1. L'art. 1 della legge 8 settembre 1977 n. 24 recante provvedimenti a favore dei
farmacisti rurali è sostituito dal seguente:
A decorrere dal 1 gennaio 1990 la indennità di residenza prevista dalla legge 8 settembre
1977, n. 24 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie
ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3000 abitanti è
fissata nelle seguenti misure:
- L. 7.000.000 annue per popolazioni fino a 1000 abitanti;
- L. 5.500.000 annue per popolazioni da 1001 a 2000 abitanti;
- L. 4.000.000 annue per popolazioni da 2001 a 3000 abitanti.
2. Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le
norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 settembre 1977,
n. 24 è elevato in relazione alla popolazione in misura pari alle indennità stabilite
nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte dalla quota dovuta dal
Comune.
3. Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con
popolazione superiore ai 3000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura,
soggiorno e turismo.
4. La misura dell'indennità definita ai sensi del I comma è aggiornata ogni anno in
misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.