LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 51
Modifica della legge regionale 10 settembre 1978, n. 17.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n.45)
Art. 1
1. All'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 settembre 1978, n.17 recante:
"Modifiche ed integrazioni del la legge regionale 10 novembre 1972, n. 6", le
parole: "L. 10.000" sono sostituite con le parole: "L. 50.000".
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15 milioni si farà fronte
per l'anno 1990 con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dello art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e
successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
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