LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, n. 30
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale in
attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 41)
Art. 1. Recepimento accordo contrattuale.
1. La Regione Calabria recepisce l'accordo
contrattuale 1988/90 per il comparto delle autonomie locali da applicarsi ai dipendenti
del ruolo regionale, di cui agli allegati A e B della presente legge.
Art. 2. Abrogazione e rinvio alla legislazione
statale - Disposizioni finali.
1. Sono abrogate tutte le norme della legislazione
regionale in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge e
da altre leggi regionali in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei
dipendenti regionali valgono, in quanto con esse compatibili, le disposizioni vigenti in
materia per i dipendenti civili dello Stato.
3. Rimangono, altresì, in vigore tutte le norme
di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, che disciplinano la competenza del
Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza in ordine ai provvedimenti
riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale, e quelle
di cui alle leggi regionali 22 novembre 1984, n. 34, e 11 aprile 1988 n. 14, in quanto
compatibili.
Art. 3. Norma finanziaria.
1. All'onere derivante dalla presente legge per
l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio
1990 e successivi con la legge di approvazione del Bilancio della Regione e con l'apposita
legge finanziaria che l'accompagna.
ALLEGATO A
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità. Campo di applicazione. Durata.
1. Con la presente normativa la Regione Calabria,
in applicazione dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificato dall'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il
triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 riguardante il personale delle Regioni a
statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti e disciplina, in
conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio
1988: gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze
espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
3. Le norme della presente legge si applicano al
personale del ruolo regionale, nonché al personale degli enti pubblici non economici,
comunque denominati, regionali o dipendenti dalla Regione ed operanti in materie di
competenza regionale.
Capo II
RAPPORTI CON L'UTENZA
Sezione I
Art. 2. Rapporti Amministrazione - cittadino.
1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione
dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione
amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più
congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articola
l'Amministrazione.
2. A tale scopo, la Regione deve approntare
adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso
l'istituzione di appositi "Uffici di pubbliche relazioni" abilitati, tra
l'altro, a ricevere eventuali reclami e suggerimenti dagli utenti al fine del
miglioramento dei servizi.
3. In tale quadro la Regione predispone, sentite
le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro
per la Funzione pubblica 30 Marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di
vigenza del presente accordo - finalizzati, in particolare, ad assicurare condizioni di
massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa
la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti a realizzare,
secondo la natura degli adempimenti istituzionali:
a) la semplificazione della modulistica e la
riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme
sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e le istruzioni contenute
nella circolare del Ministro per la Funzione pubblica del 20 Dicembre 1988, n. 26779,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per
garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in
relazione alle esigenze degli utenti;
c) il collegamento fra amministrazioni e
l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche
attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;
d) il miglioramento della logistica relativamente
ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo
l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed
adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici
servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
e) una formazione professionale del personale
addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di
negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza
delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite
conferenze con le Organizzazioni e Confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto
del Ministro per la Funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle
associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per
esaminare l'andamento dei rapporti con la utenza e, in particolare i risultati ottenuti e
gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi,
allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei
predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Sezione II
NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 3. Servizi pubblici essenziali.
1. Ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del
personale delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono i
seguenti:
a) servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della sicurezza pubblica.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al
comma 1 deve essere garantita, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la
continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) il servizio elettorale, limitatamente alle
attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa
vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
b) il servizio cantieri limitatamente alla
custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica
dei cittadini;
c) il servizio attinente ai magazzini generali
limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
d) il servizio attinente alla protezione civile:
prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
e) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli
altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.
3. Le prestazioni di cui alle lettere b, c, d ed e
sono garantite ove esse siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con
quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 4. Prestazioni indispensabili e contingenti
di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
1. Ai fini di cui all'articolo 3 sono individuati,
per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali
indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere
esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la
continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni
altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di
personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione
dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3. La quantificazione dei contingenti numerici di
cui ai commi 1 e 2 é effettuata, in sede di contrattazione decentrata, entro 15 giorni
dall'accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra
trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3,
sono assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.
4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e
3, la Regione individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi
essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree
interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per
garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della
data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra
individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore
individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione,
la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia
possibile.
5. Gli accordi decentrati, di cui ai commi 2 e 3,
hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.
Capo III
NORME PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
Art. 5. Fondo per il miglioramento dell'efficienza
dei servizi.
1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8
della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al
30.6.1990.
2. Per la finalità di cui al successivo art. 6, a
decorrere dal 1 luglio 1990 è costituito, presso la Regione, un fondo annuo denominato
"Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che è alimentato:
a) da una somma non superiore al corrispettivo del
numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e, comunque, non
superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun
dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
b) da una somma pari al corrispettivo di ulteriori
n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo
indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
c) dalla quota del monte salari annuo relativo a
ciascun Ente di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/1988, comma 1, incrementato di una quota
pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con
qualifiche dirigenziali;
d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla
corresponsione della indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo
e notturno festivo; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura
corrispondente al tasso di inflazione;
e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di
fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli
oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli Enti stessi.
3. Il fondo di cui al comma precedente è
integrato, in presenza di effetti finanziari positivi, conseguenti all'intensificazione
dell'attività svolta dalla Regione, da una quota del 50% delle economie di gestione
individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del
comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 8, comma 9, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che
si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo
di attrezzature anche informatiche.
4. Le somme destinate al fondo occupazionale di
cui all'art. 15, comma 4 della L.R. 11 aprile 1988, n. 14, ed al fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano
impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari
importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle
previste per l'esercizio medesimo.
Art. 6. Utilizzo del Fondo per il miglioramento
dell'efficienza dei Servizi.
1. Il fondo di cui all'articolo 5 è destinato
alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo,
per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la
contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari della
Regione, il fondo è finalizzato:
a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi
incentivanti la produttività; la misura dei compensi è determinata in rapporto al
superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di
incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale,
entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente attivando le risorse
necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi
di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. In attesa della
adozione dei parametri sperimentali di produttività, sono definite, con la negoziazione
decentrata a livello di ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui
all'art. 8 della L.R. 11 aprile 1988 n. 14, prevedendo, peraltro, possibilità di
erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della
valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata
collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La
valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei Dirigenti con le modalità
di cui al successivo articolo 39;
b) a compensare le prestazioni di lavoro
straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di
lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;
c) a remunerare particolari articolazioni
dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie
di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di
compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente
rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che
richiedono interventi di urgenza;
e) a corrispondere specifici compensi una tantum
ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso
alla programmazione della Regione a seguito del superamento di appositi corsi di
formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema
organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri
della specializzazione acquisita nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.
3. Gli interventi previsti nel precedente comma
non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali.
4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le
periodicità di erogazione dei compensi e delle indennità di cui al 2° comma sono
definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. E' esclusa la possibilità
di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le
misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti
finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati
i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze
dei servizi, escluso il lavoro straordinario.
5. Ove non fossero apportate, nel termine del
30.6.1990 di cui allo articolo 5, le necessarie modifiche tecniche al bilancio della
Regione che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del
fondo di cui al citato articolo 5 ovvero, nell'attesa della definizione degli accordi
previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le
relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo,
utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa
preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.
Capo IV
RELAZIONI SINDACALI
Art. 7. Esercizio dell'attività sindacale.
1. I dipendenti della Regione hanno diritto di
costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale
all'interno dei luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del
loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di
permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.
3. Ai fini di cui al presente capo sono
considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi
previsti dall'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed
esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le
confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione
all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.
Art. 8. Diritto di assemblea.
1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del
D.P.R. n. 395 del 1988 i dipendenti della Regione hanno diritto di partecipare durante
l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione
nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, o in altra sede senza oneri per
l'Ente, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
Art. 9. Aspettative sindacali.
1. I dipendenti della Regione che ricoprono
cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a
carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi
sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione
sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2. Il numero globale dei dipendenti da collocare
in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività
di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la
determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le
Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti
da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del
rapporto di cui sopra.
3. Il numero complessivo delle aspettative di cui
al precedente comma è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto
del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 77/s.g. del 3 aprile 1989 garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale,
una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30
marzo 1989.
4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni
ed organizzazioni sindacali, i reazione alla rappresentatività delle medesime, accertata
ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n.
395, e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre 1988, provvede, entro il
primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del
sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sentite le confederazioni ed
organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai
Comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per il personale dipendente dalle Province; con
l'UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; con l'UNIONCAMERE per quanto
riguarda il personale delle Camere di Commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non
economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi
per le aree di sviluppo industriale.
5. Al personale degli Enti locali territoriali è
riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero
complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in
detti Enti distinta per Comuni, Province e Comunità montane. Analoga quota proporzionale
è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli
Istituti autonomi delle Case Popolari ed i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
6. Le domande di collocamento in aspettativa
sindacale del personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in ordine
al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento
in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e protrae i suoi effetti fino
alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva
organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alla Conferenza dei Presidenti.
7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla
ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste
dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che provvede, sentite le Associazioni,
le unioni e la Conferenza di cui al comma 4 interessati anche in ordine alla
individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.
8. La Conferenza dei Presidenti delle Regione
provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti rappresentati, degli oneri finanziari
conseguenti all'applicazione del presente articolo.
9. Diverse intese intervenute tra le
organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il
numero complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla Associazione,
Unione e Conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - per i conseguenziali adempimenti.
Art. 10. Disciplina del personale in aspettativa
sindacale.
1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi
del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni
spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza
e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla
produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali
sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e
del diritto al congedo ordinario.
3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi
del precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui allo
art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche
superiori alla settima si applica la disciplina prevista dalle disposizioni di cui
all'art. 39, commi primo, terzo e quarto del DPR 17/9/1987, n. 494, prescindendo dalle
apicabilità del posto e dall'art. 55 della L.R. n. 14/1988.
Art. 11. Permessi sindacali retribuiti.
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di
cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di
permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono, a tutti
gli effetti, equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte
ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri
fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per
ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore
lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo
inderogabili eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi
essenziali di cui all'art. 3.
Art. 12. Monte ore complessivo dei permessi
sindacali.
1. Nell'ambito della Regione il monte orario annuo
complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è
determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore è effettuata
entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata, in modo che
una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli
organismi rappresentativi operanti nella Regione e la parte restante sia ripartita in
proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione
sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale
risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le modalità per la concessione dei permessi
retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo
particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative
della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua
utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
4. Ai dirigenti sindacali, di cui al 3 comma
dell'art. 7, sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette
ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi
retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali ed alle riunioni degli organi nazionali,
regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle
rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche
ai lavoratori eletti o designati, quali delegati, a partecipare ai congressi delle
rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui
al primo comma.
5. Diverse intese intervenute tra le
organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il
numero complessivo, sono comunicate alla Regione per i conseguenziali adempimenti.
Art. 13. Diritto di affissione.
1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di
affliggere in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 14. Locali per le rappresentanze sindacali.
1. In ciascuna unità amministrativa con almeno
duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della
loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della
struttura.
2. Nelle unità amministrative con un numero
inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire,
ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile
nell'ambito della struttura.
Art. 15. Patronato sindacale.
1. I dipendenti in attività o in quiescenza
possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per
l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali,
davanti ai competenti organi dell'amministrazione.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di
svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene
e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del
Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Art. 16. Garanzie nelle procedure disciplinari.
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di
disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con
l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante
sindacale.