LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, n. 33
Modifiche ed integrazioni legge regionale n. 25/1988 recante: "Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico- amministrativa-contabile della forestazione - Inquadramento
del personale".

Art. 1

1 L'art. 1 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:

Nel quadro degli interventi diretti a disciplinare il settore della forestazione in Calabria e per una maggiore funzionalità della stessa è istituito presso l'Assessorato alla forestazione, il Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione, in relazione alla programmazione e gestione di lavori per interventi silvocolturali ed opere di sistemazione idraulico-forestale nonché alla salvaguardia e tutela del patrimonio idrogeologico della Calabria da eventi calamitosi.

Compiti del servizio sono:
a) elaborazione e revisione, progettazione con relativa collaborazione alla direzione dei lavori;
b) programmazione ed esecuzione contabilità generale;
c) indagine statistica occupazione;
d) programmazione ed esecuzione di interventi a tutela del patrimonio idrogeologico della Calabria da eventi calamitosi.

Art. 2

1 Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:

Al fine di attivare il servizio di cui all'art. 1, il personale assunto da gli uffici forestali con la qualifica di bracciante agricolo e operaio idraulico-forestale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1983 ed utilizzato presso gli uffici della Regione alla data del 1 ottobre 1985 e tuttora in servizio in base al provvedimento prot. n. 3213 del 13 aprile 1987, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione previo espletamento di concorsi riservati per titoli ed esami.

2 Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:

I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti con il presente art. saranno ammessi al con corso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni risultanti dagli atti formali di cui al comma precedente, giusta la seguente tabella di comparazione:

Istruttore (VI livello)
Compiti amministrativi e tecnici - programmatore computers n. 163

Esecutore (IV livello)
Compiti di dattilografia-archivista, protocollo n. 76

Operatore qualificato (III livello)
Autista n. 79

Ausiliario (II livello)
Usciere, Portiere n. 50

Totale generale n. 368

Art. 3

1 L'art. 3 della legge regionale n. 25/ 1988 viene sostituito dal seguente:

In attesa che venga assegnato in via definitiva agli Enti che saranno individuati per la gestione della forestazione nella legge di riordino del settore, il personale che avrà superato con esito positivo i concorsi di cui all'art. precedente, verrà assegnato funzionalmente al servizio istituito con l'art. 1, nonché per la continuazione dei compiti funzionali ai quali era in precedenza adibito ai seguenti uffici:
- Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Catanzaro
- Ispettorato Ripartimentale Foreste - Catanzaro
- Azienda Foreste Regionali - Catanzaro
- Ispettorato Distrettuale Foreste - Lamezia Terme
- Azienda Foreste Regionali - Castrovillari
- Ispettorato Distrettuale Foreste - Castrovillari
- Azienda Foreste Regionali - Cosenza
- Ispettorato Ripartimentale Foreste - Cosenza
- Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Cosenza
- Ispettorato Ripartimentale Foreste - Reggio Calabria
- Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Reggio Calabria
- Ufficio Regionale della Protezione Civile - Catanzaro

Art. 4

1 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.