LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, n. 39
Provvidenze per favorire il turismo montano.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 44)

Art. 1

1. Ai fini di valorizzare e potenziare l'offerta turistica della montagna calabrese, la Regione, nel rispetto dell'assetto e delle vocazioni territoriali, concede, purché ubicati ad oltre 1000 (mille) metri sul livello del mare, provvidenze a favore di strutture ricettive, impianti ricreativi, infrastrutture mirate all'uso del tempo libero ed alla pratica turistica.


Art. 2

1. Beneficiari delle provvidenze di legge sono:
a) gli Enti pubblici e privati;
b) gli imprenditori in genere e chiunque eserciti attività di interesse turistico.


Art. 3

1. Possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi artt., le provvidenze della presente legge per la realizzazione di opere di costruzione, completamento, trasformazione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento,arredamento e rinnovo dell'arredamento di:
a) strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 26 del 3 maggio 1985, alla legge regionale n. 28 dell'11 luglio 1986 ed all'art. 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 con esclusione degli esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanza;
b) impianti congressuali;
c) impianti sportivo-ricreativi complementari o di supporto alle attrezzature ricettive;
d) aziende della ristorazione;
e) sale da ballo e discoteche;
f) infrastrutture mirate all'uso del tempo libero ed alla pratica turistica.


Art. 4

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono costituite da contributi in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Le provvidenze di cui al comma precedente non sono cumulabili con le altre provvidenze disposte, allo stesso titolo e per le stesse opere, dalla Regione dallo Stato o da altri Enti pubblici.


Art. 5

1. Per la valutazione della spesa riconosciuta ammissibile l'ufficio terrà conto del prezziario del Genio Civile e, per le strutture ricettive anche della classifica richiesta.


Art. 6

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al precedente art. 4 può avvenire per stati di avanzamento da erogarsi: il 50% a titolo di anticipo, in uno con il provvedimento di concessione, il restante 50% sarà corrisposto sulla base dell'importo consuntivo dei lavori o degli arredi effettuati.

2. La somma erogata a titolo di anticipo verrà recuperata a termine di legge qualora i lavori non vengano ultimati nel termine stabilito nel suddetto provvedimento di concessione, tranne proroga da concedersi per una sola volta e per un periodo massimo di anni uno.


Art. 7
(Procedure)

1. Le domande di contributo debbono essere indirizzate e presentate alla Regione Calabria Assessorato al Turismo e devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) progetto di massima;
b) preventivo sommario di spese;
c) piano economico finanziario;
d) certificato del Comune con il quale si attesta la compatibilità dell'iniziativa con i programmi urbanistici.

2. Nel caso di richiesta di provvidenze per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento le domande devono essere corredate:
a) elencazione della qualità e quantità degli arredi;
b) preventivi di spesa con indicazione dei prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce;
c) planimetria interna degli ambienti da cui risulti la sistemazione dei singoli arredi.

3. La Giunta regionale su proposta dello Assessorato al Turismo trimestralmente delibera e sottopone all'esame della competente commissione consiliare il piano di ripartizione delle provvidenze

4. La commissione consiliare competente deve entro 30 giorni dal momento della ricezione del piano di ripartizione esprimere il proprio parere sul piano, trascorso tale termine il parere della commissione si dà per acquisito.

5. Acquisito il parere della commissione o trascorso il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale emette i relativi decreti di concessione nei quali oltre all'importo dei finanziamenti concessi sono stabili te le modalità di erogazione e fissati i termini di ultimazione dei lavori, nonché i termini entro i quali dovrà essere presentata la seguente documentazione:
a) progetto esecutivo dell'opera ove richiesto;
b) concessione edilizia ove richiesta;
c) nulla osta necessari ove esistono vincoli sul territorio;
d) conto economico di previsione ad iniziative realizzate ed a regime;
e) ogni altro atto richiesto, caso per caso, per completare la documentazione ivi compreso computo metrico se necessario ed atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività.

6. Nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato parzialmente le opere ammesse a contributo - entro i termini stabiliti dal decreto di concessione - garan tendo comunque la funzionalità delle strutture turistico ricettive, il contributo stesso può essere concesso ridotto parzialmente alle opere eseguite.

7. L'adeguamento della riduzione del con tributo avverrà previo accertamento da parte del competente Assessorato al Turismo e con delibera della Giunta regionale.


Art. 8
(Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati dalla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di 15 anni a partire dalla data del decreto stesso.

2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari.

3. Le disposizioni di cui al I e II comma del presente art. non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.

4. Allorchè i beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici, che operano senza scopo di lucro a fini sociali, è sufficiente ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso nella domanda di concessione del contributo.

5. Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della destinazione, la Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e autorizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate proporzionalmente ridotte del 10% per ogni anno di destinazione effettiva dal l'uso per cui il contributo è stato concesso.


Art. 9
(Revoca)

1. La concessione del contributo può essere revocata:
a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto;
b) quando vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
c) quando, prima che siano trascorsi 15 anni dalla data di concessione del contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengono ad esse apportate modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

2. A tal fine la Giunta regionale, può disporre accertamenti mediante sopralluoghi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

3. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e l'Amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate.


Art. 10
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna