Gli operatori delle équipes socio-psi co-pedagogiche già utilizzati dai
Comuni singoli o associati o che, comunque, abbiano prestato servizio in regime di
convenzione, nel periodo 1 gennaio 1989 - 31 gennaio 1990, per l'attuazione degli
interventi di integrazione scolastica, sono mantenuti in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni per
l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria
nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e
con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
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