LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, n. 46
Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione
dei rapporti con gli enti pubblici nella regione Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 45)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria riconosce e valorizza nel rispetto del pluralismo le attività
delle organizzazioni di volontariato che perseguono anche mediante autonome iniziative,
finalità di solidarietà sociale per:
- contrastare l'emarginazione;
- prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
- migliorare la qualità della vita e delle relazioni umane;
- concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario regionale;
- concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore di singoli o
di gruppi di persone;
- assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini.
Art. 2
(Obiettivi)
1. La Regione Calabria favorisce la collaborazione e regolamenta i rapporti tra gli Enti
locali, i servizi pubblici e le organizzazioni di volontariato, le quali abbiano i
requisiti richiesti dal la presente legge ed operino per il conseguimento della finalità
delle leggi e dei piani regionali della Calabria, anche attraverso loro autonome
esperienze
2. La Regione favorisce, inoltre, la qualificazione e formazione delle organizzazioni di
volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni
particolarmente significativi da parte delle stesse all'interno del territorio regionale.
Art. 3
(Campo di applicazione)
1. Il campo di applicazione della presente legge riguarda i seguenti settori:
a) servizi socio-assistenziali e sanitari;
b) iniziative per l'educazione permanente ed il diritto allo studio;
c) protezione civile ed interventi in pubbliche calamità.
Art. 4
(Attività di volontariato)
1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intendono quelle
prestazioni, iniziative e servizi rivolte a terzi offerte da organizzazioni regolarmente
costituite anche se non dotate di personalità giuridica, operanti nei settori di cui
all'art. 3, le cui norme statutarie prevedono espressamente la partecipazione democratica
di tutti i componenti e l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione sia da parte
dell'organizzazione sia da parte dei singoli soci.
Art. 5
(Albo regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. È istituito l'Albo regionale delle organizzazioni di volontariato che concorrano alla
finalità della presente legge, ai fini della facilitazione dei rapporti con gli Enti
locali, dell'ammissione ad eventuali contributi, della loro consultazione nelle fasi
preparatorie delle programmazioni a livello comunale, provinciale e regionale.
2. Le organizzazioni di volontariato con i requisiti di cui all'art. 4, operanti in
Regione da almeno 2 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che
intendono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale, devono presentare domanda al
Presidente della Giunta regionale, corredata da:
a) statuto dell'organizzazione, con la indicazione dei rappresentanti cui è conferita la
presidenza o il coordinamento;
b) relazione degli interventi effettuati, qualificazione dei volontari impiegati,
eventuali attività di formazione realizzate;
c) strutture, mezzi e strumenti propri dell'organizzazione.
3. L'iscrizione è predisposta con provvedimento della Giunta regionale, la quale può
ordinare la cancellazione dall'Albo, con suo provvedimento motivato, se vengono meno i
presupposti e i requisiti richiesti.
4. La Giunta regionale verifica ed aggiorna l'Albo e presenta al Consiglio regionale una
relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.
Art. 6
(Modalità di rapporti)
1. Gli Enti pubblici, accertati i bisogni, esaminate ed approvate le proposte ed i
progetti d'intervento del volontariato, realizzano intese con le organizzazioni
proponenti, salvaguardando il di ritto del cittadino a scegliere liberamente il servizio,
valutando e vigilando sull'efficacia ed efficienza delle prestazioni.
2. Le attività di volontariato, anche se convenzionate, non configurano rapporti di
dipendenza dall'Ente pubblico e possono svolgersi in strutture e con mezzi di proprietà
sia pubblica sia privata.
3. Gli Enti pubblici non possono, in ogni caso, supplire a carenze di organico ricorrendo
al volontariato che conserva una funzione integrativa ed aggiuntiva all'intervento
pubblico.
Art. 7
(Convenzioni)
1. Gli Enti pubblici e le loro associazioni possono stipulare convenzioni per attuare
iniziative e servizi nei campi di cui all'art. 3 della presente legge con le
organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale.
2. Le convenzioni devono prevedere:
a) il progetto con l'individuazione dei destinatari delle attività di volontariato,
l'elenco dei servizi e la natura delle prestazioni, nel quadro della programmazione degli
Enti pubblici e della finalità statutaria della organizzazione di volontariato;
b) l'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto della finalità
dell'Ente pubblico e della libertà dei soggetti destinatari
c) l'impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;
d) i contributi per i costi di funzionamento in rapporto agli impegni di servizio assunti
dall'organizzazione di volontariato, compresa la copertura delle spese vive sostenute
anche dai volontari nell'espletamento dei servizi, la copertura assicurativa dei rischi
per danni verso terzi ed infortuni durante l'espletamento dell'attività convenzionata, le
spese per la formazione;
e) l'elenco delle strutture immobiliari e/o degli strumenti che l'Ente pubblico mette a
disposizione dell'organizzazione di volontariato e/o eventuali costi di strutture e mezzi
privati;
f) le modalità di rapporto tra l'organizzazione di volontariato e gli operatori
professionali dei servizi;
g) eventuali prestazioni di supporto al servizio di volontariato fornite da persone non
volontarie e retribuite, purché queste non siano soci dell'organizzazione di volontariato
e il loro numero risulti non rilevante in proporzione ai volontari impiegati nel servizio;
h) i contenuti della formazione di base sufficienti per l'espletamento del servizio
convenzionato;
i) periodicità di verifiche, informazione reciproca e criteri di controllo adottati
dall'Ente pubblico sull'attività delle organizzazioni di volontariato.
Art. 8
(Diritti del volontariato)
1. È riconosciuto alle organizzazioni di volontariato il diritto di:
- accedere alle strutture e ai servizi pubblici, ove ciò sia richiesto per la attuazione
del servizio;
- partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento organizzate da gli Enti
locali o da terzi in rapporto al servizio convenuto;
- partecipare alle attività di programmazione secondo quanto stabilito dalla normativa
regionale vigente nei campi di applicazione della presente legge;
- accedere alle informazioni e agli atti amministrativi concernenti i campi di
applicazione della presente legge di competenza del Consiglio e della Giunta regionale e
degli Enti locali.
Art. 9
(Formazione, studi, ricerche)
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge e della migliore
qualificazione e del servizio svolto dalle organizzazioni di volontariato nel quadro di
incremento della solidarietà sociale, la Regione favorisce e sostiene la formazione e
l'aggiornamento del volontariato.
2. A tale scopo la Giunta regionale stipula convenzioni con organismi di provata
esperienza nel campo della formazione del volontariato, aventi sede nel territorio
regionale per la realizzazione di corsi ed attività di formazione ed aggiornamento,
nonché per lo svolgimento di ricerche e studi di rilevanza regionale finalizzati al
censimento del volontariato, alla diffusione delle conoscenze delle sue attività, alla
sensibilizzazione ed informazione dell'opinione pubblica regionale.
3. Il programma di svolgimento di detta attività è definito dalla Giunta regionale anche
sulla base di proposte avanzate dalle organizzazioni di volontariato e/o dagli Enti locali
interessati.
Art. 10
(Fondi per iniziative di volontariato)
1. Nei limiti del capitolo di bilancio di cui all'art. 12, la Regione provvede a ripartire
la responsabilità finanziaria prevista annualmente dalla presente legge per il 40% per
attività di cui all'art. 9, per il restante 60% per incentivare la realizzazione dei
servizi innovativi e/o sperimentali di particolare rilevanza e significato da parte delle
organizzazioni di volontariato.
2. Le domande rivolte ad ottenere i contributi per la realizzazione di servizi innovativi
e/o sperimentali vanno presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno
e corredate dal relativo progetto e dal parere degli Enti locali interessati.
3. La Giunta regionale approva il piano annuale di riparto dei fondi, sentita la
competente commissione consiliare, che deve esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta,
decorsi i quali il parere si dà per acquisito.
4. Per quanto attiene le singole convenzioni tra Enti locali e organizzazioni di
volontariato, di cui all'art. 7, la copertura delle spese relative dovrà avvenire con i
fondi propri degli Enti locali e/o con quelli destinati dalle singole leggi di settore.
5. I fondi previsti dalla presente legge sono da considerarsi integrativi e non suppletivi
di quelli delle leggi regionali che regolano i campi di cui all'art. 3.
Art. 11
(Vigilanza)
1. Gli Enti locali interessati svolgono azione di vigilanza e di controllo sulle attività
realizzate nell'ambito della comunità locale dalle organizzazioni di volontariato che
usufruiscono dei benefici della presente legge.
2. I contributi erogati a qualsiasi titolo dalla Regione in applicazione della presente
legge vanno rendicontati dai soggetti beneficiari al termine dell'anno a cui i contributi
si riferiscono.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in L.
1.000.000.000 per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi
dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria,
nello esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione
e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
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