LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, n. 44
Integrazione alla legge regionale n. 5 del 9 novembre 1989,
recante: "Norme in materia di applicazione del D.P.R. n. 761/79
per il personale dei profili professionali dei biologi, fisici,
chimici psicologi".
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 44)

Art. 1

1. Le norme di cui alla legge regionale n. 5 del 9 novembre 1989 recante: "Norme di applicazione del D.P.R. n.761 /79 per il personale dei profili professionali dei biologi, chimici, fisici, psicologi", si applicano anche per il personale del profilo professionale dei farmacisti che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 41 e 37 del D.M. 30 gennaio 1982.

Art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1989, n. 5 è così modificato: "Le Unità Sanitarie Locali provvedono, in via transitoria, a deliberare la trasformazione, senza aumento delle piante organiche, dei posti di collaboratore e di coadiutore biologo, chimico, fisico, psicologo, farmacista di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 65 e 61 del D.M. 30 gennaio 1982, rispettivamente in posti di coadiutore e dirigente dei rispettivi profili professionali, professionalmente al 50% delle dotazioni organiche esistenti nei singoli presidi garantendo la presenza di un dirigente, o di un coadiutore per ogni profilo professionale in ciascun servizio o settore".