LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, n. 35
Sostegno all'attività dell'Istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo
svolgimento di attività turistica.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 42)
Art. 1
1 La Regione Calabria in attuazione del l'art. 9 della Costituzione e dell'art. 56 dello
Statuto regionale favorisce e promuove ogni iniziativa atta ad elevare il livello
culturale dei cittadini e la loro professionalità ai fini di un migliore inserimento
nelle attività produttive con una sempre maggiore utilizzazione delle risorse della
Regione, riconoscendo a tale fine il turismo come componente fondamentale dello sviluppo
economico e sociale della Calabria.
Art. 2
1 In attuazione di quanto previsto nell'art. 1 della presente legge, la Regione Calabria
sostiene con incentivi i corsi professionali dell'Istituto superiore per il turismo di
Locri, che si propone nell'ambito delle leggi regionali e statali, di preparare alle
professioni necessarie alla più moderna domanda turistica nazionale ed internazionale.
2 I corsi si distinguono in corsi medi e superiori.
3 I corsi medi avranno la durata di sei mesi e sono indirizzati ad acquisire le qualifiche
di portieri, camerieri di piani, giardinieri, centralinisti.
4 I corsi superiori avranno la durata di un anno e sono indirizzati alla preparazione alle
professioni previste dal la legge regionale n. 13/85 che sono guida turistica, interprete
turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatori congressuali, direttore di
albergo, vigile turistico e ispettore ecologico.
5 Le materie d'insegnamento sono quelle previste nell'art. 40, legge regionale n. 13/85
per sostenere le prove di esame per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 3
1 Nel quadro della politica generale per la promozione della cultura è auto rizzata la
concessione di un contributo annuo di L. 300 milioni a favore dello Istituto allo scopo di
attuare i corsi previsti nel precedente art. 2.
Art. 4
1 All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 300 milioni per l'anno 1990, si
provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi,
con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria
che l'accompagna.
Art. 5
(Statuto dell'Istituto superiore per il turismo Corsi di formazione
per lo svolgimento di attività turistiche)
1 Art. 1 - È costituita l'Associazione denominata "Istituto
Superiore per il turismo - Corsi di
formazione per lo svolgimento di attività turistiche".
Art. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro.
L'Istituto superiore per il turismo Corsi di formazione per lo svolgimento di attività
turistiche ha lo scopo di favorire e promuovere ogni iniziativa atta ad elevare il livello
culturale dei cittadini e la loro professionalità ai fini di migliore inserimento nelle
attività produttive nel settore turistico, essendo il settore una delle componenti
fondamentali dello sviluppo economico e sociale della Calabria; di approfondire tutti i
temi connessi allo sviluppo turistico proponendo alla Regione, agli operatori turistici e
ai privati dei piani per lo sviluppo moderno nel settore turistico; di preparare con corsi
di formazione le nuove professionalità che intendono operare nel settore turistico così
come previste nella legge regionale n. 13/85.
Art. 3 -
L'Istituto ha sede in Locri, provvisoriamente presso l'Istituto Scan napieco.
Art. 4 -
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato salvo lo scioglimento
anticipato per volontà dei soci. In questo caso il patrimonio viene rilevato dalla Giunta
regionale, tramite l'Assessorato regionale per il turismo.
Di essa fanno parte di diritto i soci fondatori e, a domanda, gli altri soci.
L'ammissione di questi ultimi è decisa dal Consiglio di amministrazione del l'Istituto
con votazione presa all'unanimità.
Sono, altresì, ammessi come soci di diritto i rappresentanti designati dalle
Amministrazioni locali o dagli Enti pubblici ed economici che contribuiscono al
finanziamento delle attività del l'Istituto con deliberazione del Consiglio di
amministrazione.
Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai contributi dei soci;
b) dai contributi che provengono da privati ed Enti pubblici.
I contributi di cui alla lettera a) si distinguono in:
- contributi ordinari annuali;
- contributi straordinari.
La misura del contributo ordinario è fissata in L. 50.000 (cinquantamila).
I contributi straordinari dovranno essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3
degli aventi diritto al voto presenti nell'apposita seduta.
Con la stessa maggioranza potrà essere variata la misura del contributo ordinario
annuale.
In caso di mancato versamento dei con tributi il socio può essere sospeso dall'esercizio
di tutti i diritti a lui derivanti dalla sua qualità o, nei casi più gravi e previa
diffida essere escluso.
Il provvedimento di sospensione è di competenza del tesoriere; quello di esclusione del
Consiglio di amministrazione.
È consentito ai soci il recesso con comunicazione scritta diretta al Presidente con
lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto alla fine dello anno sociale in corso.
I soci recedenti, dimissionari ed esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Rettore.
Art. 7
- L'Assemblea è composta da tutti i soci e hanno diritto al voto tutti i soci
in regola
con il versamento dei contributi.
1 L'Assemblea deve essere riunita almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.
Art. 8 -
Può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il
Consiglio di Amministrazione, o un terzo dei soci con istanza scritta contenente l'ordine
del giorno, ne ravvisano la necessità. La convocazione dei soci deve essere scritta, con
tenente l'ordine del giorno e pervenire ai medesimi almeno cinque giorni prima di quello
fissato per la riunione.
Art. 9 - Spetta all'Assemblea dei soci:
- di approvare il bilancio preventivo, cui deve essere allegato il progetto delle
attività dell'Associazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di esaminare ed approvare il bilancio consuntivo;
- di eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- di deliberare su ogni altra questione riguardante l'Istituto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei com ponenti in
prima convocazione ed a maggioranza relativa dei presenti in secon da convocazione.
Le deliberazioni relative alla modifica dovranno essere prese con la maggioranza di 2/3
dei soci presenti.
Restano salve le altre norme che prevedono, per ipotesi particolari, maggioranze
qualificate e quelle che regolano l'elezione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10
- L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da un
rappresentante dell'Amministrazione comunale di Locri, un rappresentante dell'Associazione
turistica pro-loco, un rappresentante del Consorzio regionale degli operatori turistici
"Calabria Turismo", un rappresentante della Camera di Commercio di Reggio
Calabria, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, due rappresentanti del
Consiglio regionale di cui uno di minoranza nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale, e di un rappresentante dell'Istituto tecnico per il turismo di Marina di
Gioiosa, nella figura del Preside pro-tempore.
Del Consiglio inoltre fanno parte otto membri eletti dall'Assemblea dei soci.
L'elezione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro i trenta giorni anteriori
la scadenza del precedente. Saranno dichiarati eletti i soci che avranno riportato il
maggior numero di voti.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente che è il rappresentante legale,
nonché un Vice Presidente e tra i soci, il Segretario, il Tesoriere e un Consigliere.
Il Consiglio, con appositi regolamenti, disciplina le attività didattiche anche con
riferimento ai corsi di formazione professionale da realizzarsi in base alle vigenti
disposizioni di legge e regolamenti della CEE.
Il Consiglio designa il Rettore dello Istituto, fissandone compiti e funzioni Esso
partecipa ai lavori del Consiglio con voto deliberativo.
Il Consiglio è riunito dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità, o quando ne
facciano richiesta 2/3 dei componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri ed in seconda convocazione a
maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La convocazione può essere formale - con avviso scritto che deve pervenire ai consiglieri
almeno 48 ore prima della data fissata per la riunione - o (urgente) o (informale) con
avviso orale o telefonico. In questo ultimo caso il Consiglio è validamente costituito
ove siano presenti tutti i componenti (o risulti in maniera certa che sia loro pervenuto
l'avviso).
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi componenti effettivi.
Art. 11
- Il Consiglio di Amministrazione coadiuva il Presidente nello svolgimento di tutte
le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; prende tutte le iniziative
e delibere necessarie, tenendo presenti le eventua li direttive e delibere dell'Assemblea.
In particolare spetta al Consiglio di amministrazione:
- di predisporre i bilanci;
- di predisporre, allegato al bilancio preventivo, un progetto delle attività
dell'Istituto per l'anno successivo;
- di esprimere il proprio parere, quando ne sia richiesto dal Presidente;
- di deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- di demandare all'Assemblea, richiedendone la convocazione da parte del Presidente,
questioni di particolare importanza o che comportano un onere economico, formulando il
relativo ordine del giorno;
- di predisporre ed approvare, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il (Regolamento)
per i corsi tenuti dallo Istituto;
- di approvare, comunque, le eventuali modifiche al predetto Regolamento anche se
predisposto dall'Assemblea.
Nel caso in cui non intende esercitare tale facoltà, trascorsi due mesi, vi provvederà
il presidente uscente della Associazione senza ulteriori formalità
Art. 12 -
La gestione dell'Associazione sarà controllata dal Collegio dei revisori
costituito di tre membri eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno
una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza della cassa e
l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi
momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 13 -
Alla presente Associazione si applicano le norme dettate dal Codice Civile e
dalle altre leggi in materia.